Autore: admin

  • La rinuncia all’esposto non estingue il procedimento disciplinare

    L’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, sicché la rinuncia all’esposto da parte dei soggetti esponenti così come l’eventuale dichiarazione delle parti di essere pervenute ad una risoluzione bonaria della controversia non condiziona né implica l’estinzione o l’interruzione del procedimento.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 28 dicembre 2013, n. 214

  • Il principio della consumazione dell’impugnazione trova applicazione anche in sede disciplinare

    La proposizione del ricorso determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che con la successiva memoria illustrativa, che ha solo la funzione di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi tempestivamente esposti nel ricorso, non possono proporsi, per la prima volta, motivi nuovi non dedotti nell’atto di impugnazione. Tale principio trova applicazione anche nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, retto dai principi del codice di procedura civile per quanto non espressamente disciplinato dalla Legge professionale (art. 37 L. n. 247/2012).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 28 dicembre 2013, n. 213

  • L’impugnazione parziale della decisione disciplinare

    L’impugnazione parziale di una decisione comporta, per acquiescenza, la formazione del giudicato sulle parti non impugnate che abbiano una propria autonomia.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 28 dicembre 2013, n. 213

  • Vietata la spendita “suggestiva” della qualità di ex magistrato

    La spendita da parte di un avvocato, nel concreto esercizio dell’attività professionale, della qualità di ex Magistrato è evidentemente funzionale (a prescindere, poi, dal conseguimento dell’intento voluto) ad esaltare subdolamente la propria autorevolezza ed il proprio prestigio nonché la propria competenza, tanto agli occhi dei colleghi che della clientela, quanto degli stessi Giudici, nei cui confronti anzi l’uso del titolo già posseduto può assumere valore anche di una sorta di tentativo di condizionamento psicologico, sicché essa va senz’altro censurata sul piano della correttezza e della lealtà (Nel caso di specie, l’avvocato era solito presentare se stesso, anche nel corpo di atti relativi a procedimenti in cui egli era parte in causa, come ‘già magistrato di Cassazione a riposo’).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 28 dicembre 2013, n. 213
    NOTA:
    Sul divieto di indicare il titolo di giudice onorario nella carta intestata dello Studio professionale, cfr. Cassazione Civile, sez. U, 13 gennaio 2006, n. 00486- Pres. Nicastro G- Rel. Falcone G- P.M. Palmieri R (Conf.); Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f CRICRI’, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 242; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PETIZIOL), sentenza del 22 marzo 2005, n. 55.

  • Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui né dalla reciprocità delle offese

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 5 cod. prev.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →, ora art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 20 cod. prev.Art. 20 cod. prev. – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive.Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell’attività professionale in genere, sia nei…Leggi il testo completo →, ora art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, non trovando applicazione in tale sede l’esimente prevista dall’art. 599 c.p. (Nel caso di specie, l’avvocato si era rivolto alla propria ex moglie con appellativi quali “troia… zozza… puttana… scrofona”, e al difensore della stessa con la frase “maledetta da Dio”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense per mesi sei).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 28 dicembre 2013, n. 213
    NOTA:
    In senso conforme:
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 17 luglio 2013, n. 103
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 27 maggio 2013, n. 85
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 178
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 148
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 89
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 88
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. SICA), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 153
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 18 maggio 2009, n. 37
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 224
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 dicembre 2008, n. 183
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 16 luglio 2008, n. 73
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti, rel. BONZO), sentenza del 9 giugno 2008, n. 44
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Borsacchi), sentenza del 22 aprile 2008, n. 25
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bulgarelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 23
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 8
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 4
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALDARELLI), sentenza del 3 novembre 2004, n. 246
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. EQUIZI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 52
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 310.

  • I casi in cui non opera la cd pregiudiziale penale

    La sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale è superflua ove, sotto il profilo dell’accertamento del fatto, in nessun modo il giudizio disciplinare dipenda dall’esito del processo penale, e manchi appunto la necessaria pregiudizialità (Nel caso di specie, il procedimento penale riguardava fatti diversi da quelli oggetto di procedimento disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 28 dicembre 2013, n. 213
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 195.

  • Al procedimento disciplinare non si applicano le norme (penali) sulla difesa d’ufficio dell’incolpato

    Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, l’incolpato, in ragione della sua qualità e della sua competenza tecnica, è legittimato all’autodifesa, sicchè, ove nel corso dell’udienza avanti il COA lo stesso resti privo dell’eventuale difensore (ad es., per rinuncia al mandato), non è necessario (ma semmai opportuno) disporre senz’altro il rinvio dell’udienza per consentire la nomina di altro difensore, né sussiste l’obbligo di nominargli un difensore d’ufficio ove non abbia provveduto alla difesa personale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 28 dicembre 2013, n. 213
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cass. Sez. Unite 12 novembre 1988 n. 6129, nonché C.N.F., 18 dicembre 2001 , n. 290 e C.N.F., 8 giugno 2001, n. 109.

  • Il divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega riguarda anche le singole clausole contrattuali

    Il divieto di impugnare la transazione (se non per fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti), stabilito dall’art. 32 c.d.f.Art. 32 cod. prev. – Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega.L’avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che l’impu…Leggi il testo completo →(ora, art. 44 cdfArt. 44 cdf – Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collegaL’avvocato che abbia raggiunto con il collega avversario un accordo transattivo, accettato dalle parti, deve astenersi dal proporne impugnazione, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravve…Leggi il testo completo →), non riguarda soltanto l’intero negozio ma anche le singole clausole di esso, le quali -quantunque giuridicamente accessorie- ne abbiano comunque condizionato la formazione e caratterizzato il contenuto (Nel caso di specie, l’impugnazione era stata limitata alla sola clausola penale, di cui l’avvocato eccepiva la nullità perché integrante asserito “abuso del diritto”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Baffa), sentenza del 28 dicembre 2013, n. 212

  • In dubio pro reo: il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare

    Va accolto il ricorso avverso la decisione disciplinare del C.d.O. allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza ma al C.O.A. di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Mascherin), sentenza del 20 dicembre 2013, n. 211
    NOTA:
    In senso conforme, Cons. Naz. Forense 15-10-2012, n. 134, Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PISANO; Cons. Naz. Forense 29-11-2012, n. 174 Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BORSACCHI; Cons. Naz. Forense 28-12-2012, n. 198 Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MARIANI MARINI. Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 191; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80.

  • L’audizione dell’esponente inaudita altera parte

    In tema di procedimento disciplinare, ove l’audizione dell’esponente (che non è parte del procedimento) non sia avvenuta nella pienezza del contraddittorio con l’incolpando, quest’ultimo ha l’onere di sollevare la relativa eccezione nel primo momento utile successivo al suo manifestarsi (essendo tardiva se fatta valere per la prima volta avanti al CNF), comprovando altresì una concreta compromissione del diritto di difesa (quale presupposto necessario ai fini dell’accoglimento della eccezione stessa).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Mascherin), sentenza del 20 dicembre 2013, n. 211
    NOTA:
    In senso conforme, Cons. Naz. Forense 25-10-2010, n. 143 – Pres. ALPA – Rel. FLORIO; Cass. Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28336; Cassazione Civile, sentenza del 09 marzo 2005, n. 5072; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 1, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 novembre 2010, n. 196, Consiglio Nazionale Forense, 6.6.2005 n. 88, id. 12.6.2003 n. 148.