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  • Il Consiglio dell’Ordine chiede se colui che sia in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato e svolga attività di lavoro subordinato in favore di società che presti assistenza legale stragiudiziale in materia di proprietà intellettuale possa iscriversi all’Albo degli Avvocati, mantenendo il rapporto di lavoro subordinato, vista la nuova legge professionale n. 247/2012, agli artt. 2, comma 6 e 18, comma 1, lettera d.

    “Ritiene questa Commissione che al quesito debba essere data risposta negativa. Infatti, l’art. 2, comma 6, della legge 247/2012 pone, in favore dell’avvocato, una riserva di attività in ordine alla consulenza ed alla assistenza legale stragiudiziale, svolte in modo continuativo, sistematico ed organizzato: e formula un’eccezione a tale riserva, riguardante i lavoratori subordinati e i prestatori d’opera continuativa e coordinata, che svolgano tale attività nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto per cui l’opera venga svolta: essendo evidente che i lavoratori dipendenti o i prestatori d’opera che l’eccezione contempla non sono avvocati iscritti nell’albo. La previsione è confermata dall’art. 18, comma 1, lettera d), che afferma essere la professione di avvocato incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche se con orario di lavoro limitato.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere 25 settembre 2013, n. 91

    Quesito n. 275, COA di Ferrara

  • L’Associazione Primavera Forense ha chiesto, con comunicazione del 22 maggio 2013, parere in merito a taluni requisiti strutturali da soddisfare ai fini dell’iscrizione nell’Elenco delle Associazioni forensi specialistiche istituito dall’art. 35, comma 1 lett. s) della Legge 31 dicembre 2012 n. 247.

    L’Associazione interessata premette di essere iscritta al Registro degli Organismi di Mediazione ed all’Elenco degli Enti di Formazione per Mediatori tenuti dal Ministero della Giustizia; nel suo ambito di attività, che appare concentrata nell’area della mediazione civile (anche in funzione della più generale categoria delle Alternative Dispute Resolution), l’Associazione evidenzia di avere acquisito esperienza nel settore delle procedure di mediazione, nonché di avere collateralmente organizzato, anche d’intesa con Consigli territoriali, corsi sulla mediazione.
    Con il Regolamento 11 aprile 2013 n. 1 il Consiglio Nazionale Forense ha istituito l’Elenco delle Associazioni specialistiche, prescrivendone modalità e criteri di accesso e di permanenza.
    Il quesito si sostanzia, nello specifico, nella richiesta di interpretazione autentica delle previsioni contenute nell’art. 3, lett. b) ed e) del Regolamento con riferimento al numero degli iscritti su base nazionale ed alla capacità organizzativa dell’offerta formativa nel settore di interesse.
    Le richiamate disposizioni non si prestano a dubbi interpretativi:
    – l’art. 3, lett. b) del Regolamento individua, tra i requisiti soggettivi e strutturali dell’ente interessato, quello del rilievo, su base nazionale, del numero degli iscritti anche in relazione al settore di interesse ed al concorrente presupposto della titolarità di una sede operativa in almeno la metà dei distretti di Corte di Appello. Si tratta, quindi, di un criterio complessivamente integrato, il quale – in linea con gli arresti da anni consolidati della giurisprudenza amministrativa in tema di rappresentatività delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi o diffusi – orienta verso l’esigenza di una organizzazione funzionalmente articolata sul territorio nazionale;
    – l’art. 3, lett. e) del Regolamento riguarda, in via concorrente, le credenziali formative desumibili, qualitativamente e quantitativamente, dall’entità dei corsi organizzati nell’anno precedente l’istanza di iscrizione nell’Elenco, avendosi anche riguardo – oltre al dato meramente numerico – al rilievo tecnico-scientifico degli stessi.
    I criteri dianzi evidenziati concorrono, altresì, con tutti gli altri prescritti, nel loro complesso, dall’art. 3 del Regolamento.
    Va, infine, rilevato che, in base alla disciplina dettata dall’art. 9, commi 1 e 3 della Legge n. 247/2012, le caratteristiche funzionali e didattiche dei percorsi formativi specialistici troveranno regolamentazione specifica nel decreto ministeriale di competenza del Ministero della Giustizia.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 25 settembre 2013, n. 90

    Quesito n. 270 dell’Associazione Primavera Forense

  • Il quesito posto dal COA di Palermo concerne il caso di cittadina comunitaria (rumena) residente in Italia, laureata in giurisprudenza secondo l’ordinamento di quel Paese, che chiede l’iscrizione nel registro dei praticanti senza patrocinio in Italia.

    Ritiene la Commissione che, dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina dell’ordinamento forense (Legge n. 247/2012) e in costanza del periodo transitorio di cui all’art. 48 della medesima, non vi sia ragione per discostarsi dal proprio consolidato orientamento sul punto, da ultimo espresso nel parere 25 luglio 2008, n. 30, che qui di seguito letteralmente si riporta.
    “Va confermato in proposito l’orientamento già espresso dalla Commissione, in particolare e da ultimo nei pareri 25 maggio 2005, n. 49 e 24 maggio 2006, n.28 (quest’ultimo con riguardo a cittadini extracomunitari).
    Il titolo di studi è considerato dal diritto comunitario sotto un duplice profilo: innanzitutto come attestato di un percorso formativo in sé, e in secondo luogo come titolo abilitante all’esercizio di determinate attività professionali regolamentate.
    Nel caso di specie il diploma di laurea in giurisprudenza acquisito all’estero può assumere rilievo accademico-formativo, e dunque essere riconosciuto ai fini della prosecuzione degli studi, a scopo concorsuale o ad altri fini, ovvero può essere considerato come il titolo presupposto per l’accesso (ed il successivo esercizio) alla professione forense.
    Nel primo caso, ossia ai fini della piena equiparazione della laurea rumena a quella italiana, la normativa applicabile è quella internazionale pattizia. Infatti Italia e Romania hanno entrambe sottoscritto e ratificato la “Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea”, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997 (nel caso italiano la ratifica è avvenuta con la legge 11 luglio 2002, n. 148 e l’atto è divenuto operativo nel nostro ordinamento dal 26 luglio 2002; per la Romania la Convenzione è in vigore dal 1° marzo 1999).
    La legge che ha autorizzato la ratifica della citata Convenzione ha disposto che siano, nell’ordinamento italiano, i singoli Atenei, nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, a provvedere sulle domande di riconoscimento (art. 2, l. 148/2002).
    La laureata in giurisprudenza potrà, ove intenda percorrere questa strada, presentare domanda di riconoscimento presso qualsiasi Università della Repubblica nella quale sia istituito il corso di
    laurea in giurisprudenza. L’Ateneo dovrà provvedere entro novanta giorni dalla richiesta.
    Se, viceversa, la cittadina comunitaria intende valersi del proprio diploma di laurea al fine esclusivo e specifico di essere iscritta nel registro dei praticanti avvocati, in tal caso spettano al Consiglio dell’ordine competente per territorio le relative valutazioni.
    A tal proposito, la più recente giurisprudenza comunitaria – ed in particolare la sentenza 13 novembre 2003, nella causa C-313/01 – Morgenbesser, recepita dalla giurisprudenza interna (Cass. Sezioni unite, 19 aprile 2004, n. 7373) – ha precisato che il rifiuto dell’iscrizione non può essere dovuto per il solo fatto che il titolo proviene da istituzione accademica straniera.
    La sentenza ha posto il principio che “il diritto comunitario si oppone al rifiuto da parte delle autorità di uno Stato membro di iscrivere, nel registro di coloro che effettuano il periodo di pratica necessario per essere ammessi alla professione di avvocato, il titolare di una laurea in giurisprudenza conseguita in un altro Stato membro per il solo motivo che non si tratta di una laurea in giurisprudenza conferita, confermata o riconosciuta come equivalente da un’università del primo Stato”. Così che “spetta all’autorità competente verificare, …, se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o l’esperienza professionale ottenute in quest’ultimo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all’attività di cui trattasi”.
    Più precisamente ed in dettaglio è precisato non trattarsi “di una semplice questione di riconoscimento di titoli accademici, … per quanto pertinente e persino determinante per l’iscrizione” agli albi e registri professionali, poiché in casi siffatti non va verificata soltanto “l’equivalenza accademica del diploma di cui si avvale l’interessato rispetto al diploma normalmente richiesto ai cittadini dello stato ospitante”, ma la presa in considerazione del titolo accademico deve essere “effettuata nell’ambito della valutazione dell’insieme della formazione, accademica e professionale” che l’istante può far valere.
    La procedura di valutazione, che l’autorità competente dello Stato membro ospitante (da identificarsi nel Consiglio dell’ordine che tiene il registro nel quale l’iscrizione è richiesta) ha il dovere di compiere, deve tendere ad “assicurarsi obiettivamente che il diploma straniero attesti, da parte del suo titolare, il possesso di conoscenze e di qualifiche, se non identiche, quanto meno equivalenti a quelle attestate dal diploma nazionale. Tale valutazione dell’equivalenza del diploma straniero deve effettuarsi esclusivamente in considerazione del livello delle conoscenze e delle qualifiche che questo diploma, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione pratica di cui attesta il compimento, consente di presumere in possesso del titolare”. Nel contesto di questo esame l’autorità competente dello Stato membro “può tuttavia prendere in considerazione differenze obiettive relative tanto al contesto giuridico della professione considerata nello Stato membro di provenienza quanto al suo campo di attività. Nel caso della professione di avvocato, lo Stato membro ha pertanto il diritto di procedere ad un esame comparativo dei diplomi tenendo conto delle differenze rilevate tra gli ordinamenti giudiziari nazionali interessati”. Se “a seguito di tale confronto emerge una corrispondenza solo parziale tra dette conoscenze e qualifiche, lo Stato membro ospitante ha il diritto di pretendere che l’interessato dimostri di aver maturato le conoscenze e le qualifiche mancanti”. Ed a questo proposito “spetta alle autorità nazionali competenti valutare se le conoscenze acquisite nello Stato membro ospitante nel contesto di un ciclo di studi ovvero anche di un’esperienza pratica siano valide ai fini dell’accertamento del possesso delle conoscenze mancanti”.
    La giurisprudenza comunitaria risulta pienamente recepita dal Consiglio nazionale forense che in sede giurisdizionale ha condotto esame di merito dei requisiti per l’iscrizione, confermando in un caso (29 maggio 2006, n. 35) il diniego del Consiglio territoriale e riformandolo in altro caso (8 ottobre 2007, n. 141). Sarà, in conclusione, il Consiglio dell’ordine che dovrà valutare la completezza del percorso formativo, non solo accademico, della richiedente ai fini del proficuo svolgimento del tirocinio professionale, considerando la documentazione da questa prodotta in relazione al sistema giudiziario ed accademico di provenienza, al corso degli studi scelto ed al complesso delle sue esperienze pratiche.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere 25 settembre 2013, n. 89
    Quesito del COA di Palermo

  • Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito

    L’attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell’istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 184
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Berruti), sentenza del 30 settembre 2013, n. 169
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Florio), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 12
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Salazar), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 3
    – Cons. Naz. Forense 4.06.2009, n. 60; Cons. Naz. Forense 12.05.2010, n. 28.

  • Il preavviso di agire giudizialmente contro il collega fattogli nel corso di altra causa

    Salva l’esistenza di un periculum in mora, l’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene ex art. 22 c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo → preventiva comunicazione scritta, la quale ben può essere contenuta in atti giudiziali relativi ad una causa già pendente tra le parti (Nel caso di specie, l’incolpato si era costituito in giudizio con comparsa di risposta nella quale dichiarava che “…non intende rispondere alle provocazioni denigratorie di controparte limitandosi a chiedere la cancellazione riservandosi ogni più opportuna azione…” e preavvisava “…future richieste di risarcimento che, si ripete, saranno avanzate nelle sedi competenti”, dopodiché effettivamente agiva in via risarcitoria contro il collega senza altro avviso. Poiché il COA di appartenenza lo sanzionava ai sensi dell’art. 22 c.d.f., l’incolpato ne impugnava la decisione al CNF, che, in applicazione del principio di cui in massima, accoglieva il ricorso annullando la sanzione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 183

  • La mancanza di una pagina nella (sola) copia notificata della decisione disciplinare

    Non comporta nullità dell’atto, e neppure della sua notifica, il fatto che, per un evidente errore di stampa o di impaginazione, la copia della decisione notificata all’interessato risulti mancante di una facciata, considerando che l’esponente avrebbe potuto conoscerne il contenuto esaminando l’originale depositato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 183
    NOTA:
    In senso conforme, C.N.F. n. 300/2004. Per lo stesso principio, affermato con riferimento alla sentenza del CNF mancante di una pagina nella copia notificata, cfr. Cassazione Civile, sentenza del 18 ottobre 1994, n. 8482, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Garofalo G- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.).

  • Il termine per la notifica della decisione del COA è ordinatorio

    I termini fissati dagli artt. 37 e 50 R.D.L. 1578/33 (ratione temporis applicabili) per il deposito o la notifica della decisione disciplinare del C.d.O., non hanno natura perentoria e la loro violazione non determina la nullità del provvedimento adottato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 183
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Del Paggio), sentenza del 7 maggio 2013, n. 67; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 10 aprile 2013, n. 48; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 27; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87.

  • L’assoluta mancanza o totale assenza della motivazione non può essere integrata dal CNF in sede di appello

    L’art. 51 RD n. 37/1934, secondo cui la decisione disciplinare deve contenere l’esposizione dei fatti e i motivi sui quali si fonda il dispositivo, va interpretato alla luce dei principi del giusto procedimento e dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi in base ai quali la motivazione deve contenere l’esposizione dei fatti emersi dal procedimento che sono posti a base delle valutazioni giuridiche concernenti la loro rilevanza disciplinare, così da rendere intelligibili le ragioni logico-giuridiche che giustificano l’adozione della pronuncia in relazione ai principi e alle norme che regolano la materia disciplinare. A tali principi fondamentali dell’ordinamento giuridico e dell’azione amministrativa, gli organi del sistema amministrativo di giustizia disciplinare forense hanno il dovere di attenersi e di dare applicazione con rigorosa osservanza delle condizioni che garantiscono l’imparzialità e il buon andamento della funzione amministrativa esercitata (Nella specie, il dispositivo della decisione affermava la responsabilità disciplinare dell’incolpato in assoluto difetto di motivazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ne ha pronunciato l’annullamento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Mariani Marini), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 182
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 20 luglio 2013, n. 126, secondo cui “In sede di appello, il CNF può integrare la motivazione della delibera del COA, purché si tratti di motivazione carente e non del tutto inesistente, che -in quanto tale- è insuscettibile di essere integrata”.
    Sulla possibilità, infatti, di integrare la motivazione carente purché esistente sebbene insufficiente, cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 7 ottobre 2013, n. 171, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 2 settembre 2013, n. 147, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 19 luglio 2013, n. 117; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tacchini), sentenza del 8 giugno 2013, n. 92.

  • La sentenza di riabilitazione non è di per sè sufficiente alla reiscrizione all’albo del professionista cancellato in via disciplinare

    Il professionista cancellato disciplinarmente dall’Albo può domandare la reiscrizione solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno 5 anni dalla esecuzione del provvedimento di cancellazione adottato dal COA, fornendo elementi che diano contezza che nel periodo trascorso il comportamento del richiedente sia stato improntato al recupero dei requisiti previsti dall’art. 17 RDL n. 1578/1933 (ora art. 17 L. n. 247/2012), non essendo all’uopo sufficiente l’intervento di una sentenza di riabilitazione, la quale deve infatti essere associata ad ulteriori elementi da valutarsi autonomamente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 181
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 9 settembre 2011, n. 137, secondo cui “la riabilitazione, pur estinguendo le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, non impedisce l’operatività delle ulteriori conseguenze prodottesi autonomamente sul piano amministrativo, quali la valutazione dei requisiti soggettivi occorrenti per l’iscrizione o quelle di tipo disciplinare, né vale ad escludere la storicità dei fatti e la loro negativa valenza in ordine alla considerazione dell’affidabilità del soggetto in relazione alla previsione della sua inclinazione ad un corretto svolgimento della professione forense”.
    Il principio di cui in massima deve ora riferirsi alla radiazione, non essendo più prevista dalla nuova legge professionale la cancellazione come sanzione disciplinare (cfr. art. 52 L. n. 247/2012), giusta il disposto dell’art. 62, co. 10, L. n. 247/2012 secondo cui “Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall’esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine”.

  • La reiscrizione all’albo del professionista cancellato in via disciplinare

    Il professionista cancellato disciplinarmente dall’Albo può domandare la reiscrizione solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno 5 anni dalla esecuzione del provvedimento di cancellazione adottato dal COA, ma ai fini del predetto quinquennio non può essere computato l’eventuale periodo trascorso in esecuzione del provvedimento cautelare di sospensione, poichè nessun rilievo può avere il tempo decorso in esecuzione di un provvedimento cautelare di sospensione ai fini della rivalutazione della sussistenza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata (ora irreprensibile).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 181
    NOTA:
    Il principio di cui in massima deve ora riferirsi alla radiazione, non essendo più prevista dalla nuova legge professionale la cancellazione come sanzione disciplinare (cfr. art. 52 L. n. 247/2012), giusta il disposto dell’art. 62, co. 10, L. n. 247/2012 secondo cui “Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall’esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine”.