Autore: admin

  • Il principio del libero convincimento del giudice vale anche in sede disciplinare

    In tema di valutazione delle deposizioni testimoniali nell’ambito del procedimento disciplinare dinanzi al Collegio territoriale, il Consiglio dell’Ordine ha un ampio potere discrezionale sia sulla valutazione dell’ammissibilità di una prova orale sia sulla interpretazione della stessa e sulla valutazione di attendibilità dei testimoni.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Damascelli), sentenza del 16 aprile 2014, n. 52
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 4; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 3; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Borsacchi), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 225.

  • L’assunzione di incarichi contro ex-clienti.

    La corretta lettura del canone deontologico di cui all’art. 51 c.d.f.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo → induce a ritenere che il divieto di utilizzazione delle notizie acquisite in ragione del mandato conferito all’avvocato costituisce una circostanza ulteriore rispetto al divieto di assunzione di incarichi contro un ex cliente nel biennio dalla cessazione dell’incarico. Ne consegue che l’avvocato non può assumere incarichi contro un ex cliente se non decorso un biennio dalla cessazione del precedente mandato e che egli, in ogni caso, non può mai utilizzare notizie acquisite nell’ambito dell’espletamento dell’incarico esaurito.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Damascelli), sentenza del 16 aprile 2014, n. 52
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cardone, rel. Del Paggio), sentenza del 18 luglio 2011, n. 104.

  • La tutela della privacy nelle sentenze del CNF

    A tutela dei diritti o della dignità degli interessati (art. 52 D.Lgs. n. 196/2003 – Codice Privacy), il Consiglio Nazionale Forense può discrezionalmente disporre, anche d’ufficio, che la pubblicazione in qualsiasi forma di una propria sentenza per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia effettuata omettendo l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 16 aprile 2014, n. 51
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Borsacchi), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 225; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Borsacchi), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 210; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 28 ottobre 2013, n. 198, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 208.
    In arg. cfr. pure la pagina della privacy sul sito della banca dati.

  • La rilevanza deontologica della vita privata del professionista

    La responsabilità disciplinare non è di per sé esclusa dal fatto che la condotta contestata sia stata posta in essere non in qualità di avvocato, ma di privato cittadino, dal momento che l’avvocato deve sempre ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. Il rispetto di questi valori, pertanto, deve necessariamente costituire lo stile di vita dell’avvocato non solo nell’esercizio della professione ma anche in ogni altra sua manifestazione non riservatamente privata. Nessun dubbio può quindi sollevarsi sulla competenza del giudice disciplinare a conoscere anche del comportamento dell’avvocato in ogni aspetto della sua vita di relazione, ancorchè per fatti non attinenti all’attività professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 16 aprile 2014, n. 51
    NOTA:
    In senso conforme:
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 6
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 30 settembre 2013, n. 168
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 15 marzo 2013, n. 41
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 160
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. De Giorgi), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 8
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), decisione n. 15 del 25 febbraio 2011
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 2 novembre 2010, n. 189
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 28 dicembre 2009, n. 223
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cardone, rel. Mauro), sentenza del 27 novembre 2009, n. 134
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. D’Innella), sentenza del 27 novembre 2009, n. 131
    – Consiglio Nazionale Forense 31/12/2007 n. 270
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Petiziol), sentenza del 11 aprile 2003, n. 68
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Buccico), sentenza del 26 novembre 1996, n. 166
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Landriscina), sentenza del 15 dicembre 1994, n. 160

  • Divieto di attività professionale senza titolo ed uso di titoli inesistenti

    Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dell’esercizio dell’attività (Nel caso di specie, l’avvocato consentiva la sottoscrizione della memoria di costituzione nel giudizio da parte della moglie, collaboratrice di studio priva dell’abilitazione professionale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 16 aprile 2014, n. 51

  • L’archiviazione del procedimento disciplinare non rileva ai fini del ne bis in idem

    Il provvedimento di archiviazione di un esposto, con il quale il Consiglio dell’Ordine delibera di non esercitare l’azione disciplinare, è privo del carattere della decisorietà e della definitività, non precludendo, quindi, alcuna successiva iniziativa funzionale all’avvio del procedimento disciplinare, giacché l’ente territoriale svolge un’attività di natura prettamente amministrativa, mentre il divieto di ne bis in idem è tipicamente riconducibile alla sola area dell’esercizio della giurisdizione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 16 aprile 2014, n. 51
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Berruti), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 208; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 2 marzo 2012, n. 34 nonché Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Mariani Marini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 167s; Consiglio Nazionale Forense 18 giugno 2010 n. 43.

  • L’interruzione della prescrizione nel corso del procedimento disciplinare

    Il procedimento disciplinare promosso dal COA nei confronti dell’avvocato ha natura di procedimento amministrativo, conformemente alla natura e alle funzioni dell’ente, e durante tale procedimento, il decorso del termine di prescrizione è soggetto a interruzione, con effetti istantanei, non solo per l’atto di apertura del procedimento, ma anche per tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva o probatoria o decisoria, nonché, stante la specialità della materia, per atti provenienti dallo stesso soggetto passivo, pur diretti non a riconoscere il diritto, ma a contestarlo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 16 aprile 2014, n. 51

  • Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua

    L’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente (Nel caso di specie, il professionista veniva sottoposto a procedimento disciplinare per non aver maturato, nel corso dell’anno, alcun credito formativo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Borsacchi), sentenza del 16 aprile 2014, n. 50

  • Inammissibile la qlc sul regolamento CNF per la formazione continua

    Le questioni di legittimità costituzionale possono avere esclusivamente ad oggetto le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni (art. 134, co. 1, Cost.), sicché sono inammissibili se sollevate nei confronti dei regolamenti del CNF, che hanno natura regolamentare (Nel caso di specie, l’incolpato sollevava eccezione di asserita illegittimità costituzionale del regolamento 2007 per la formazione professionale continua per ritenuta violazione degli artt. 2, 3, 4 e 33 Cost.).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Borsacchi), sentenza del 16 aprile 2014, n. 50

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del COA

    La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 16 aprile 2014, n. 49