Autore: admin

  • Il Consiglio dell’Ordine di Santa Maria Capua Vetere chiede di sapere se, attese le intervenute dimissioni di un suo Consigliere e nelle more della costituzione del Tribunale di Napoli Nord, nel cui circondario ricadono 19 Comuni attualmente parte del circondario del Tribunale di Santa Maria C.V., debba comunque “procedere con immediatezza all’espletamento delle elezioni suppletive o sospendere le stesse in attesa della effettiva costituzione degli elenchi che andranno a costituire il Foro di Napoli Nord, con conseguente rideterminazione degli Avvocati aventi diritto di elettorato attivo e passivo nel foro di Santa Maria Capua Vetere”.

    Il parere richiesto può essere reso nei termini che seguono.

    Come è noto, questo Consiglio Nazionale ritiene che non sia ancora applicabile la previsione recata dall’art. 28, comma 6, della legge n. 247/2012, in forza della quale, in caso di morte, dimissioni, decadenza, etc. di uno o più Consiglieri, subentra il primo dei non eletti. Ciò in quanto non è stato ancora emanato dal Ministro il regolamento elettorale previsto dal comma 2 del precedente art. 25.
    Posto quanto sopra, la commissione osserva che la pendenza dell’iter amministrativo finalizzato alla costituzione dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord esclude, di per sé, che detto Ordine esista. Di conseguenza, gli avvocati aventi domicilio professionale nei 19 Comuni già parte del circondario del Tribunale di Santa Maria C.V. ed ora facenti parte del nuovo circondario, non potranno che continuare a risultare iscritti all’Ordine degli Avvocati di Santa Maria C.V..
    Rileva infatti la commissione che il dovere di iscriversi nell’albo del circondario del Tribunale ove l’avvocato ha il domicilio professionale (art. 7) presuppone, ovviamente, l’esistenza dell’Ordine territoriale e del relativo Consiglio (art. 15) e che tale iscrizione è condizione necessaria per l’esercizio della professione forense (art. 2, comma 3).
    Non può, pertanto, essere in dubbio che tutti gli attuali iscritti all’Albo degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere siano, proprio in virtù dell’iscrizione nell’Albo, titolari del diritto di elettorato attivo e passivo.
    Per tale ragione, osserva conclusivamente la commissione, il COA richiedente potrà, qualora lo ritenga opportuno, indire le elezioni suppletive, per la sostituzione del Consigliere dimessosi, con riferimento all’attuale elettorato attivo e passivo.
    In considerazione, peraltro, del fatto che le dimissioni di uno solo dei Consiglieri non pregiudicano, ex art. 16 D. Lgs. Lgt n. 382/1944, la validità delle sedute, nulla osta a che il COA decida di soprassedere, allo stato, dall’indire le elezioni stesse.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 9 aprile 2014, n. 14

    Quesito n. 345, COA Santa Maria Capua Vetere

  • Quesito del COA di Castrovillari sulle istanze di ammissione al gratuito patrocinio

    Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Castrovillari, premesso:
    a) che il circondario del locale Tribunale ricomprende ora, in forza della riforma al riguardo attuata con il D. Lgs. n. 155/2012, anche il circondario in precedenza attribuito alla competenza del soppresso Tribunale di Rossano;
    b) che numerosi avvocati iscritti all’Ordine di Rossano hanno presentato al COA di Castrovillari istanze di ammissione al gratuito patrocinio;
    c) che il COA di Castrovillari, malgrado l’abbia richiesto, non ha ricevuto dal COA di Rossano l’elenco degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato;
    d) che il COA di Rossano ha deliberato di non trasmettere tale elenco al COA di Castrovillari;
    chiede di sapere come possa procedere alla valutazione delle istanze di ammissione anzidette.

    Con esclusivo riguardo alla fattispecie riguardante il patrocinio a spese dello Stato, questa commissione si è già pronunciata con il parere n. 107 del 25 settembre 2013, emesso con riferimento a quesito posto dal COA di Orvieto, che allega ed al quale, quindi, integralmente si richiama.
    Con riferimento, invece, ai comportamenti che i COA avrebbero assunto nella vicenda dianzi descritta, la commissione ritiene di doversi dichiarare incompetente.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 9 aprile 2014, n. 13

    Quesito n. 335, COA di Castrovillari

    Consiglio nazionale forense – Quesito n. 315, COA di Orvieto, Rel. Cons. Merli
    Parere 25 settembre 2013, n. 107

    Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Orvieto formula due quesiti relativi al mantenimento, in capo agli Ordini forensi costituiti presso sedi di Tribunale soppresse per effetto del D. Lgs. n. 155/12, delle funzioni relative:
    a) alla ricezione ed autorizzazione delle ammissioni al gratuito patrocinio in ambito civile, riferite al territorio circondariale di sua competenza;
    b) alla predisposizione dei turni dei difensori d’ufficio per gli iscritti nelle liste tenute dall’Ordine.
    Il parere attiene agli effetti dispiegati sulle funzioni dell’Ordine circondariale forense dalla soppressione di sedi di Tribunale e loro accorpamento a circondari già esistenti: esso non involge pertanto questioni relative all’istituzione di nuovi Tribunali, con il connesso problema dell’istituzione di un nuovo Ordine circondariale forense.
    In via preliminare si osserva che, come ricordato dallo stesso Ordine rimettente, la cd. “riforma della geografia giudiziaria” non ha inciso in via di principio sul funzionamento degli Ordini forensi corrispondenti a Tribunali soppressi, come chiarito dal Consiglio nazionale forense e confermato dalla comunicazione del 12 settembre 2012 del Ministero della Giustizia. Questi restano in carica ed in piena attività stante l’assenza di una disciplina di rango primario relativa agli effetti su di essi eventualmente dispiegati dalla soppressione dei corrispondenti Tribunali ad opera del D. Lgs. n. 155/12 (cfr. UFFICIO STUDI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, Parere in merito alla situazione degli ordini forensi costituiti presso i tribunali soppressi, in www.consiglionazionaleforense.it)
    In particolare, con riferimento al quesito formulato sub a), si osserva quanto segue.
    Ai sensi dell’art. 81 del D.P.R. n. 115/02, presso ciascun Ordine degli Avvocati è formato un elenco degli avvocati ammessi, dietro richiesta, ad esercitare a spese dello Stato.
    Ai sensi dell’art. 80 del medesimo D.P.R., il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato ha facoltà di nominare un difensore “scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di Corte d’Appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo”. Il successivo comma 3 dell’art. 80, prescrive che il soggetto ammesso al gratuito patrocinio “può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto” di Corte d’Appello.
    Con riferimento alla individuazione dell’Ordine competente a ricevere l’istanza di ammissione in via provvisoria e a provvedere sulla stessa si deve considerare la disciplina speciale posta dagli artt. 124 ss. del D.P.R. n. 115/02.
    Ai sensi di tale disposizione, infatti, l’istanza per l’ammissione al gratuito patrocinio deve essere presentata, dall’interessato o dal difensore, al consiglio dell’ordine forense “del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito”; qualora invece a procedere siano “la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell’ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato”.
    Su tale istanza, il Consiglio dell’Ordine decide in via anticipata e provvisoria, trasmettendo gli atti al magistrato competente, che provvederà a pronunciarsi in via definitiva (Artt. 126 e 127).
    L’istanza non può dunque essere più presentata dinanzi ad Ordini costituiti presso Tribunali soppressi e accorpati, giacché in nessun caso, ormai, questo ordine potrà essere quello “del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito”: nei luoghi dove hanno sede tali ordini forensi, infatti, non vi sono più uffici giudiziari.
    Non assume invece particolare rilievo il dato dell’appartenenza del difensore nominato al Consiglio dell’Ordine competente a ricevere l’istanza. Il difensore, infatti, ben può appartenere, ai sensi dell’art. 80, all’elenco tenuto da altro Ordine del distretto (o addirittura al di fuori di esso).
    L’Ordine forense costituito presso un tribunale soppresso dovrà pertanto continuare a formare l’elenco degli avvocati del proprio albo che si rendano disponibili a svolgere il patrocinio a spese dello Stato, ma giacché non riceverà più le domande di ammissione al beneficio, dovrà conferire il proprio elenco all’ordine forense costituito presso il “Tribunale accorpante”.
    Se così non fosse, l’accentramento delle funzioni di ricezione delle istanze e ammissione al gratuito patrocinio in capo all’Ordine del luogo in cui ha sede il Tribunale accorpante – conseguenza inevitabile della riforma della geografia giudiziaria, allo stato attuale del quadro normativo conferente – genererebbe una sistematica disparità di trattamento tra gli iscritti ai diversi Ordini interessati dal riordino delle circoscrizioni giudiziarie. Se non si formasse un elenco unico comprensivo degli avvocati provenienti dall’ordine avente sede in un ex circondario di Tribunale, infatti, questi ultimi non verrebbero mai designati. Sarà dunque opportuno che gli ordini forensi coinvolti procedano di intesa fra loro a definire un unico elenco presso l’Ordine costituito presso il Tribunale, in modo da evitare disparità di trattamento tra gli avvocati iscritti a diversi ordini ma tutti afferenti al nuovo circondario di tribunale (quello che risulta all’esito delle soppressioni).
    Con riferimento al quesito formulato sub b), si osserva quanto segue.
    Ai sensi dell’art. 97, comma 2, c,p,p., “i consigli dell’ordine forense di ciascun distretto di Corte d’appello, mediante un apposito ufficio centralizzato [costituito ai sensi dell’art. 29, comma 2, delle disposizioni di attuazione del medesimo codice], al fine di garantire l’effettività della difesa d’ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I consigli dell’ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità”.
    Ai fini della formazione degli elenchi rileva dunque il distretto di Corte d’Appello, e non già il circondario di Tribunale. Se ne deve dedurre che possa ritenersi confermata in capo all’Ordine – seppur a seguito della soppressione del corrispondente Tribunale – la funzione di formare gli elenchi e di conferirli all’ufficio centralizzato di cui all’art. 97, comma 2, c.p.p.
    A conferma di quanto sin qui osservato, può richiamarsi l’art. 29, comma 3, delle disp. att. c.p.p. il quale dispone, peraltro, che l’ufficio centralizzato “gestisce separatamente gli elenchi dei difensori d’ufficio di ciascun ordine forense esistente nel distretto di corte d’appello”.
    Sarà pertanto cura del competente ufficio centralizzato di cui all’art. 29 delle disposizioni di attuazione provvedere a rimodulare la gestione degli elenchi tenendo conto del mutamento delle circoscrizioni dei Tribunali, conseguente alla soppressione di talune sedi o al loro accorpamento.
    Ma nulla può ritenersi mutato per ciò che riguarda le funzioni dell’Ordine in relazione alla formazione delle liste e alla predisposizione dei turni.
    Anche in questo caso sarà opportuno che gli Ordini interessati avviino, d’intesa con il competente ufficio centralizzato, buone pratiche volte ad evitare disparità di trattamento tra gli iscritti all’Ordine costituito presso il Tribunale accorpante e gli iscritti agli Ordini costituiti presso le sedi soppresse.

  • Quesito del COA di Oristano sul ricongiungimento di un periodo di pratica legale dopo la cancellazione dal registro dei praticanti

    Si chiede se sia possibile il ricongiungimento di un periodo di pratica legale per un praticante reiscrittosi al registro praticanti in data 8/3/2013 dopo essersi iscritto il 27/4/2009 e cancellato nell’aprile 2012 avendo cessato la pratica nel settembre 2010.

    La risposta al quesito è negativa, posto che l’interruzione dello svolgimento della pratica per un periodo superiore a sei mesi determina, ex art. 4, u.c., R.D. 37/1934, la cancellazione del praticante dal relativo registro, rimanendo privo di effetti il periodo di pratica già compiuto.

    In questo senso si è costantemente affermato questo Consiglio Nazionale anche con proprie decisioni n. 58/97 e n. 207/99 che, ancorché risalenti, sono state pronunciate in un contesto normativo per nulla difforme dall’attuale.
    È il caso di precisare comunque che il venir meno degli effetti della pratica, in caso di interruzione dalla stessa per più di sei mesi, è stato riaffermato anche dall’art. 41 c. 5 L. 247/12 norma che sarà peraltro applicabile solo a decorrere dal terzo anno successivo all’entrata in vigore della legge.

    Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere 26 marzo 2014, n. 11

    Quesito n. 324, COA di Oristano

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di L’Aquila chiede di sapere se, come rappresentato dall’Avvocatura Generale dello Stato con propria circolare n. 6/2013, il praticante avvocato possa, nel rispetto delle previsioni recate dalla legge n. 247/2012 (nuova Legge professionale forense), svolgere “il tirocinio presso l’Avvocatura dello Stato per l’intero periodo di pratica (18 mesi) e ciò in sintonia con un parere della Commissione consultiva di codesto Consiglio nazionale Forense pervenuto presso l’Avvocatura dello Stato in data 18/02/2013”.

    A tale riguardo, questa commissione si è già espressa con il parere n. 62 del 22 maggio 2013, indirizzato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, con il quale ha preliminarmente precisato che il parere richiamato dall’Avvocatura era stato emesso stante l’intervenuta vigenza del D.P.R. n. 137/2012.

    Il quadro normativo è, però, radicalmente mutato a seguito dell’approvazione e dell’entrata in vigore della nuova legge professionale, sicché la commissione si è diversamente espressa, alla luce delle nuove previsioni, nel senso di ritenere, per le articolate ragioni esposte nel summenzionato parere, che “il tirocinio presso l’Avvocatura di Stato potrà al massimo protrarsi per dodici mesi”, in quanto “tale limite non è previsto per il tirocinio che si potrà effettuare presso l’Avvocato del libero foro”.
    Il parere richiesto dal COA aquilano va quindi reso nei termini di cui al parere n. 62 del 2013, che, per facilità di immediata consultazione, si allega al presente, costituendone parte integrante.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 26 marzo 2014, n. 10

    Quesito n. 319, COA de L’Aquila

    Consiglio nazionale forense – Quesito n. 260, COA di Firenze, Rel. Cons. Merli
    Parere 22 maggio 2013, n. 62

    Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze ha chiesto al Consiglio Nazionale se condivida l’interpretazione fornita dall’Avvocatura Generale dello Stato con Circ. n. 6/2013, secondo la quale il combinato disposto dei commi 6, lett. b) e 7 dell’art. 41, legge n. 247/2012, consentirebbe di ritenere che la pratica forense potrà essere svolta, a regime (ovverosia allorquando sarà decorso il periodo transitorio prescritto dall’art. 48 della legge anzidetta), “presso l’Avvocatura dello Stato per l’intero periodo del tirocinio.”. A tale riguardo, l’Avvocatura Generale ha anche richiamato, a sostegno del proprio orientamento, il parere di questa Commissione trasmessole il 18 febbraio 2013. Trattasi, per la precisione, del parere n. 64 del 24 ottobre 2012, concernente la “possibilità in via transitoria” di riconoscere “validità alla pratica forense iniziata presso l’Avvocatura prima dell’entrata in vigore della norma limitativa e fino al compimento del periodo di diciotto mesi”, ovviamente reso alla luce di quanto previsto dagli artt. 6 e 10 del D.P.R. n. 137/2012, con il quale si era ritenuto quanto segue:
    – In ottemperanza a quanto previsto dal comma 14 del succitato art. 6, ai tirocini in corso si applicava solo la riduzione da 24 a diciotto mesi della relativa durata;
    – Tutte le altre disposizioni erano invece applicabili ai soli tirocini iniziati dopo l’entrata in vigore del decreto.
    Posto quanto sopra, la Commissione aveva poi conclusivamente ritenuto che i tirocini in corso presso l’Avvocatura dello Stato avrebbero potuto continuare presso la medesima fino al compimento del diciottesimo mese, con ciò consentendo al tirocinante di avvalersi sia della disposizione sulla durata immediatamente applicabile, sia del principio di continuità della pratica già in corso.
    Più precisamente, la Commissione aveva ritenuto che “ammettere la continuazione per diciotto mesi del tirocinio presso l’A.S. per i tirocini in corso alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 137/12 non fa venir meno il requisito richiesto indefettibilmente dall’art. 10, comma 2, cit..”.
    Il quesito che, oggi, il COA di Firenze mutua dalla Circolare n. 6/2013 dell’Avvocatura Generale dello Stato non è, però, speculare a quello dianzi richiamato ed illustrato. Esso, infatti, si riferisce esclusivamente al tirocinio che si effettuerà ai sensi dell’art. 41, legge n. 247/12, al termine del periodo transitorio prescritto dal successivo art. 48.
    A tale riguardo, la Commissione si esprime nei seguenti termini.
    Il succitato art. 41 prescrive, al comma 6, che il tirocinio può svolgersi:
    “a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni;
    b) presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’Ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;”
    Al successivo comma 7 del medesimo articolo, poi, si legge:
    “In ogni caso, il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’Avvocatura dello Stato”.
    Orbene, poiché il tirocinio presso l’Avvocatura di Stato potrà al massimo protrarsi per dodici mesi ed in ragione del fatto che tale limite non è previsto per il tirocinio che si potrà effettuare presso l’Avvocato del libero foro, l’interpretazione dell’Avvocatura Generale, che trae dal comma 7 sopra riportato la convinzione che il Legislatore abbia inteso equiparare le figure dell’Avvocato del libero foro e quella dell’Avvocato dello Stato, non è condivisibile.
    Di conseguenza è errato ritenere che la pratica forense potrà essere svolta, a regime, “presso l’Avvocatura di Stato per l’intero periodo.”.

  • Quesiti dei COA di Milano e di Piacenza in tema di associazioni professionali

    1. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza hanno formulato quesiti in tema di associazioni professionali.

    In particolare, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza chiede di sapere:

    1) Se alla luce dell’abrogazione della legge n. 1815 del 1939, l’unica norma che attualmente disciplina le associazioni tra avvocati sia l’art. 4 della legge n. 247/2012;
    2) Se la costituzione di un’associazione tra avvocati avvenuta nell’anno 2012 sia nulla;
    3) Se sia ancora possibile esercitare la professione individualmente e contestualmente partecipando ad un’associazione tra avvocati;

    Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano ha chiesto:
    4) se un associato possa mantenere il proprio domicilio professionale presso l’Ordine di Milano qualora lo statuto dell’ associazione preveda anche una sede secondaria della stessa nel circondario di Milano;
    5) se sia possibile per ciascun associato conservare la propria partita IVA e fatturare in maniera indipendente ai propri clienti, qualora sia prevista nello statuto dell’ associazione la facoltà per i soci di operare autonomamente ovvero se sia obbligatorio l’esercizio in forma associata;
    6) se l’avvocato iscritto nell’ Albo in cui ha il domicilio professionale (coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente) possa associarsi con avvocato iscritto in altro Albo, avente domicilio in un differente circondario di Tribunale;
    7) in tal caso, se l’associazione professionale possa stabilire la sede principale in un circondario di Tribunale e la sede secondaria in altro circondario, secondo il giudizio di prevalenza;
    8) in tal caso, se gli avvocati associati (continuando a svolgere la propria attività prevalente, sia pure nell’ambito dell’associazione, all’interno dei circondari di Tribunale in cui avevano posto il proprio domicilio professionale) possano continuare a mantenere l’iscrizione nei propri Albi originari o se il disposto di cui all’art. 4, co. 3 vada interpretato nel senso che la sede dell’associazione “attragga” il domicilio dell’avvocato (il quale, pertanto, avrebbe domicilio presso la sede dell’associazione e non più ove svolge l’attività in modo prevalente).

    Con riferimenti ai quesiti nn. 1 e 2, si osserva quanto segue.

    La legge n.183 del 2011, all’art. 10, comma 11, ha abrogato la legge n.1815 del 1939 la quale, fra l’altro, regolava le associazioni professionali.
    Tuttavia, l’abrogazione della citata legge del 1939 non ha determinato il venir meno delle associazioni professionali costituite secondo le regole in allora previste.
    L’art. 10, comma 9, della legge n. 183 del 2011, infatti, esplicitamente fa “salve le associazioni professionali […] già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge”.
    Per quanto specificamente inerisce le associazioni tra avvocati, la materia è stata successivamente disciplinata dalla riforma forense, legge n. 247 del 2012, che all’art. 4 contempla due ipotesi di associazioni professionali:
    a) l’associazione fra soli avvocati;
    b) le associazioni multidisciplinari, per tali intendendo quelle partecipate, oltre che da avvocati, anche da altri professionisti, l’individuazione dei quali – stando al tenore letterale della formula adottata – è dalla legge affidata ad un successivo regolamento del Ministro della giustizia.
    A tale ultimo proposito si deve osservare che il rinvio effettuato dalla nuova legge professionale al regolamento deve essere inteso come “rinvio negativo”, nel senso che le associazioni multidisciplinari alle quali partecipino avvocati e per l’esercizio anche della professione forense devono ritenersi in via di principio ammesse, esclusi i casi di espresso divieto e/o incompatibilità.
    Siffatta soluzione corrisponde ad un’interpretazione costituzionalmente conforme della normativa in commento, alla luce del principio di libertà professionale (art. 15, Carta dei diritti dell’Unione europea), della libertà di associazione di cui all’art. 18 Cost., nonché alla luce dell’abrogazione di norme preclusive di associazioni multidisciplinari di cui all’art. 2 del decreto legge Bersani (decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, conv. in legge 4 agosto 2006, n. 248), oltre ad essere coerente con l’orientamento consolidato di questo Consiglio che già nel vigore della pregressa disciplina ammetteva le associazioni multidisciplinari, fatte salve le precisazioni di cui sopra (CNF, pareri nn. 3 e 10 del 2007).
    La risposta ai quesiti formulati sub 1) e 2) discende dunque dall’applicazione dell’ordinario criterio della successione delle leggi nel tempo, tenendo conto della circostanza che, nel caso di specie, la legge n. 247 del 2012 opera quale legge speciale, sia rispetto alla legge n. 183 del 2011, sia rispetto al citato Decreto legge Bersani, che, come accennato, dispone l’abrogazione delle “disposizioni legislative e regolamentari che prevedono (…) il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti”.
    Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, si può rispondere al quesito sub 1) nel senso che allo stato attuale le associazioni tra avvocati sono disciplinate dall’art. 4 della nuova legge professionale.
    Al quesito sub 2) deve essere data risposta negativa: infatti, la legge n. 183 del 2011, nel far salve le associazioni professionali, fa salvi al contempo anche “i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore del decreto”.
    Dunque, la salvezza del modello astratto di società tra professionisti induce ad interpretare allo stesso modo la sorte delle associazioni professionali, anche per evitare inaccettabili soluzioni di continuità che revocassero in dubbio la valida costituzione di associazioni tra avvocati sino all’entrata in vigore della nuova legge professionale.
    In conclusione, resta in ogni caso assorbente l’argomento sistematico cui si è fatto cenno: una volta abrogata la legge n. 1815/1939, e in assenza – almeno fino all’entrata in vigore della legge n. 247/12 – di una disciplina speciale sostitutiva della precedente, si è riespansa la piena operatività della libertà associativa, anche alla luce della disciplina recata, in via generale, dal Codice civile.

    Con riferimento al quesito n. 3), si osserva quanto segue.

    Quanto alla questione (indicata sub 3), se sia ancora possibile esercitare la professione individualmente e contestualmente partecipando ad una associazione tra avvocati, non vi sono ragioni per discostarsi da quanto già affermato da questa Commissione nei pareri n. 16 e 75 del 2006, nei quali si era ritenuto possibile esercitare la professione forense individualmente e, al contempo, in associazione.
    La nuova legge professionale, d’altra parte, reca soltanto un esplicito divieto di partecipare a più di un’associazione professionale.
    Pertanto, al quesito sub 3), si deve rispondere che, come già in costanza della vecchia legge professionale, anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 247 del 2012 è ancora possibile esercitare la professione individualmente e contestualmente partecipando ad una associazione tra avvocati.

    Con riferimento ai quesiti n. 4, 6, 7 e 8, si osserva quanto segue.

    In ordine al quesito indicato sub 6) si deve considerare irrilevante, in ragione dei principi di libertà di circolazione e di libertà di associazione, la circostanza che avvocati, i quali intendano associarsi professionalmente, siano iscritti in albi territoriali diversi.
    Pertanto, l’avvocato iscritto nell’ Albo in cui ha il domicilio professionale può associarsi con avvocato iscritto in altro Albo, avente domicilio professionale in un differente circondario di Tribunale.
    L’unica condizione posta dall’art. 4 della nuova legge professionale per l’associazione tra avvocati è il requisito dell’iscrizione nell’Albo.
    Quanto alla sede dell’associazione tra avvocati e alla prospettata eventualità di sedi secondarie (quesiti sub 4, 7 e 8), la nuova legge professionale stabilisce che: a) le associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il Consiglio dell’ Ordine nel cui circondario hanno sede; b) la sede dell’associazione è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari; c) gli associati hanno domicilio professionale nella sede dell’associazione.
    La formula adottata dall’art. 4 è perentoria e non consente di scegliere la sede dell’associazione che deve necessariamente coincidere con il centro principale degli affari. L’assunto trova conferma nell’ulteriore prescrizione che obbliga gli associati a porre il domicilio professionale nella sede dell’associazione (in tale ipotesi, infatti, la formulazione del comando all’indicativo e l’assenza della locuzione “di regola” presente invece nell’art. 7, non sembra consentire la scelta di un diverso domicilio professionale).
    Ne consegue che la sede dell’associazione attrae il domicilio professionale dell’avvocato e in questi termini è la risposta al quesito sub 8). Quando tuttavia l’associazione non abbia un centro principale degli affari, ma svolga una attività organizzata in più sedi, senza che lo statuto dell’associazione ne indichi una come principale, l’avvocato associato può mantenere la propria iscrizione nell’albo di appartenenza e l’associazione è iscritta negli elenchi tenuti dagli ordini corrispondenti alle diverse sedi.
    Da ciò discende, a contrario, che le eventuali sedi secondarie non sono rilevanti ai fini della domiciliazione professionale e in questi termini è la risposta ai quesiti sub 4) e 7).

    Con riferimento al quesito n. 5, si osserva quanto segue.

    Quanto, infine, al quesito formulato sub 5), si osserva che esso non attiene a profili ordinamentali, bensì a più specifici questioni attinenti al regime fiscale dell’esercizio della professione, esulando, pertanto, dall’ambito di competenza di questa Commissione.

    Consiglio nazionale forense (rell. Picchioni, Salazar), parere 26 marzo 2014, n. 9

    Quesito n. 287, COA di Milano
    Quesito n. 318, COA di Piacenza

  • Sospensione volontaria dall’albo: durata minima e massima, incompatibilità professionale e obbligo di formazione permanente

    Il COA di Milano formula tre quesiti relativi alla disciplina della sospensione volontaria dall’esercizio professionale ex art. 20, comma 2, della legge n. 247/12.

    In primo luogo, il Consiglio rimettente chiede di sapere se siano configurabili limiti minimi o massimi del periodo di sospensione. Nel silenzio della legge, deve rendersi risposta negativa sul punto.
    In secondo luogo, il COA di Milano chiede di sapere se la sospensione volontaria possa essere richiesta nei casi di incompatibilità ex art. 18 legge n. 247/12. In merito si osserva che nel periodo di sospensione volontaria seguitano ad operare le norme sulle incompatibilità previste dall’art.18 L.P. in quanto inerenti alla permanenza dell’iscrizione nell’albo e quindi alla conservazione dello status. Se ne deve dedurre, pertanto, che la sospensione volontaria non mette l’iscritto al riparo dall’efficacia dei provvedimenti eventualmente assunti dal COA in conseguenza della situazione di incompatibilità.
    Infine, il COA di Milano chiede di sapere se se l’esenzione dall’obbligo formativo si applichi anche al caso di sospensione volontaria dall’Albo ex art. 20, comma 2, della legge n. 247/12.
    La risposta al quesito è resa nei seguenti termini.
    L’art. 11, c.2, della l. n. 247/12 limita l’esenzione dall’obbligo formativo agli avvocati sospesi dall’esercizio professionale ai sensi dell’art. 20, c. 1, per il periodo del loro mandato. L’avvocato iscritto all’albo che chieda la sospensione dall’esercizio professionale ai sensi del c. 2 dell’art. 20 rimane invece assoggettato all’obbligo formativo, non essendo al riguardo prevista nei suoi confronti alcuna esenzione.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 9 aprile 2014, n. 22

    Quesito n. 365, COA di Milano

  • Quesito del COA di Ancona: è lecito fare pubblicità informativa professionale sulla superficie di un automezzo (ad es., pulmino o autobus)?

    Si chiede se sia possibile da parte di un iscritto all’albo utilizzare forme di comunicazione e di informazione pubblicitaria aderendo ad un progetto di pubblica utilità denominato “progetto mobilità garantita”, concretizzandosi tale fattispecie nel noleggio di uno spazio pubblicitario sulla superficie di un automezzo (pulmino od autobus) attrezzato per il trasporto di anziani, diversamente abili o persone con difficoltà motorie, ove collocare il logo ed i recapiti dello studio professionale.

    La risposta al quesito deve rendersi nei seguenti termini.
    Né la normativa di cui all’art. 10 L. 247/2012 né i precetti del codice deontologico consentono di escludere tale forma di pubblicità informativa posto che la nuova legge professionale ha ribadito per gli avvocati il principio di una tendenziale libertà di informare nel modo più opportuno. Nel medesimo senso dispone l’art. 17 del nuovo Codice Deontologico, in corso di pubblicazione.
    Tale apertura alle nuove forme di pubblicità informativa, e quindi anche alle relative modalità di veicolazione, comporta sostanzialmente la libertà di utilizzare qualsiasi mezzo, nel rispetto dei limiti previsti dal suddetto art. 10. Essi attengono, in particolare: a) all’oggetto dell’informazione, che deve limitarsi all’oggetto dell’attività professionale, alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale, all’organizzazione dello studio e alle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti (art. 10, commi 1 e 3); b) alle caratteristiche dell’informazione, che deve essere trasparente, veritiera, corretta e non deve essere comparativa con altri professionisti, equivoca, ingannevole, denigratoria o suggestiva (art. 10, comma 2).
    Sotto tale ultimo profilo l’indicazione del logo e dei recapiti dello studio professionale costituisce indubbiamente contenuto lecito dell’informativa mentre l’utilizzazione di uno spazio “pubblicitario” sulla superficie di un automezzo appare in sé non contrastante con i principi di cui al comma 2, purché non integri la fattispecie di informazione equivoca o suggestiva.
    Al quesito deve quindi fornirsi risposta positiva, ferma restando l’autonomia del COA nella valutazione dei concreti elementi della fattispecie.

    Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere 26 marzo 2014, n. 12

    Quesito n. 336, COA di Ancona

  • Quesito del COA di Verona: la professione forense è compatibile con l’esercizio, in via esclusiva e continuativa, dell’incarico di Delegato del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro?

    Il quesito riguarda la possibilità per un Avvocato di esercitare, per una Società di capitali e per un periodo continuativo, l’attività di “Delegato del datore di lavoro” ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs 81/08 e successive modifiche e se comunque tale incarico sia compatibile con il mantenimento dell’iscrizione all’Albo degli Avvocati.
    La risposta al quesito è negativa, come peraltro prospettato dal medesimo Consiglio remittente.
    Ed infatti, va innanzitutto osservato che la professione di Avvocato, ai sensi dell’art. 18 L.P. (247/2012), è incompatibile “…a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente……d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche se con orario di lavoro limitato”.
    Pertanto, già da questo primo esame appare incompatibile con la professione forense l’esercizio da parte di un Avvocato, in via esclusiva e continuativa, dell’incarico di Delegato del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro, giacché tale incarico rientrerebbe nell’una o nell’altra delle previsioni della legge.
    Appare poi corretta l’osservazione del COA remittente come l’incarico in parola possa assimilarsi a quello di “Consigliere delegato di Società di capitali”, ugualmente ritenuto incompatibile dalla lettera c) dell’art. 18 L.P., giacchè, anche se tale delega sia limitata alla materia attinente alla sicurezza e alla salute su luoghi di lavoro, comporta necessariamente per il delegato l’attribuzione di poteri individuali di gestione, con facoltà di spesa, dovendo essere messo a sua disposizione obbligatoriamente anche un budget per gli interventi connessi alla sicurezza.
    Ugualmente condivisibile risulta poi l’ulteriore rilievo – pure esplicato dal COA di Verona – circa il mantenimento in capo al datore di lavoro, anche nell’ipotesi di delega ex art. 16 del D. Lgs 81/08 di un potere di vigilanza quale manifestazione di un potere di subordinazione ed in ogni caso di controllo, in contrasto quindi con l’indipendenza e l’autonomia di cui all’art. 3 della Legge Professionale.
    Sotto altro profilo, come anche osservato dal COA, l’esercizio esclusivo e continuato di funzioni quali quelle di Delegato sin qui esposte, appaiono riferibili ad attività di impresa e non ad attività professionale, atteso il carattere preminente dell’attività organizzativa – nonché la necessità di competenze specificatamente tecniche – rispetto alla valenza personale e intellettuale della prestazione professionale.

    Consiglio nazionale forense (rel. Piacci), parere 26 marzo 2014, n. 6

    Quesito n. 274, COA di Verona

  • La sentenza penale di assoluzione “perché il fatto non sussiste” comporta il proscioglimento disciplinare dell’incolpato

    La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata con la formula che il fatto non sussiste comporta l’obbligato proscioglimento dell’incolpato in sede disciplinare per quei medesimi fatti, la cui ontologica esistenza deve infatti escludersi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 16 aprile 2014, n. 61

  • Il (preteso) “dolo processuale” dell’esponente non rileva ai fini della revocazione della sanzione disciplinare

    Affinché rilevi ai fini della revocazione ex art. 395 cpc (ammissibile anche per le decisioni del Consiglio Nazionale Forense), il “dolo processuale” non può riguardare l’esponente, che non è parte in senso tecnico del procedimento disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 16 aprile 2014, n. 60

    NOTA:
    In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Baffa), sentenza del 10 aprile 2013, n. 47, C.N.F., 20 settembre 2000, n. 77 e C.N.F. 5 giugno 2000, n. 44.