Autore: admin

  • L’omessa fatturazione di compensi percepiti

    L’omessa fatturazione di compensi percepiti costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 15 c.d.f.Art. 15 cod. prev. – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale.L’avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.Leggi il testo completo → (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Merli), sentenza del 16 aprile 2014, n. 59
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 78, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini, Rel. Borsacchi), sentenza del 2 marzo 2012, n. 27.

  • La rilevanza deontologica della vita privata del professionista

    La responsabilità disciplinare non è di per sé esclusa dal fatto che la condotta contestata sia stata posta in essere non in qualità di avvocato, ma di privato cittadino, dal momento che l’avvocato deve sempre ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. Il rispetto di questi valori, pertanto, deve necessariamente costituire lo stile di vita dell’avvocato non solo nell’esercizio della professione ma anche in ogni altra sua manifestazione non riservatamente privata. Nessun dubbio può quindi sollevarsi sulla competenza del giudice disciplinare a conoscere anche del comportamento dell’avvocato in ogni aspetto della sua vita di relazione, ancorchè per fatti non attinenti all’attività professionale. Infatti, l’azione disciplinare attiene alle violazioni del codice etico da parte dell’avvocato, sia nell’esercizio della professione che per “fatti non riguardanti l’attività forense” (art. 5 can. II c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Florio), sentenza del 16 aprile 2014, n. 58
    NOTA:
    In senso conforme:
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 6
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 30 settembre 2013, n. 168
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 15 marzo 2013, n. 41
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 160
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. De Giorgi), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 8
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), decisione n. 15 del 25 febbraio 2011
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 2 novembre 2010, n. 189
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 28 dicembre 2009, n. 223
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cardone, rel. Mauro), sentenza del 27 novembre 2009, n. 134
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. D’Innella), sentenza del 27 novembre 2009, n. 131
    – Consiglio Nazionale Forense 31/12/2007 n. 270
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Petiziol), sentenza del 11 aprile 2003, n. 68
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Buccico), sentenza del 26 novembre 1996, n. 166
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Landriscina), sentenza del 15 dicembre 1994, n. 160.

  • L’avvocato ha (tuttora) l’obbligo di riscontrare, seppur negativamente, la richiesta di chiarimenti rivoltagli dal COA

    Ai sensi dell’art. 24 c.d.f.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo →, l’avvocato non ha (più) l’obbligo di esporre i fatti e le giustificazioni, ovvero a fornire le proprie difese al COA, ma è comunque tenuto al riscontro, ovvero a rispondere, seppur in forma negativa, all’invito di chiarimenti rivoltogli, così non sottraendosi al dovere di collaborazione e a quello di rispetto dell’autorità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Florio), sentenza del 16 aprile 2014, n. 57
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 78; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PErfetti, rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 61; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63.

  • L’inadempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi

    Ogni avvocato e` tenuto a provvedere puntualmente all’adempimento delle obbligazioni che assume nei confronti dei terzi e cio` indipendentemente dalla natura privata del debito. Tale obbligo di natura deontologica oltre che giuridica mira a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacita` dell’avvocato di rispettare i propri doveri professionali e la negativa pubblicita` che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista, ma ancor piu` sull’immagine della classe forense.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Florio), sentenza del 16 aprile 2014, n. 57
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 16 aprile 2014, n. 45; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 12; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 208; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Pisano), sentenza del 15 marzo.

  • Il principio della colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio” vale anche in sede disciplinare

    Ai fini della condanna disciplinare, la prova della responsabilità dell’incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Florio), sentenza del 16 aprile 2014, n. 57
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 16 aprile 2014, n. 53; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Ferina), sentenza del 30 settembre 2013, n. 159. Sull’applicabilità, anche in sede disciplinare, della presunzione di non colpevolezza, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Berruti), sentenza del 30 settembre 2013, n. 169; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80; Consiglio Nazionale Forense, 12 maggio 2010 n. 197; 28 dicembre 2008 n. 221; 20 settembre 2004 n. 212; Consiglio Nazionale Forense, 27 luglio 2010 n. 52; 11 novembre 2006 n. 98.

  • Aggravamento e attenuazione della sanzione disciplinare da irrogarsi in concreto

    Per la determinazione in concreto della misura della sanzione deontologica può aversi riguardo, ai fini di un suo eventuale inasprimento, alla gravita` della condotta ed a precedenti condanne disciplinari, nonché, ai fini di una sua eventuale mitigazione, alla ammissione delle proprie responsabilità e, più in generale, al comportamento processuale dell’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Ferina), sentenza del 16 aprile 2014, n. 55
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 3 settembre 2013, n. 155.

  • Procedimento disciplinare: la violazione del termine a difesa di cui all’art. 45 “vecchia” legge professionale

    Il termine di dieci giorni previsto dall’art. 45 r.d.l. n.1578/1993 è finalizzato a garantire l’esercizio del diritto di difesa da predisporre con adeguato preavviso temporale; la mancata osservanza di termine indicato non assume un rilievo sostanziale tale da giustificare l’annullamento del provvedimento e deve intendersi sanata se l’interessato non l’abbia tempestivamente eccepita, ovvero abbia comunque articolato compiutamente le sue difese nel merito.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Ferina), sentenza del 16 aprile 2014, n. 55

  • Prescrizione dell’azione disciplinare e procedimento penale

    Il termine di prescrizione della azione disciplinare obbligatoria inizia a decorrere solo dal passaggio in giudicato della sentenza, prescindendosi dalla sospensione del procedimento disciplinare e restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto alla instaurazione del procedimento penale; e ciò, anche nelle ipotesi di sentenza di patteggiamento, che va comunque considerata quale sentenza di condanna.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Ferina), sentenza del 16 aprile 2014, n. 55

  • Procedimento disciplinare: lecita la partecipazione del consigliere sia alla fase decisoria che a quella istruttoria

    Il procedimento disciplinare avanti il Consiglio dell’Ordine ha natura amministrativa e non giurisdizionale, sicché nulla osta a che partecipi alla fase dibattimentale e decisoria uno o più componenti del Consiglio che abbiano svolto attività istruttoria pre-dibattimentale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 16 aprile 2014, n. 54

  • Il principio della colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio” vale anche in sede disciplinare

    Ai fini della condanna disciplinare, la prova della responsabilità dell’incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso dell’incolpato ed annullato la sanzione disciplinare irrogatagli dal COA di appartenenza).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 16 aprile 2014, n. 53
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Ferina), sentenza del 30 settembre 2013, n. 159. Sull’applicabilità, anche in sede disciplinare, della presunzione di non colpevolezza, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Berruti), sentenza del 30 settembre 2013, n. 169; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80; Consiglio Nazionale Forense, 12 maggio 2010 n. 197; 28 dicembre 2008 n. 221; 20 settembre 2004 n. 212; Consiglio Nazionale Forense, 27 luglio 2010 n. 52; 11 novembre 2006 n. 98.