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  • Alcuni Consiglieri del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento hanno richiesto parere in ordine ai seguenti quesiti: 1) se, in ipotesi di decadenza dalla carica del Presidente dell’Ordine per sopravvenuta incompatibilità, alla elezione del nuovo Presidente debba provvedersi solo dopo essersi proceduto alla integrazione dell’organo collegiale; 2) se la detta integrazione debba avvenire mediante elezioni suppletive ovvero con il subentro del primo dei non eletti.

    Entrambi i quesiti implicano la considerazione del periodo di vacatio nel quale si colloca temporalmente la vicenda segnalata dai professionisti rimettenti.
    Il Consiglio Nazionale Forense, già nell’immediatezza dell’entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012 n. 247, il cui art. 65, comma 2 ha prorogato i Consigli circondariali in carica sino al 31 dicembre 2014, ha precisato che il funzionamento degli stessi rimane, nel periodo transitorio, disciplinato dalle previsioni del R.D.L. n. 1578/1933, del R.D. n. 37/1934 e del D. Lgs. Lgt. n. 382/1944, così come sancito dal comma 1 del su indicato art. 65.
    Ai sensi delle anzidette disposizioni legislative va a priori esclusa l’operatività dell’istituto del subentro del primo dei non eletti, non residuando, all’esito della proclamazione a conclusione delle operazioni elettorali, una tale graduatoria.
    Di talché, l’unico strumento consentito dalla legge per la reintegrazione del Consiglio è costituito dall’indizione delle elezioni suppletive; trattasi, peraltro, di un rimedio coniato dall’ordinamento professionale previgente senza vincolo di obbligatorietà, rimanendo in via di principio nella discrezionalità dell’ente territoriale il ricorso, o meno alle stesse, quanto meno ogniqualvolta il numero dei seggi resisi vacanti non incida pregiudizievolmente sull’ordinato svolgimento dell’attività del Consiglio e sulla sua capacità deliberativa. Nel caso di specie, i quesiti prospettati alla Commissione non attengono alla regolarità formale e sostanziale delle deliberazioni adottate, a maggioranza, dal Consiglio territoriale, che non vengono sotto tali aspetti poste in discussione, bensì piuttosto all’opportunità, o meno, della libera scelta di procedere all’elezione del Presidente prima della ricostituzione del Collegio, di per sé già atto a funzionare.
    Ritiene, pertanto, la Commissione che la soluzione in concreto attuata dall’ente territoriale non presenti margini di sindacabilità*.

    Consiglio nazionale forense (rel. Berruti), parere 22 ottobre 2014, n. 73

    Quesito n. 370, Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di Benevento

    * La Commissione dà atto della circostanza che, nelle more dell’approvazione del verbale della seduta in cui è stato reso il parere, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con sentenza n. 8681/2014 ha ritenuto l’immediata operatività dell’istituto del subingresso. La Commissione ritiene tuttavia di non dover modificare il proprio orientamento al riguardo.

  • Il COA di Benevento pone i seguenti tre quesiti: 1) Se sia consentito ad un Avvocato Stabilito inserire nella formulazione del proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata l’abbreviazione di un titolo professionale diverso da quello di cui egli sia in possesso (nella specie: Avv. in luogo di Ab.); 2) Se possa il Consiglio dell’Ordine legittimamente rifiutare l’inserzione nella propria anagrafica di un indirizzo di PEC, ove l’indicazione del titolo non corrisponda a quello effettivo, con ogni conseguenza in ordine alla pubblicità prescritta dalla legge; 3) Se risponda alle prescrizioni di legge da parte dell’Avvocato il comunicare al proprio Ordine un indirizzo PEC appartenente ad altro avvocato iscritto allo stesso Ordine; o ad altro soggetto iscritto ad un differente Albo professionale.

    1) In risposta al primo quesito, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel senso che non sia consentito all’Avvocato Stabilito, in forza delle prescrizioni contenute nella Direttiva 98/5/CE del Parlamento e del Consiglio 16 febbraio 1998, art. 1, comma 2, e del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n.96, esercitare la professione in Italia se non usando il titolo professionale d’origine: e conseguentemente che debba ritenersi abusiva l’adozione e l’utilizzo in qualsiasi occasione dell’abbreviazione di un titolo professionale di cui egli non sia in possesso.
    2) Da quel che sopra è detto, per quel che concerne il secondo quesito, consegue che sia certo legittimo che il Consiglio dell’Ordine rifiuti l’inserzione nella propria anagrafica (e la conseguente pubblicità) di un indirizzo di PEC, ove illecitamente l’indicazione del titolo professionale non corrisponda a quello effettivo: ché, diversamente agendo, di tale illecito si renderebbe compartecipe.
    3) Quanto al terzo quesito, il decreto legge 29 novembre 2008, n.185 (convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2) , all’art. 16, ha introdotto l’obbligo da parte dei professionisti di creare un proprio indirizzo di PEC e di comunicarlo agli Ordini o ai Collegi di appartenenza: la norma non consente dunque all’avvocato l’indicazione all’Ordine di un indirizzo PEC che non sia univoco e proprio, altra comunicazione non potendosi considerare valida ai fini del rispetto della norma di legge.

    Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere 22 ottobre 2014, n. 72

    Quesito n. 338, COA di Benevento

  • Il COA di Oristano chiede se vi siano limiti all’elettorato attivo o passivo nelle elezioni dei Consigli degli Ordini per gli iscritti nella Sezione Speciale dell’Albo relativa agli Avvocati Stabiliti di cui all’art. 15, lettera i, Legge 247/2012.

    In risposta al quesito posto, la Commissione osserva che, quanto agli elettori, la legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento forense), all’art. 28, co. 2, afferma che “Hanno diritto al voto tutti coloro che risultino iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e dei ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l’inizio delle operazioni elettorali”. Lo stesso art. 28, co. 2, aggiunge poi, quale limitazione all’elettorato attivo rivolta a tutti gli iscritti che si trovino nella seguente condizione, che: “Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall’esercizio della professione”.
    Quanto agli eleggibili, la nuova legge professionale dichiara tali “tutti gli iscritti che hanno diritto di voto”, indicando come primo limite: “che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento”. Un secondo limite è posto poi, dall’art. 28, al successivo comma 5, dove si dice che “i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati” e che la ricandidatura è possibile “quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni in cui si è svolto il mandato precedente”.
    Appare chiaro che nessuna delle limitazioni sopra indicate possa essere in particolar modo rivolta agli Avvocati stabiliti: ritiene pertanto la Commissione di doversi pronunciare nel senso che per gli iscritti nella Sezione Speciale dell’Albo relativa agli Avvocati Stabiliti di cui all’art. 15, lettera i, Legge 247/2012, non sussistano limiti all’elettorato attivo o passivo nelle elezioni del Consiglio dell’Ordine in particolare ad essi riservati.

    Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere 22 ottobre 2014, n. 71

    Quesito n. 333, COA di Oristano

  • L’audizione dell’incolpato sottoposto a custodia cautelare

    L’obbligo di audizione dell’incolpato, imprescindibilmente fissato dalla legge, può essere assolto anche in modo diverso da quello della convocazione presso il C.O.A: ad esempio l’accesso di Consiglieri, a ciò delegati, al domicilio od al carcere previa, ovviamente, autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente (Nel caso di specie, il professionista veniva sottoposto a custodia cautelare e quindi sospeso cautelarmente dall’Ordine di appartenenza, che nello stesso provvedimento di sospensione giustificava la mancata audizione e convocazione dell’incolpato adducendone l’impossibilità. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto l’impugnazione del provvedimento cautelare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tacchini, rel. Picchioni), sentenza del 10 giugno 2014, n. 88

  • La citazione a comparire dell’incolpato è un presupposto indefettibile

    Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il principio di cui all’art. 45 del Rdl 27 novembre 1933, n. 1578 – secondo cui il Consiglio dell’Ordine territoriale non può infliggere nessuna pena disciplinare senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso – assume valenza di un principio generale, volto a garantire il rispetto del contraddittorio e il diritto di difesa. Ne consegue che, dovendosi applicare tale principio anche per l’adozione di provvedimenti cautelari, è affetto da nullità insanabile il provvedimento del Consiglio dell’Ordine territoriale che abbia inflitto la sospensione cautelare dall’esercizio della professione all’esito di una riunione alla quale l’interessato non sia stato convocato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tacchini, rel. Picchioni), sentenza del 10 giugno 2014, n. 88

  • La conoscenza meramente fattuale del provvedimento disciplinare ne giustifica l’impugnazione

    L’interesse ad impugnare un provvedimento disciplinare ha natura processuale ed è intimamente connesso a quello di eliminare il provvedimento stesso: esso, quindi, non presuppone necessariamente la conoscenza legale della statuizione ed il relativo diritto può essere esercitato prima dell’inizio del decorso del termine di 20 giorni dalla notificazione di cui all’art. 50 Rdl n. 1578/33 (Nel caso di specie, l’avvocato veniva a conoscenza di aver subito un provvedimento cautelare, mai notificatogli, desumendolo dalla comunicazione di un diverso procedimento disciplinare ancorché vertente sui medesimi fatti).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tacchini, rel. Picchioni), sentenza del 10 giugno 2014, n. 88

  • La composizione e le funzioni giurisdizionali del CNF sono conformi ai principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice

    L’attuale assetto del Consiglio Nazionale Forense risulta compatibile con i principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice, atteso che la sua peculiare posizione di giudice speciale vale da sola ad escludere condizionamenti da parte di organi amministrativi in posizione sovraordinata (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto manifestamente infondata la q.l.c. sollevata dall’incolpato dell’ordinamento forense per asserita violazione dell’art. 111 Cost.).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), sentenza del 10 giugno 2014, n. 87
    NOTA:
    IN senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 18 luglio 2013, n. 111; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Mascherin), sentenza del 22 aprile 2013, n. 63.

  • La composizione e le funzioni giurisdizionali del CNF sono soggette a riserva assoluta di legge

    Il Consiglio nazionale forense è “giudice speciale” ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della VI disp. trans. Cost. e dell’art. 102 Cost., sicché la disciplina che ne regola la composizione e le funzioni giurisdizionali è soggetta a riserva assoluta di legge ex art. 108 della Costituzione (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita irregolarità della costituzione e della composizione del CNF in forza dell’art. 8 DPR n. 137/2012. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha escluso l’applicabilità della citata disciplina invocata dal ricorrente e ha quindi rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), sentenza del 10 giugno 2014, n. 87
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 18 luglio 2013, n. 111; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Mascherin), sentenza del 22 aprile 2013, n. 63.
    In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (Rel. Cons. Perfetti), parere 10 aprile 2013, n. 30.

  • L’omessa fatturazione vìola il principio di solidarietà

    La rilevanza deontologica della violazione del dovere di adempimento fiscale, previdenziale e contributivo prescinde da un danno all’Erario e non è esclusa dalla successiva regolarizzazione mediante il c.d. ravvedimento operoso (Nel caso di specie, il professionista incassava dei compensi in contanti, che fatturava solo l’anno successivo utilizzando la normativa relativa al c.d. ravvedimento operoso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di mesi tre).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 10 giugno 2014, n. 86

  • I limiti al diritto/dovere di difesa

    Nell’ambito della propria attività difensiva, l’avvocato deve e può esporre le ragioni del proprio assistito con ogni rigore utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone e ciò massimamente nella fase dell’impugnazione, atto diretto a criticare anche severamente una precedente decisione giudiziale e ciò rappresentando con la maggiore efficacia possibile la carenza di motivazione del provvedimento impugnato. Tuttavia, il diritto della difesa incontra un limite insuperabile nella civile convivenza, nel diritto della controparte o del giudice a non vedersi offeso o ingiuriato: soggetti nei confronti dei quali non devono essere utilizzate espressioni dirette consapevolmente ad insinuare la esistenza di condotte illecite o la violazione del fondamentale dovere di imparzialità, dovendosi mantenere con il giudice un rapporto improntato a dignità e decoro sia con riferimento alla persona del giudicante che al suo operato e alla funzione esercitata; l’esercizio del diritto di critica non deve mai travalicare in una censurabile deplorazione dell’operato del difensore, delle controparti e del giudicante (Nel caso di specie, l’avvocato aveva impugnato una sentenza scrivendo nell’atto di appello: “le motivazioni poste a supporto del dispositivo sono talmente scoordinate e contraddittorie sì da ingenerare nel lettore il fondato dubbio che esse siano state preconfezionate non già in conformità all’effettiva valutazione giuridica dei fatti di causa, quanto piuttosto, per spiegare al lettore una decisione altrimenti giustificabile”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Tacchini), sentenza del 10 giugno 2014, n. 85