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  • Il COA di Barcellona Pozzo di Gotto chiede di conoscere se un Avvocato stabilito possa essere inserito nell’elenco degli Avvocati disponibili al Patrocinio a spese dello Stato e in quello dei difensori d’Ufficio e se possa essere autorizzato alle notifiche ex L. n. 53/94 e successive modifiche.

    Ai sensi dell’art. 6 L. n. 96/01 per l’esercizio permanente in Italia della professione di avvocato i cittadini degli stati membri aventi i requisiti possono iscriversi in una sezione speciale dell’albo costituita nella circoscrizione del Tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza. Ai sensi del successivo art. 8, gli avvocati c.d. stabiliti, nell’esercizio dell’attività relativa alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali e amministrativi possono agire solo di concerto con un professionista abilitato secondo un’intesa risultante da una scrittura privata autenticata o da una dichiarazione resa da entrambi al Giudice adito antecedentemente alla costituzione.

    Da quanto detto consegue che l’avvocato stabilito possieda uno status limitato richiedendosi per lo svolgimento di attività giudiziale un’integrazione di poteri, realizzata con l’affiancamento a professionista abilitato.
    La difesa d’ufficio e il patrocinio a spese dello Stato, costituiscono attività giudiziali, per le quali è richiesta una piena capacità processuale che possa consentire al difensore, nell’interesse del cliente, il pieno espletamento del mandato.
    L’avvocato stabilito esplicherebbe, dovendo agire d’intesa con altri avvocati, una difesa limitata che induce a ritenere l’insussistenza di quelle competenze specifiche che presiedono alla formazione tanto degli elenchi dei difensori d’ufficio, quanto di quelli dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, per l’iscrizione ai quali è prevista l’attestazione di specifica competenza riconosciuta dai C.O.A.
    Quanto al regime delle notifiche ex L. n. 53/94, la Commissione non ha motivo di discostarsi dai propri precedenti pareri nn. 33/12 e 97/11, con i quali ha ritenuto che “sia consentito ad un avvocato stabilito di avvalersi della facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali prevista dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, con l’avvertenza peraltro che, ove si verta in tema di azioni giudiziali, questi dovrà necessariamente essere destinatario di una procura ex art. 82 c.p.c. d’intesa con un professionista abilitato, onde ogni adempimento connesso, preordinato e conseguente ad un procedimento giudiziario dovrà essere espressione di quella intesa formalizzata secondo le modalità di cui al comma 2 dell’art. 8, l. 96/2001” (così, in particolare, il parere n. 97/2011).

    Consiglio nazionale forense (rel. Morlino), parere 9 aprile 2014, n. 27

    Quesito n. 373, COA di Barcellona Pozzo di Gotto

  • Quesito del COA di Trapani: è compatibile con l’esercizio della professione forense la qualifica di lavoratore socialmente utile presso le Pubbliche Amministrazioni?

    Si chiede se sia compatibile l’esercizio della professione forense con la qualifica di lavoratore socialmente utile presso le Pubbliche Amministrazioni.

    In riferimento al quesito posto dal COA remittente, può osservarsi che la qualità di Lavoratore Socialmente Utile presuppone la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato cui abbia fatto seguito una collocazione in Cassa Integrazione Guadagni (CIG) e successivamente, con Decreto Ministeriale, l’inserimento del soggetto interessato nelle liste dei Lavoratori Socialmente Utili, che prestano la propria attività in favore di Amministrazioni Pubbliche.
    Tale presupposto rende quindi incompatibile l’esercizio della professione forense da parte di un soggetto che continui a mantenere l’iscrizione nelle predette liste, nonché a ricevere la relativa indennità.
    Né, per sostenere la tesi contraria può essere invocata la sentenza del Consiglio di Stato che ha escluso la possibilità che l’attività prestata dagli LSU presso le Amministrazioni possa trasformarsi in rapporto di pubblico impiego, giacché – a tacer d’altro – tanto è impedito dalla norma generale che prevede la necessità dell’esperimento di concorso per accedere ai ruoli del pubblico impiego (così come analogamente per i contratti a tempo determinato posti in essere da Amministrazioni Pubbliche è escluso che possano trasformarsi in rapporti a tempo indeterminato pur in presenza dei requisiti che ne consentirebbero la cd. conversione nel settore privato).
    Non senza dire infine, che le eccezioni alle norme sull’incompatibilità con la professione di Avvocato sono tassative e vanno riguardate in un’ottica necessariamente restrittiva – così come sempre affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e di questo Consiglio – e a seguito dell’entrata in vigore della nuova Legge Professionale (art. 19) riguardano l’insegnamento o la ricerca in materia giuridica nell’Università o nelle scuole secondarie pubbliche o presso Enti ed istituzioni di ricerca e sperimentazione pubblica, i docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno, nei limiti consentiti nell’ordinamento universitario, ed infine gli Avvocati che esercitano attività legale per conto di Enti Pubblici, con la limitata facoltà di curare esclusivamente gli affari propri dell’Ente, nonché quelle previste in via residuale dall’art. 18 L.P.

    Consiglio nazionale forense (rel. Piacci), parere 9 aprile 2014, n. 26

    Quesito n. 372, COA di Trapani

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia chiede un parere in ordine alla compatibilità o meno tra esercizio della professione forense e attività di docente della scuola primaria.

    Al quesito è stata data risposta in occasione di identica richiesta del Coa di Pescara (parere 11.12.13 n. 119, al quale si rinvia).

    L’art. 19, c. 1, della l. n. 247/12 non consente, peraltro, alcuna interpretazione estensiva trattandosi di norma che deroga alle disposizioni generali in materia di incompatibilità.

    Consiglio nazionale forense (rel.Salazar), parere 9 aprile 2014, n. 25

    Quesito n. 369, COA di Brescia

    Consiglio nazionale forense – Quesito n. 334, COA di Pescara, rel. Cons. Salazar
    Parere 11 dicembre 2013, n. 119

    Il COA di Pescara chiede parere sulla compatibilità della professione di avvocato con l’insegnamento nella scuola primaria , alla luce della sentenza della Corte di Cassazione. n. 22623 dell’8.11.2010 e in considerazione della lettura costituzionalmente orientata dell’art. 3 del RDL n. 1578/33 con riferimento all’art. 19 della L. n. 247/2012.
    La risposta è nei seguenti termini.
    L’art. 3, comma 3 del RDL 27 nov. 1933, n. 1578 eccettua dalla incompatibilità con la professione forense (prevista dai commi precedenti) i professori e gli assistenti delle Università e degli altri istituti superiori e – per ciò che qui interessa – i professori degli istituti secondari della Repubblica.
    Fino alla sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. n. 22623 dell’8 nov. 2010 la suddetta disposizione è stata interpretata in senso rigorosamente restrittivo. L’eccezione alla regola della incompatibilità era pertanto limitata ai docenti degli istituti secondari della Repubblica, tra i quali non rientrano gli insegnanti elementari, appartenenti ad altro – e inferiore – grado di scuola.
    La citata sentenza della Corte di Cassazione ha profondamente modificato siffatto orientamento attraverso l’interpretazione estensiva della norma di riferimento alla luce del principio costituzionale della libertà di insegnamento sul quale – secondo la Corte – poggia l’eccezione in esame, da estendere, senza limiti a tutto il personale insegnante.
    L’art. 19 della nuova legge professionale, avente ad oggetto la disciplina delle eccezioni alle norme sulla incompatibilità, utilizza una formula totalmente diversa che non consente di mantenere ferma l’interpretazione estensiva operata dalla Corte di Cassazione con riferimento alla norma precedente. Il nuovo testo dispone infatti che “l’esercizio della professione di avvocato è compatibile con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici”. Ne deriva che il dato fondamentale, ai fini della compatibilità, è ora costituito dall’insegnamento (o dalla ricerca) in materie giuridiche.
    L’insegnante elementare non può pertanto essere iscritto nell’albo degli avvocati.

  • Il COA di Pescara chiede di sapere se l’esenzione dall’obbligo formativo si applichi anche al caso di sospensione volontaria dall’Albo ex art. 20, comma 2, della legge n. 247/12.

    La risposta al quesito è resa nei seguenti termini.

    L’ art. 11, c. 2, della l. n. 247/12 limita l’esenzione dall’obbligo formativo agli avvocati sospesi dall’esercizio professionale ai sensi dell’art. 20, c. 1, per il periodo del loro mandato. L’avvocato iscritto all’albo che chieda la sospensione dall’esercizio professionale ai sensi del c. 2 dell’art. 20 rimane invece assoggettato all’obbligo formativo, non essendo al riguardo prevista nei suoi confronti alcuna esenzione.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 9 aprile 2014, n. 24

    Quesito n. 367, COA di Pescara

  • Il Consiglio dell’Ordine di Ancona inoltra un quesito formulato dal Presidente del locale Tribunale dei Minorenni, e relativo all’interpretazione dell’art. 14 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in tema di sostituzione in udienza.

    Sul punto, questa Commissione si è espressa con il proprio parere n. 113 del 23 ottobre 2013, trascritto in calce al presente, e che si intende pertanto integralmente richiamato.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 9 aprile 2014, n. 21

    Quesito n. 364, COA di Ancona

    Consiglio nazionale forense – Quesito n. 331, COA di Ferrara, Rel. Cons. Perfetti
    Parere 23 ottobre 2013, n. 113

    Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara riferisce di un’interpretazione data dalla Corte di Appello di Milano a proposito della previsione recata dall’art. 14, comma 2 ultima parte, legge n. 247/2012, laddove recita che “gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, …”; secondo detta Corte di appello la disposizione si interpreta nel senso che la delega orale deve necessariamente essere conferita in udienza dal delegante.
    Questa Commissione, investita dal Consiglio dell’Ordine di Ferrara della questione esprime al riguardo il seguente parere.
    L’art. 14 sotto la rubrica “Mandato professionale – Sostituzioni e collaborazioni” specifica, al secondo comma, che l’incarico “per lo svolgimento dell’attività professionale è personale”. La lettura combinata di tali norme con quella concernente “l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale”, recata dal sesto comma del precedente art. 2, consente di ritenere che la sostituzione del legale sia sempre praticabile, ma non v’è dubbio che, non foss’altro che per la provenienza, l’opinione della Corte di Appello di Milano attenga esclusivamente alle funzioni dell’avvocato quale soggetto della giurisdizione.
    L’interpretazione in esame muove da un trasparente presupposto, ovverosia che l’esistenza della delega orale debba essere provata e che tale prova non possa che essere costituita dalla diretta percezione del suo conferimento in udienza, davanti al giudice.
    A parere di questa Commissione, un siffatto orientamento urta, in primo luogo, con il dato letterale della norma. La previsione dell’oralità del conferimento è infatti esplicita e si contrappone alla diversa ipotesi, altrettanto chiara, che il Legislatore ha formulato con riferimento alla delega scritta che può essere rilasciata al praticante abilitato.
    Secondariamente, esso, trascura un dato logico prima ancora che giuridico e cioè che il conferimento ad un collega terzo dell’incarico di sostituzione implica l’impossibilità di presenziare all’udienza. Da ultimo la lettura proposta si traduce in sostanziale disapplicazione della norma destinata a non avere applicazione pratica.
    L’opposta interpretazione, che valorizza il dato letterale trova, inoltre, consistenti conferme nella legislazione di numerosi Paesi dell’Unione Europea.
    In Inghilterra ed in Galles, ad esempio, qualsiasi delega per un’udienza può essere orale e non è richiesta la presenza del delegante. In Belgio, la sostituzione all’udienza dell’avvocato munito di mandat ad litem presuppone il tacito assenso del cliente e non richiede forma scritta, fatta eccezione per casi specifici in cui è invece richiesto il mandat expres. Ancora, in Francia, il Reglément Intérieur National prevede all’art. 6.2 che la rappresentanza in giudizio del cliente da parte dell’avvocato possa essere esercitata, fatte salve le specifiche eccezioni, senza mandato scritto e non reca alcuna norma che regoli le deleghe fra gli avvocati finalizzate alle sostituzioni in udienza. Per tale ragione, anche detta delega potrà essere orale, con il solo onere di informare preventivamente il cliente della circostanza.
    Ad avviso della Commissione, infine, la previsione che l’avvocato possa farsi sostituire rilasciando delega orale senz’altro onere probatorio è coerente con i caratteri della funzione che esercita e con l’affidamento che di per sé genera quanto a coerenza con i valori e diritti che, rispettivamente, incarna e tutela; in quest’ottica, la dichiarazione di chi – in veste di avvocato – si accrediti quale sostituto di un collega per delega orale ricevutane, rileva di per sé ed a prescindere da qualsiasi profilo probatorio fermo rimanendo che ogni eventuale irregolarità troverebbe specifica sanzione deontologica ed anche penale (art. 483 c.p.).
    Il parere della Commissione, in ordine alle modalità di esercizio della facoltà spettante all’avvocato di incaricare un altro avvocato come proprio sostituto di udienza ai sensi del secondo comma dell’art. 14, Legge n. 247/2012, è quindi nel senso che l’avvocato, ferma la sua eventuale responsabilità di stampo professionale nei confronti del cliente, deontologica ed anche penale per dichiarazioni false, possa farsi sostituire in udienza, conferendo incarico orale ad un Collega senz’altro onere probatorio né del conferente – che non deve necessariamente essere presente in udienza seppur al solo fine del conferimento della delega – né del delegato che non è tenuto ad esibire alcuna prova dell’incarico conferitogli diversa dall’affermazione di averlo ricevuto.

  • Il COA di Cremona ha posto il seguente quesito: “Se possa essere iscritto di diritto all’Albo degli Avvocati ai sensi dell’Art. 2 comma 3 della nuova Legge Professionale un Ricercatore Confermato a tempo definito, con qualifica di Professore Aggregato, che abbia insegnato all’Università per cinque anni Diritto Tributario in forza di Laurea in Economia e Commercio, e che successivamente si sia laureato in giurisprudenza. Ciò tenuto conto della sostanziale parificazione dei Ricercatori confermati ai Professori Universitari disposta dalla c.d. Riforma Gelmini, oltre che della decisione n. 4318/2010 del Consiglio di Stato e dell’art. 47 della Nuova Legge Professionale Forense che, per quanto riguarda le commissioni d’esame, parifica i Professori Universitari ai Ricercatori Confermati”

    La risposta è nei seguenti termini.

    La norma (art. 2, comma 3, della legge 247/12) che consente l’iscrizione di diritto ad un albo circondariale ai professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento in materie giuridiche, non è suscettibile di interpretazione estensiva avendo natura eccezionale. Essa può dunque trovare applicazione solo nei confronti dei professori universitari di ruolo, categoria alla quale non appartengono né i ricercatori confermati, né i professori aggregati: questi ultimi, infatti, assumono tale qualifica non in modo stabile, ma subordinatamente all’eventuale conferimento di incarichi di insegnamento.
    D’altro canto, l’equiparazione tra ricercatori confermati e professori universitari a cui si fa riferimento nella richiesta di parere riguarda profili limitati e specifici dello status dei ricercatori e, non assumendo carattere generale, è del tutto irrilevante nel caso in esame. Si precisa infatti che la sentenza del Consiglio di Stato n. 4318/10, di cui al quesito, e peraltro precedente alla l. n. 247/12, riguarda l’equiparazione dei ricercatori universitari – sempre che siano “esperti” – ai professori di ruolo, solo ai fini della composizione delle commissioni di gara per l’esame di progetti tecnici. D’altro canto, l’art. 7 della L. 247/12 menziona espressamente i ricercatori universitari al solo fine di individuare i componenti delle Commissioni di esame per avvocato, mentre non li menziona nell’art. 2, c. 3, lett. b) per quanto concerne l’iscrizione nell’albo. Trattandosi pertanto di una norma di stretta interpretazione, nella determinazione del suo significato deve essere applicato il criterio dell’espressa volontà del legislatore (ubi voluit, lex dixit) e, per l’effetto, deve essere esclusa la possibilità di iscrizione di diritto nell’albo dei ricercatori confermati.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 9 aprile 2014, n. 20

    Quesito n. 363, COA di Cremona

  • Il Coa di Forlì Cesena pone il seguente quesito: “Dica il Cnf se l’art. 34 del R.D.L. n. 1578/33 sia applicabile alla fattispecie di prof. e/o docente a contratto in materia giuridica presso una Università italiana”. 

    La risposta è resa nei seguenti termini.

    Il docente a contratto in materie giuridiche nell’Università può esercitare la professione di avvocato. Quanto alla possibilità di ricorrere all’art. 34 del RDL n. 1578/33 (Iscrizione di diritto nell’albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori), questa Commissione ha già avuto modo di esprimersi sul punto con il parere n. 61 del 22 maggio 2013, che qui si riporta integralmente.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 9 aprile 2014, n. 18
    Quesito n. 358, COA di Forlì Cesena

    Consiglio nazionale forense – Quesito n. 257, COA di Palermo, Rel. Cons. Salazar
    Parere 22 maggio 2013, n. 61

    Il COA di Palermo, dopo aver premesso che un iscritto ha chiesto il rilascio del certificato di iscrizione all’Albo degli avvocati finalizzato all’iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, allegando certificazione di avere svolto “ a contratto” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo attività di insegnamento universitario in discipline giuridiche per due anni accademici consecutivi, dal 2011/2012 al 2012/2013, chiede di conoscere se la chiesta certificazione può essere rilasciata. Precisa lo stesso COA che secondo l’iscritto la figura del docente incaricato corrisponde, nel nuovo ordinamento universitario, a quella di “docente a contratto” e che il DPR 382/1980, concernente la riforma del sistema universitario, ha soppresso (artt. 117-122) la categoria dei “docente incaricato” istituendo (art. 25) quella del “professore a contratto”.
    La risposta al quesito è nei seguenti termini:
    Deve ritenersi, anche se nel quesito non è stato precisato, che nell’istanza l’iscritto abbia invocato, a proprio favore, i commi 1, lettera d) e 2 dell’art. 34 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, ai sensi dei quali:
    A) comma 1, lettera d): possono essere iscritti nell’albo speciale, a condizione che siano iscritti in un albo di avvocati, ancorché non abbiano esercitato la professione per il periodo di tempo stabilito, coloro che, avendo conseguito l’abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano esercitato per almeno otto anni un incarico di insegnamento;
    B) comma 2: coloro che non abbiano raggiunto nell’insegnamento il periodo di tempo necessario per l’iscrizione nell’Albo speciale, possono ottenerlo dopo un periodo di esercizio professionale eguale a quello ancora occorrente per integrare il periodo richiesto a norma del precedente comma.
    La disposizione di entrambi i commi è di stretta interpretazione, trattandosi di norma speciale che deroga ad una norma generale e può trovare quindi applicazione solo ove sussistano tutti gli elementi della fattispecie (libera docenza confermata ed incarico in materia attinente all’esercizio professionale).
    Vale rilevare, anzitutto, che la libera docenza è stata da tempo soppressa e dunque la disposizione del comma 1, lett. d) è, a stretto rigore, inapplicabile. Qualora tuttavia, si volesse ritenere tuttora applicabile, sarebbe necessario rinvenire, nell’attuale ordinamento universitario, analoga figura di docenza, caratterizzata da stabilità, continuità e anche, come ritenuto da questa Commissione nel proprio parere del 24 gennaio 2003, da una “valutazione di idoneità a livello nazionale”. Tale non sembra essere l’incarico “a contratto” di cui al presente quesito, che per giunta è stato rivestito per soli due anni accademici.
    La risposta al quesito è, pertanto, negativa.

  • Quesito del COA di Perugia: il nuovo Ordinamento forense vieta ogni informazione non strettamente riguardante l’attività professionale?

    Si chiede come debba essere interpretato il 3° c. dell’art. 10 L. 247/12 là dove prevede che “in ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale”, anche alla luce di quanto previsto al precedente comma 1 (ove si parla di “pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio”) e alla stessa rubrica (“informazioni sull’esercizio della professione”)

    Il C.O.A. remittente chiede sostanzialmente se sia ipotizzabile un’interpretazione della norma secondo la quale sarebbe vietata ogni informazione non strettamente riguardante l’attività professionale, l’organizzazione e la struttura dello studio, la natura e i limiti dell’obbligazione professionale e che dunque non sarebbe lecito diffondere, ad esempio tramite il sito, il proprio curriculum o l’eventuale partecipazione e/o organizzazione di eventi formativi.
    Né la lettera né la ratio dell’art. 10 L. 247/12 consentono di affermare la sussistenza di un divieto di inserire nella propria pubblicità informativa il curriculum o la partecipazione a corsi e convegni aventi ad oggetto temi giuridici.
    Una diversa conclusione potrebbe giustificarsi solo ritenendo la formazione e l’aggiornamento attività del tutto avulse da quella professionale: un presupposto del tutto erroneo poiché la preparazione e l’aggiornamento costituiscono doveri dell’avvocato previsti, non a caso, dalla legge professionale (art. 11) e dalle varie norme del C.D. succedutesi (prima art. 13 ora art. 15).
    Tali norme non sono venute meno a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 10 della L. 247/12 la cui ratio si uniforma ai principi introdotti sia dalla L. 4/8/2006 n. 248 che dall’art. 4 del DPR 137/2012: gli specifici doveri additivi, previsti dalla regolamentazione deontologica, impediscono di ritenere che un’attività caratterizzante in positivo la professione dell’avvocato, quale la cura della propria preparazione, possa essere esclusa dalla pubblicità informativa.
    Si deve quindi affermare la liceità dell’informazione resa anche attraverso l’indicazione di eventi formativi cui si sia partecipato o che si siano organizzati perché nella nozione di attività professionale (senza necessità di interpretazione estensiva) va ricompreso non solo quanto costituisca esercizio dello specifico mandato difensivo ma anche tutto quanto sia connesso e funzionale al miglior svolgimento dello stesso.
    Le suesposte considerazioni, secondo le quali le norme deontologiche costituiscono fonti integrative del precetto legislativo, portano ad affermare che non sia consentita tutt’ora l’indicazione dei nominativi di clienti dello studio: a ciò ostano sia la ratio dell’art. 10 c. 2° L. 247/2012 sia l’espressa previsione dell’art. 17 2° canone dell’attuale C.D.
    La propalazione di tali dati risponde a criteri di mera autoreferenzialità mentre il fine delle disposizioni sopra richiamate non è esclusivamente quello di tutelare il riserbo ed il segreto professionale (che sono presidiati anche da altre norme) ma quello di impedire una comunicazione che, solo all’apparenza trasparente, è in realtà suggestiva ed ingannevole siccome finalizzata a far derivare la prova delle qualità professionali dalla notorietà o dalle dimensioni imprenditoriali degli assistiti. Elementi, questi ultimi, che non possono di per sé essere indicativi del valore dell’avvocato il quale non deve vivere professionalmente dell’altrui luce riflessa pena, in mancanza, un’attribuzione di autorevolezza del tutto ingannevole perché del tutto svincolata dalle doti effettive.
    Al secondo quesito deve quindi fornirsi risposta negativa dovendosi ritenere che non sia lecito pubblicare i nominativi dei propri clienti ancorché questi vi consentano.

    Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere 9 aprile 2014, n. 17

    Quesito n. 359, COA di Perugia

  • Quesito del COA di Torino sulla decurtazione del compenso professionale previsto dal “Testo unico in materia di spese di giustizia”

    Il COA di Torino chiede di conoscere:
    “a) se l’introduzione dell’art.106 bis D.P.R. n. 115/2002 avvenuta ad opera dell’art. 1 L. 27.12.2013 n. 147 (cd. legge di stabilità 2014) non costituisca formalizzazione a livello di fonte primaria degli esisti scaturiti dai lavori per l’emanazione del nuovo Regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione giurisdizionale dei compensi forensi, in luogo e per la medesima ragione di contenimento di bilancio all’origine dell’ipotizzata previsione in sede regolamentare, ovvero se detta previsione, a dispetto dell’identità del fine perseguito e nonostante il rilievo costituzionale dei diritti oggetto di giudizio, debba rappresentare aggiuntiva ed ulteriormente pregiudizievole decurtazione rispetto a quella tutt’oggi vigente ex D.M. 140/12;
    b) se l’immediata applicazione dell’ulteriore decurtazione debba o meno essere riferita alle richieste di liquidazione relative a fasi processuali conclusesi successivamente alla sua entrata in vigore ovvero se costituisca a tanto e sulla base di quali criteri ermeneutico-interpretativi”.

    La questione sottoposta all’attenzione di codesta Commissione con il quesito in oggetto risulta superata alla luce del testo del nuovo D.M. n. 55/14 (cd Decreto Parametri) con il quale si è eliminata la diminuzione prevista dal D.M. 140/12, residuando, per la determinazione dei compensi ai difensori ammessi al cd Gratuito Patrocinio, la sola ipotesi di riduzione prevista nella misura del 30% dalla cd. Legge di Stabilità 2014.

    Consiglio nazionale forense (Morlino), parere 9 aprile 2014, n. 16

    Quesito n. 357, COA di Torino

  • Il COA di Trapani chiede se la sospensione ex art. 20, L. n. 247/2012 possa essere richiesta dall’avvocato per evitare l’insorgere di situazioni di incompatibilità ex art. 18, L. n. 247/2012 e quindi al fine di sottoscrivere contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con enti pubblici o privati.

    La risposta al quesito è nei seguenti termini.

    Ai sensi dell’art. 20, 2° comma, L. n. 247/20132 l’avvocato iscritto all’Albo può sempre chiedere la sospensione dall’esercizio professionale. Trattasi di facoltà svincolata dall’obbligo di motivazione.
    Sulla richiesta il COA dovrà provvedere con un formale provvedimento di presa d’atto, del quale va fatta annotazione nell’Albo.
    Si osserva, tuttavia, che nel periodo di sospensione volontaria dall’esercizio professionale seguitano a rimanere operanti le incompatibilità previste dall’art.18 della L.P. in quanto inerenti alla permanenza dell’iscrizione nell’albo e quindi alla conservazione dello status. Se ne deve dedurre, pertanto, che la sospensione volontaria non mette l’iscritto al riparo dall’efficacia dei provvedimenti eventualmente assunti dal COA in conseguenza della situazione di incompatibilità.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 9 aprile 2014, n. 15

    Quesito n. 356, COA di Trapani