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  • Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Trani pone il seguente quesito: “La pronuncia di condanna nei confronti dell’incolpato da parte del C.O.A. alla sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense, seguita dalla sua impugnazione tardiva innanzi al C.N.F., conserva l’esecutività o deve essere sospesa in attesa della decisione del predetto C.N.F.?”

    La risposta è resa nei seguenti termini.
    La tardività del ricorso va dichiarata dal giudice davanti al quale è stata proposta l’impugnazione della sanzione disciplinare. Pertanto, in pendenza dell’impugnazione, la sanzione inflitta dal COA è sospesa ope legis fino alla decisione del ricorso.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), Parere 17 luglio 2014, n. 49

    Quesito n. 412, COA di Trani

  • E’ possibile sottoporre al CNF solo quesiti in materia attinente all’ordinamento e alla deontologia professionale forense

    Il COA di Nuoro, premesso che il Consiglio Nazionale del Notariato ha ritenuto, con circolare n. 718 del 24 ottobre 2013, che gli “atti previsti dall’art. 2643 del codice civile” richiamati dall’art. 11, comma 3, D.Lvo n. 28/2010 e, con esplicito riferimento all’usucapione, dal n. 12 bis) dell’art. 2643 c.c., i quali, per poter essere trascritti, debbono venire autenticati da un pubblico ufficiale autorizzato, debbano considerarsi a titolo derivativo, pone due quesiti:
    a) Se l’usucapione accertata in mediazione sia da intendere quale acquisto a titolo originario e dunque soggiaccia alle medesime regole dell’acquisto accertato con sentenza, in grado così di far sorgere un diritto nuovo, idoneo a dar vita ad una nuova catena di legittimi proprietari, valido ed opponibile erga omnes;
    b) Se il ruolo del notaio nell’ambito del procedimento di mediazione di cui al D.Lvo n. 28/2010 sia da circoscrivere all’autentica della firma (ndr: come previsto dall’art. 11, comma 3, DLvo n. 28/2010) o, per contro, possa spingersi oltre, anche sindacando sulla verifica già effettuata dagli avvocati-difensori delle parti e dal mediatore.
    Il quesito è inammissibile, in quanto investe materia non attinente all’ordinamento e alla deontologia professionale forense.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 17 luglio 2014, n. 47

    Quesito n. 407, COA di Nuoro

  • Elezioni COA: un parere chiarificatore del CNF

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    Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere del 10 dicembre 2014

    Quesito n. 466, COA di Pescara

  • Il COA di Bologna chiede: “se in presenza di istanza di opinamento di parcella da parte di avvocati non iscritti o non più iscritti all’Ordine cui il parere viene richiesto, lo stesso sia tenuto a rilasciarlo ovvero la competenza al rilascio spetti unicamente all’Ordine presso cui il professionista è iscritto”.

    Premesso che l’opinamento della parcella rientra tra i compiti specifici attribuiti ai COA (art. 29 lett. l, L.247/2012), bisogna accertare quale debba essere il COA tenuto al rilascio di congruità. Dalla lettura dell’art. 13 n. 9, seconda parte, si ricava che debba essere il Consiglio di appartenenza del professionista a dover rilasciare parere di congruità. Non v’è quindi ragione per un mutamento della consolidata prassi in virtù della quale l’avvocato potrà richiedere il rilascio di parere di congruità solo all’Ordine al quale è iscritto al momento della richiesta, a prescindere dal circondario, se diverso, in cui la prestazione è stata resa.
    A conforto di un tale orientamento soccorrono anche motivi di ordine logico, in quanto dovrà essere il Consiglio di appartenenza a valutare sulla base di un accurato esame degli atti processuali la ricorrenza dei diversi parametri determinanti aumento ovvero diminuzione del parametro medio stabilito dal D.M. 55/2014. Di contro nessuna argomentazione se non quella di sottrarsi all’organo funzionalmente e territorialmente competente milita in favore della tesi secondo la quale il criterio da adottarsi sarebbe quello relativo al luogo in cui la prestazione è stata resa.
    Per tutto quanto sopra detto, il parere di congruità ovvero la richiesta di parere di congruità va rilasciato/rivolto al COA presso cui il professionista è iscritto al momento della presentazione della medesima istanza. Naturalmente, nel caso nel quale il professionista dovesse presentare istanza di opinamento ad ordine diverso da quello al quale è iscritto, sarà compito dell’Ordine stabilire le modalità attraverso cui far pervenire all’Ordine territorialmente competente la richiesta di parere.

    Consiglio nazionale forense (rel. Morlino), parere 17 luglio 2014, n. 46

    Quesito n. 403, COA di Bologna

  • Il COA di Bologna chiede se sia legittimo l’uso della qualifica di “Avvocato” e dell’espressione “Studio Legale Canonico” da parte di un iscritto nell’Albo Avvocati e Procuratori del Tribunale Ecclesiastico Regionale o nell’Albo Rotale per il Patrocinio presso le Corti Superiori o in altri Albi istituiti presso la Conferenza Episcopale italiana, la Santa Sede e la Città del Vaticano, che non abbia superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione d’avvocato.

    In risposta al quesito posto, dopo ampia discussione, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel senso che, posto che la legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento forense), all’art. 2, co. 7, afferma che “l’uso del titolo d’avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato”, non sia legittimamente consentito a chi non si trovi (o non si sia trovato) in tali condizioni l’uso del titolo di avvocato. Dovrà dunque l’iscritto nell’Albo Avvocati e Procuratori del Tribunale Ecclesiastico Regionale o nell’Albo Rotale per il Patrocinio presso le Corti Superiori o in altri Albi istituiti presso la Conferenza Episcopale italiana, che non abbia superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione d’avvocato, utilizzare esclusivamente le espressioni compiutamente rappresentanti la sua funzione davanti a quei Giudici Ecclesiastici, senza però poter includere in esse il termine “avvocato”. Si osserva, peraltro, che espressioni quali “Avvocato Ecclesiastico”, Avvocato Rotale”, “Avvocato della Curia Romana” e simili rischiano – in assenza del possesso del titolo di avvocato riconosciuto dallo Stato italiano – di assumere rilievo decettivo.

    Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere 17 luglio 2014, n. 45

    Quesito n. 401, COA Bologna

  • Due quesiti del COA di Lecce

    Il COA di Lecce ha posto due quesiti.
    Con il primo, chiede di sapere se la sospensione volontaria ex art. 20, comma 2, Legge n. 247/2012 possa essere chiesta allo scopo, dichiarato, di poter successivamente assumere l’incarico di amministratore unico di una società di capitali.
    La risposta va resa nei medesimi termini utilizzati per il parere nr. 15/14, che qui si richiama integralmente e si allega per comodità di consultazione, reso con riferimento al quesito n. 356, posto dal COA di Trapani.

    Quesito n. 356, COA di Trapani, Rel. Cons. Salazar
    Parere 9 aprile 2014, n. 15

    Il COA di Trapani chiede se la sospensione ex art. 20, L. n. 247/2012 possa essere richiesta dall’avvocato per evitare l’insorgere di situazioni di incompatibilità ex art. 18, L. n. 247/2012 e quindi al fine di sottoscrivere contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con enti pubblici o privati.
    La risposta al quesito è nei seguenti termini.
    Ai sensi dell’art. 20, 2° comma, L. n. 247/20132 l’avvocato iscritto all’Albo può sempre chiedere la sospensione dall’esercizio professionale. Trattasi di facoltà svincolata dall’obbligo di motivazione.
    Sulla richiesta il COA dovrà provvedere con un formale provvedimento di presa d’atto, del quale va fatta annotazione nell’Albo.
    Si osserva, tuttavia, che nel periodo di sospensione volontaria dall’esercizio professionale seguitano a rimanere operanti le incompatibilità previste dall’art.18 della L.P. in quanto inerenti alla permanenza dell’iscrizione nell’albo e quindi alla conservazione dello status. Se ne deve dedurre, pertanto, che la sospensione volontaria non mette l’iscritto al riparo dall’efficacia dei provvedimenti eventualmente assunti dal COA in conseguenza della situazione di incompatibilità.

    Il secondo quesito riguarda invece l’ipotesi di un soggetto contemporaneamente iscritto, da molti anni e comunque da prima dell’entrata in vigore della nuova legge professionale, sia all’Albo degli Avvocati che a quello degli Psicologi. Il COA chiede di sapere se ciò sia oggi ancor consentito dalla previsione recata dall’art. 18 della nuova legge professionale, considerata la tassatività delle facoltà concesse all’avvocato per l’eventuale sua contemporanea iscrizione ad altro albo professionale.
    Osserva la Commissione che l’ incompatibilità della professione di Avvocato con altre attività professionali contempla alcune specifiche eccezioni, riguardanti i dottori commercialisti, gli esperti contabili, i pubblicisti, i revisori contabili ed i consulenti del lavoro.
    Ne consegue che non è consentita la contemporanea iscrizione ad Albi diversi da quelli appena elencati.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 17 luglio 2014, n. 44

    Quesito n. 398, COA di Lecce

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano pone il seguente quesito: se, accertato che alcuni iscritti all’Albo degli Avvocati sono risultati, all’esito delle comunicazioni loro indirizzate, “sconosciuti” ovvero “trasferiti” e che dai certificati di residenza conseguentemente richiesti è emerso che gli stessi si sono trasferiti all’estero od in altre città in Italia, sia legittimo procedere alla loro cancellazione d’ufficio, in forza della previsione recata dal comma 9 dell’art. 17, legge n. 247/2012.

    La Commissione osserva, al riguardo, che la cancellazione d’ufficio trova giustificazione, nella fattispecie rappresentata, nell’essere venuto apparentemente meno il requisito di cui al comma 1, lett. c) della succitata norma, ove si sancisce che il domicilio professionale deve trovarsi nel circondario del Tribunale ove ha sede il COA.
    L’eventuale iniziativa del COA in tal senso risulta, però, esplicitamente subordinata al preliminare invito, da rivolgere all’iscritto, a presentare proprie osservazioni, con facoltà in capo al medesimo di chiedere di essere ascoltato, come prescritto dal comma 12 del summenzionato art. 17 (che prevede tale ipotesi “nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione”).
    Detta previsione non precisa, ad avviso della Commissione volutamente, se l’invito vada indirizzato al domicilio risultante al COA, ovvero ad altro (domicilio o residenza) successivamente conosciuto. Ne consegue che, comunque, esso vada indirizzato sulla scorta delle cognizioni acquisite a seguito delle ricerche effettuate.
    Per quanto sopra, la risposta al quesito va resa nei seguenti termini:
    “Qualora un iscritto all’Albo degli Avvocati risulti “sconosciuto” al, ovvero “trasferito” dal domicilio professionale dichiarato, il Consiglio dell’Ordine presso il quale l’Albo è istituito deve, allorquando accerti l’irreperibilità dell’iscritto al domicilio conosciuto, indirizzare al medesimo lettera raccomandata a.r. o altro mezzo idoneo a certificare l’avvenuta ricezione del messaggio, invitandolo a presentare osservazioni al riguardo entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata stessa. Detto invito va indirizzato al domicilio conosciuto, ovvero ad altro indirizzo, qualora, all’esito delle predette ricerche, sia stata accertata in capo all’iscritto altra residenza o domicilio.”.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 17 luglio 2014, n. 43

    Quesito n. 397, COA di Milano

  • Il COA di Tivoli chiede: 1.- se l’Avvocato Stabilito possa “agire d’intesa” con avvocato iscritto in un albo professionale diverso da quello in cui egli è iscritto; chiede altresì . 2.- con quanti Avvocati Stabiliti possa “agire d’intesa” un avvocato.

    In risposta al primo quesito posto, dopo ampia discussione, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel senso che, posto che la il D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, attuativo della Direttiva 98/5/CE, stabilisce all’art. 8 che l’Avvocato Stabilito, nello svolgere attività giudiziale deve agire sempre d’intesa con un professionista dello Stato ospitante abilitato all’esercizio della professione con il titolo d’avvocato, senza porre alcuna limitazione in ordine all’iscrizione o al domicilio professionale di tale avvocato, sia senz’altro legittimo che l’Avvocato Stabilito agisca d’intesa, nel territorio nazionale, con avvocati iscritti in albi diversi da quello nella cui sezione speciale dell’albo egli sia iscritto.
    In risposta al secondo quesito, ritiene questa Commissione che, non essendo posti limiti dalla legge al numero di avvocati stabiliti con i quali un avvocato italiano possa “agire d’intesa” (a differenza di quel che avviene, ad esempio, in ordine al numero dei praticanti), non vi sia ragione perché questi non possa assisterne un numero indefinito.

    Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere 17 luglio 2014, n. 42

    Quesito n. 393, COA Tivoli

  • Il COA di Palermo chiede: 1.- Se il Consiglio dell’Ordine possa autonomamente regolamentare il procedimento amministrativo relativo all’ottenimento dell’integrazione nell’Albo degli avvocati da parte degli avvocati stabiliti; 2.- se possa il Consiglio nel corso del triennio d’iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo effettuare verifiche intermedie volte ad accertare le modalità di svolgimento dell’attività da parte degli avvocati stabiliti, la continuità della professione e il mantenimento dei requisiti d’iscrizione; e se possa, nel caso di esito negativo delle verifiche, deliberare la revoca dell’iscrizione.

    In risposta al primo quesito posto, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel senso che il Consiglio dell’Ordine possa, nell’esplicazione di un potere proprio di ogni Amministrazione, dotarsi di regolamenti per disciplinare lo svolgersi dell’attività amministrativa: ivi compresa, nella specie, quella di verifica dello svolgimento dell’attività professionale da parte degli Avvocati Stabiliti iscritti nella Sezione Speciale dell’Albo, nel triennio precedente alla eventuale domanda d’iscrizione nell’Albo degli Avvocati, purché, beninteso, tale attività normativa non si ponga in contrasto con la legge, ed in particolare con il D. Lgs. n. 96/2001.
    Quanto al secondo quesito, ritiene la Commissione che il Consiglio possa effettuare senz’altro le verifiche opportune in ordine al mantenimento dei requisiti d’iscrizione (quale, ad esempio, la permanenza dell’iscrizione nell’Albo professionale del Paese d’origine). Quanto a diverse attività di verifica – quali, a mero titolo di esempio, quelle attinenti allo svolgimento dell’attività professionale, nonché alla continuatività della stessa, alla mancanza o sospensione dell’attività professionale – con riferimento al triennio di stabilimento antecedente alla domanda di integrazione, queste devono essere escluse: si tratterebbe, infatti, di attività di verifica non funzionali all’esercizio immediato di un potere che il COA potrà esercitare solo in sede di decisione sulla domanda di integrazione dell’Avvocato stabilito nell’Albo ordinario, secondo quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del D. Lgs. n. 96/2001.
    Durante il triennio di stabilimento, in altre parole, il COA potrà verificare unicamente il permanere dei requisiti per l’iscrizione nella Sezione speciale, come previsti dal D. Lgs. n. 96/2001. Altre circostanze, quali quelle sopra esemplificate, potranno essere verificate e valutate, unicamente al termine del triennio ed ai fini della decisione sulla successiva domanda d’integrazione nell’Albo degli Avvocati, dovendosi escludere che le stesse circostanze possano dar luogo alla revoca dell’iscrizione, permanendo in ogni caso, in presenza dei requisiti di legge, il diritto dell’Avvocato proveniente da Paese membro dell’Unione Europea a rimanere iscritto nella sezione speciale dell’Albo.

    Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere 17 luglio 2014, n. 41

    Quesito n. 344, COA Palermo

  • I Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Potenza e Sala Consilina chiedono di sapere se, in occasione delle imminenti elezioni dei Consigli distrettuali di disciplina, il COA di Sala Consilina debba partecipare all’elezione del Consiglio distrettuale di Potenza o di quello di Salerno. Come noto, infatti, a seguito della soppressione – per effetto del D. Lgs. n. 155/12 – del Tribunale di Sala Consilina (già appartenente al distretto della Corte d’Appello di Salerno), il relativo circondario è stato accorpato a quello del Tribunale di Lagonegro, appartenente al distretto della Corte d’Appello di Potenza.

    La risposta è resa nei seguenti termini.

    L’art. 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 stabilisce che “presso ciascun tribunale è costituito l’ordine degli avvocati”, così ribadendo il consolidato criterio della corrispondenza tra ordine degli avvocati e circondario di tribunale. A seguito del riordino delle circoscrizioni giudiziarie, si è posto il problema della sopravvivenza dei Consigli dell’Ordine corrispondenti a tribunali soppressi. Il Consiglio nazionale forense, per il tramite dell’Ufficio studi, ha reso a tale proposito, già il 22 luglio del 2013, un articolato parere nel quale ha escluso che la disposizione di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 155/12 rechi una norma implicita nel senso dell’automatica estinzione degli ordini costituiti presso Tribunali ormai soppressi a ciò ostando, per un verso, la riserva di legge in tema di disciplina degli ordini forensi e, per altro verso, l’esigenza di garantire l’autonomia funzionale, regolamentare ed organizzativa degli ordini forensi in quanto enti pubblici esponenziali delle comunità professionali locali.
    In aggiunta, va ricordato che l’art. 65, comma 2, della legge, proroga i consigli circondariali in carica fino al 31 dicembre 2014. Solo dopo tale data, pertanto, si porrà il problema di un eventuale intervento del legislatore volto a riallineare circondari di tribunale ed ordini forensi.
    Ne consegue che i Consigli dell’Ordine corrispondenti a tribunali soppressi restano ad oggi esistenti e nel pieno esercizio delle loro funzioni, ivi compresa quella di partecipare all’elezione dei consigli distrettuali di disciplina.
    Questi ultimi, peraltro, ai sensi dell’art. 50 della legge n. 247/12 sono articolati sulla base degli esistenti distretti di Corte d’appello ed hanno competenza a decidere sui procedimenti disciplinari aperti nei confronti degli iscritti negli ordini del distretto o per fatti compiuti nel distretto (art. 51, comma 2, legge n. 247/12).
    Nel caso specifico sottoposto all’esame di questa Commissione, bisogna pertanto considerare che, a seguito della soppressione del Tribunale di Sala Consilina, si è determinato l’accorpamento del relativo circondario al Tribunale di Lagonegro e dunque al distretto di Corte d’Appello di Potenza. Ne consegue che, afferendo il COA di Sala Consilina al distretto di Corte d’Appello di Potenza, esso dovrà pertanto partecipare all’elezione del Consiglio distrettuale di disciplina di Potenza, che sarà chiamato, in futuro, ad esercitare la potestà disciplinare nei confronti degli iscritti all’albo tenuto dall’Ordine di Sala Consilina.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 20 giugno 2014, n. 40

    Quesito n. 399, COA di Potenza
    Quesito n. 411, COA di Sala Consilina