Autore: admin

  • Procedimento disciplinare e obbligo di audizione personale dell’incolpato

    Nel caso in cui il Consiglio dell’Ordine proceda a raccogliere informazioni e documentazione ex art. 47 R.D. n. 37/34, non sussiste alcun obbligo di informarne l’incolpato con avvisi o convocazioni prima dell’atto di citazione previsto dal successivo art. 48. La fase delle indagini preliminari deve essere considerata, infatti, propedeutica e non necessaria al procedimento disciplinare, non è regolata da norme dell’ordinamento professionale e nella prassi si svolge senza formalità, sicchè in questa fase la convocazione e l’audizione dell’incolpato non sono obbligatorie ma facoltative.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 56

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cass. SS.UU. 5.10.2007 n. 20843, CNF 6.12.2002 n. 193.
    In arg., cfr. ora l’art. 59 lett. e L. n. 247/2012, che -innovando rispetto alla precedente disciplina (art. 50 RDL n. 1578/1933) silente sul punto- dispone: “nel corso del dibattimento l’incolpato ha diritto di produrre documenti, di interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all’esame del consiglio distrettuale di disciplina; l’incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo”.

  • La riassunzione del procedimento disciplinare sospeso per pregiudizialità penale

    Il procedimento disciplinare sospeso per pregiudizialità penale deve essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi (art. 297 cpc), decorrente dal momento in cui il COA abbia avuto conoscenza della definitiva conclusione del processo pregiudiziale. E’ onere dell’incolpato, che eccepisca la decadenza per tardiva riassunzione, provare tale dies a quo.

    Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. San Giorgio), SS.UU, sentenza n. 11908 del 28 maggio 2014

    NOTA:
    Cfr. altresì Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Rordorf), SS.UU, ordinanza n. 12007 del 28 maggio 2014), secondo cui “in ordine all’applicabilità al procedimento disciplinare del termine di riassunzione previsto, a seguito di sospensione per pregiudizialità penale, dal citato art. 297, primo comma, si registrano nella giurisprudenza di questa corte affermazioni non del tutto collimanti“.
    Per l’inapplicabilità dell’art. 297 cpc al procedimento disciplinare, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. De Giorgi), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 13, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 2 settembre 2013, n. 147, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Giorgi), decisione n. 36 del 16 marzo 2011, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. Stefenelli), sentenza del 30 maggio 2003, n. 129.

  • La corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, l’indagine volta ad accertare la correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non deve essere effettuata alla stregua di un confronto meramente formale perché, vertendosi in tema di garanzie e di difesa, la violazione di detto principio non sussiste allorché l’incolpato, attraverso l’iter processuale, abbia avuto conoscenza dell’addebito e sia stato posto in condizione di difendersi. La nullità della decisione va, infatti, esclusa qualora la contestazione sia tale per cui con la lettura dell’incolpazione l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 56

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 20 marzo 2014, n. 39, Cass., s.u., 12 marzo 2004, n. 5038; Cass., s.u., 26 aprile 2000, n. 289.

  • Avvocati Stabiliti: trasferirsi all’estero per beneficiare della normativa straniera più favorevole non costituisce, di per sé, abuso del diritto

    Il fatto che un cittadino di uno Stato membro ed ivi laureatosi si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato allo scopo di beneficiare della normativa piu` favorevole e faccia subito ritorno nello Stato membro di cui e` cittadino per esercitarvi la professione di avvocato, con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica e` stata acquisita, non costituisce, di per se´, un abuso del diritto di stabilimento (art. 3 direttiva 98/5) (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso avverso la delibera con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati aveva rigettato l’istanza di iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 55

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 23 gennaio 2015, n. 1, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 25 febbraio 2015, n. 2, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 novembre 2014, n. 145.

  • Il cittadino italiano, abilitato in Spagna, ha diritto di esercitare in Italia la professione forense qualora concorrano le altre condizioni di legge

    In difetto di comprovati elementi di abuso, di elusione o di uso distorto delle libertà comunitarie, la cittadina italiana abilitata in Spagna, conformemente allo scopo della Direttiva 98/5/CE, ha pieno diritto ad esercitare nel nostro paese la professione forense col titolo abilitante spagnolo, qualora concorrano le altre condizioni di legge.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 55

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. BIANCHI), sentenza del 20 dicembre 2008, n. 175.

  • La pendenza del procedimento penale impone la sospensione del procedimento disciplinare per gli stessi fatti

    In tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, per effetto della modifica dell’art. 653 cod. proc. pen. disposta dall’art. l della legge 27 marzo 2001, n. 97, qualora l’addebito abbia ad oggetto gli stessi fatti contestati in sede penale, si impone la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza del procedimento penale, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ.. Tale sospensione si esaurisce con il passaggio in giudicato della sentenza che definisce detto procedimento penale, senza che la ripresa di quello disciplinare innanzi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati sia soggetta a termine di decadenza.

    Corte di Cassazione (pres. Santacroce, rel. Di Blasi), SS.UU, sentenza n. 11309 del 22 maggio 2014

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cass. SS.UU. n.16169/2011, n. 5991/2012.

  • Avvocati stabiliti: escluso il riconoscimento in difetto di esame nello Stato di provenienza

    Conformemente al principio affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 29.1.2009, non può essere concesso il riconoscimento dei diplomi di cui alla direttiva 89/48/CEE (oggi 2005/36) allorquando l’interessato non abbia sostenuto nello stato di rilascio del titolo alcun esame, né ha acquisito alcuna esperienza formativa e professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 55

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), decisione n. 6 del 21 febbraio 2011.

  • L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività

    L’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente. In particolare, il dovere di competenza di cui all’art. 12 cod. prev.Art. 12 cod. prev. – Dovere di competenza.L’avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza. I. L’avvocato deve comunicare all’assistito le circostanze impeditive alla prestazione dell’attività r…Leggi il testo completo → (ora, art. 14 cdfArt. 14 cdf – Dovere di competenzaL’avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.Leggi il testo completo →) -che costituisce il presupposto dell’obbligo di aggiornamento professionale previsto dall’art. 13 cod. prev.Art. 13 cod. prev. – Dovere di aggiornamento professionale.È dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l’attività. I. L’avvo…Leggi il testo completo → (ora, art. 15 cdfArt. 15 cdf – Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continuaL’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente…Leggi il testo completo →)- ha la finalità di garantire la parte assistita che l’accettazione dell’incarico da parte dell’avvocato implicitamente racchiuda il possesso di quella preparazione professionale acquisita, appunto, con la regolare frequenza delle attività di aggiornamento. La norma deontologica in parola è pertanto posta a tutela della collettività, e non già del prestigio della professione, in quanto garantisce la qualità e la competenza dell’iscritto all’albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale (Nel caso di specie, il professionista aveva acquisito n. 30 crediti formativi sui 50 previsti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 14 marzo 2015, n. 53

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 231, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Borsacchi), sentenza del 16 aprile 2014, n. 50.

  • L’avvocato deve essere particolarmente prudente nella scelta professionale di interloquire con il minore

    L’avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza, non solo nei confronti della parte assistita, ma anche e soprattutto verso l’ordinamento, generale dello Stato e particolare della professione, verso la società, verso i terzi in genere. Tali doveri, in ogni occasione ed in ogni contesto, devono rappresentare, e rappresentano, con il munus difensivo, il criterio fondante ed ispiratore di ogni attività dell’avvocato, che deve essere ispirata a diligenza, ovvero accortezza e prudenza nel saper selezionare i percorsi dell’agire professionale e gli interlocutori, i più disparati, con i quali si può venire in contatto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Sica), sentenza del 14 marzo 2015, n. 52

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 06-06-2013, n. 88.

  • I limiti al sindacato della Cassazione sull’apprezzamento deontologico di un fatto operato dal CNF

    L’apprezzamento in fatto del Consiglio Nazionale Forense circa la idoneità di un determinato comportamento posto in essere da un avvocato a ledere il decoro e la dignità professionale della categoria – valori tutelati dall’art. 38 del r.d.l. n. 1578 del 1933 – ha carattere di esclusività, con la conseguenza della relativa incensurabilità in sede di legittimità ove sorretto da motivazione sufficiente.

    Corte di Cassazione (pres. Salmè, rel. Di Blasi), SS.UU, sentenza n. 11308 del 22 maggio 2014

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cass. SS.UU. n. 6213/2005, n.27689/2005.