La revoca in autotutela, da parte del Consiglio territoriale, della decisione impugnata determina la sopravvenuta carenza di interesse in capo al ricorrente, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Neri), sentenza del 2 settembre 2013, n. 146