Il patrocinio a spese dello Stato è assicurato al cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate (artt. 74 e 126 DPR 30 maggio 2002, n. 115). In caso contrario, il COA è legittimato a rigettare l’istanza.
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Il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato in ambito disciplinare
In riferimento al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., applicabile anche ai procedimenti disciplinari, la violazione della necessaria correlazione tra addebito contestato e sentenza non sussiste quando l’incolpato, attraverso l’iter processuale, abbia avuto comunque conoscenza dell’addebito e sia stato messo in condizione di difendersi e discolparsi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 marzo 2015, n. 13
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. De Giorgi), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 13, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98 -
Procedimento disciplinare: il mutamento della composizione del coa non provoca nullità della decisione
Considerata la natura amministrativa del procedimento dinanzi al Consigli territoriali, le eccezioni relative alla composizione dei collegi giudicanti debbono essere sollevate, a pena di inammissibilità, nel corso del giudizio di primo grado e prima che la decisione sia stata assunta; tali eccezioni non possono essere proposte come motivo di gravame né di fronte al Consiglio Nazionale Forense, né di fronte alle Sezioni Unite della Cassazione. In ogni caso, l’eventuale vizio di convocazione dei componenti del Consiglio deve ritenersi sanato qualora risulti che il Collegio si riunisce con numero legale dei componenti in base al raggiungimento dello scopo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 marzo 2015, n. 13
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Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive
L’avvocato è tenuto a contemperare le esigenze di dialettica processuale e adempimento del mandato difensivo con il divieto di usare espressioni sconvenienti ed offensive e ciò non solo nei confronti del collega avversario ma anche delle parti e più in generale dei terzi (Nel caso di specie, in un proprio atto giudiziario l’avvocato si riferiva alla controparte come ad un “inetto e vigliacco”, e “un pollo che si crede gallo nel pollaio”).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 22 dicembre 2014, n. 204
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 30-09-2013, n. 163. -
La mancanza, nella sola copia della decisione disciplinare, della sottoscrizione del presidente o del segretario
La mancanza, nella decisione disciplinare, della sottoscrizione del presidente e del segretario non è motivo di nullità quando riguarda la copia e non l’originale del provvedimento, tenuto anche conto che chi ha ricevuto notizia del deposito dell’originale della decisione e sia stato, quindi, messo in condizione di prendere visione dell’originale dell’atto, non è legittimato a dedurre, in sede di impugnazione, come motivo di nullità della decisione, vizi riguardanti la formazione della copia.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 marzo 2015, n. 13
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La (mera) comunicazione della rinnovazione della citazione in giudizio
Per la rinnovazione della citazione ad una nuova udienza è sufficiente anche un semplice avviso, che non richiede formale notifica all’incolpato (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione di asserita nullità del giudizio per essere stata la data della nuova udienza, in sostituzione della precedente, comunicata all’incolpato con una “mera lettera” inviata via posta elettronica anziché con la notifica di una nuova citazione in giudizio).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 marzo 2015, n. 13
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La mancata indicazione dei termini e dell’autorità alla quale ricorrere
La mancata indicazione dei termini e dell’autorità alla quale ricorrere costituisce violazione dell’art. 3 L. 241/90, la quale tuttavia non comporta la nullità dell’atto, bensì comporta semmai la concessione del beneficio della rimessione in termini, qualora il ricorso sia proposto tardivamente ovvero dinanzi ad autorità non competente (Nel caso di specie trattavasi di provvedimento di revoca dell’autorizzazione alle notifiche in proprio cartacee ex L. n. 53/1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 22 dicembre 2014, n. 205
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La deroga alla incompatibilità professionale nel caso di dipendente pubblico
La deroga alla incompatibilità prevista dall’art. 3, comma 4, lett. b), R.D.L. n. 1578/1933 opera nel solo caso in cui il dipendente pubblico, abilitato all’esercizio dell’avvocatura, sia addetto ad un ufficio legale istituito dall’ente ed autonomo in seno alla struttura degli uffici, nel quale svolga in via esclusiva attività professionale giudiziale ed extragiudiziale di assistenza, rappresentanza e difesa dell’ente. Un tale inquadramento deve inoltre risultare stabilmente previsto nella pianta organica e non con una destinazione precaria o in qualunque momento revocabile dall’ente senza l’applicazione di criteri predeterminati. Siffatte condizioni, atteso il carattere eccezionale della deroga normativa prevista, vanno interpretate restrittivamente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 marzo 2015, n. 12
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense 18-07- 2011, n. 120; Cons. Naz. Forense 29-11-2012, n. 166. -
Incompatibilità professionali e avvocati “stranieri”
Tutte le previsioni dell’ordinamento sulle incompatibilità con la professione forense si applicano anche all’avvocato stabilito o integrato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 marzo 2015, n. 12
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L’efficacia, in sede disciplinare, della sentenza di patteggiamento
Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, a norma dell’art. 653 c.p.p. la sentenza penale di applicazione di pena su richiesta delle parti e` equiparata alla sentenza di condanna. Ne consegue che essa esplica funzione di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceita` penale e alla responsabilita` dell’incolpato.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 152, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 147, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2014, n. 99, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 20 marzo 2014, n. 44.