Autore: admin

  • L’art. 97 Cost. non si applica al procedimento disciplinare avanti al CNF

    L’art. 97 Cost. non è riferibile all’attività giurisdizionale, quale è quella del CNF che operi quale giudice speciale (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata, e quindi rigettato, la qlc dell’art. 56 RDL n. 1578/1933 sollevata con riferimento all’art. 97 Cost.).

    Corte di Cassazione (pres. Santacroce, rel. D’Alessandro), SS.UU, sentenza n. 10820 del 16 maggio 2014

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cassazione Civile, sez. U, 23 marzo 2005, n. 06213- Pres. Carbone V- Rel. Settimj G- P.M. Maccarone V (Conf.).

  • Ricorso al CNF e jus postulandi

    E’ inammissibile il ricorso avverso la decisione con cui il COA abbia rigettato l’istanza d’iscrizione all’Albo degli avvocati sottoscritto personalmente ed esclusivamente dal ricorrente privo dello jus postulandi non assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, a nulla rilevando il successivo deposito in giudizio di procura speciale conferita ad avvocato cassazionista, la quale è infatti priva di efficacia (art. 83, co 3, cpc) in quanto rilasciata su foglio separato non congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, e non operando, in ogni caso, il principio secondo cui il rilascio della procura può avvenire in data posteriore alla notificazione dell’atto purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata (art. 125, co 2, c.p.c.), trattandosi nella specie di mandato speciale (art. 125 co. 3, c.p.c.).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 44

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Salazar), sentenza del 10 giugno 2014, n. 90.

  • Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale

    E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense e non, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934, presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine che ha emesso il provvedimento impugnato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 43

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Ferina), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 208, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 23 luglio 2013, n. 131, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 2 marzo 2012, n. 32.

  • Audizione personale del Segnalato: l’erronea indicazione del suo nome nell’invito a comparire

    L’erronea indicazione del nome nell’invito a comparire avanti al COA per lo svolgimento dell’audizione personale è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 42

  • Per il termine d’impugnazione al CNF è irrilevante la data di notifica al difensore

    Ai sensi dell’art. 50, comma 1° R.D.L. n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile), la notificazione della decisione del C.O.A. è necessaria soltanto nei confronti dell’incolpato, e non anche nei confronti del suo eventuale difensore, la quale ultima, qualora fosse comunque eseguita, non rileva ai fini del computo del termine per l’impugnazione tempestiva. Ciò, peraltro, non si pone in contrasto con gli artt. 24 e 3 della Costituzione, considerato che le qualità dell’incolpato stesso, e quindi il suo bagaglio di conoscenze tecnico-giuridiche, rendono detta notificazione idonea ad assicurare l’esercizio del diritto di difesa in fase d’impugnazione e non consentono di ravvisare un’ingiustificata disparità di trattamento, in relazione alle diverse regole inerenti alla comunicazione del deposito della sentenza resa in esito al procedimento penale, anche alla stregua della non equiparabilità di quest’ultimo al procedimento disciplinare.

    Corte di Cassazione (pres. Santacroce, rel. D’Alessandro), SS.UU, sentenza n. 10820 del 16 maggio 2014

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Pisano), sentenza del 24 novembre 2014, n. 159, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 30 settembre 2013, n. 166, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mascherin), sentenza del 10 aprile 2013, n. 57, CNF sentenza del 20 luglio 2012, n. 94; CNF sentenza del 2 novembre 2010, n. 187; CNF sentenza del 16 marzo 2011, n. 34; CNF sentenza del 16 marzo 2010, n. 7; Cassazione Civile, SSUU, sentenza del 09 luglio 1991, n. 7551.
    Per il medesimo principio, espresso con riferimento al ricorso di Legittimità, cfr. Cassazione Civile, sentenza del 15 febbraio 2005, n. 02981.

  • Il deposito della decisione disciplinare interrompe la prescrizione

    La pronuncia della decisione disciplinare costituisce atto interruttivo della prescrizione, a prescindere dalla sua successiva notifica all’incolpato, essendo sufficiente il solo compimento dello stesso quale manifestazione di volontà di procedere (Nel caso di specie, il professionista aveva eccepito che la notifica della decisione fosse avvenuta già decorso il termine della prescrizione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 10 marzo 2015, n. 16

    NOTA (agg. 8/3/2016):
    La sentenza di cui in massima è stata riformata in parte qua da Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Ragonesi), SS.UU, sentenza n. 18077 del 15 settembre 2015, secondo cui “l’effetto interruttivo non si verifica alla data in cui la decisione è stata assunta (non essendo ciò avvenuto nel caso di specie pubblicamente), bensì da quella in cui è stata pubblicata poiché è solo da tale data che la decisione viene giuridicamente in esistenza“. La predetta sentenza di legittimità ha inoltre precisato che, in base alla nuova disciplina (art. 56 L. n. 247/2012), nella specie non applicabile ratione temporis, ai fini dell’interruzione sarebbe stata invece necessaria la notifica della decisione (in arg. cfr. la nota riassuntiva in calce a questo articolo).

  • La mancata indicazione dei termini e dell’autorità alla quale ricorrere

    La mancata indicazione dei termini e dell’autorità alla quale ricorrere costituisce violazione dell’art. 3 L. 241/90, la quale tuttavia non comporta la nullità dell’atto, bensì comporta semmai la concessione del beneficio della rimessione in termini, qualora il ricorso sia proposto tardivamente ovvero dinanzi ad autorità non competente (Nel caso di specie, rilevato che, ciononostante, il ricorrente aveva comunque proposto tempestiva impugnazione, il CNF ha rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 42

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 22 dicembre 2014, n. 205.

  • Il nuovo codice deontologico può applicarsi retroattivamente

    Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato (Nel caso di specie, con sentenza CNF n. 202/2013 emanata in base della vecchia disciplina codicistica, il professionista era stato sanzionato con la cancellazione dall’albo per un illecito che il nuovo codice deontologico –medio tempore entrato in vigore- sanziona con la sospensione disciplinare. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha accolto il ricorso in parte qua, rinviando quindi la causa al CNF per la rideterminazione della sanzione alla luce dello jus superveniens più favorevole all’incolpato).

    Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Cappabianca), SS.UU, sentenza n. 3023 del 9 febbraio 2015

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del COA

    La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 42

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 10 novembre 2014, n. 154, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 26 settembre 2014, n. 116, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 101, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 giugno 2014, n. 83, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), sentenza del 30 maggio 2014, n. 73, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 66, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 65; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 16 aprile 2014, n. 49.

  • Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo di procura speciale

    Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’Albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale antecedente alla proposizione del ricorso, non operando nella fattispecie la sanatoria e/o ratifica ex art. 182, co. 2, cpc (Nel caso di specie, l’impugnazione era stata proposta a mezzo difensore non iscritto all’albo speciale di cui all’art. 33 RDL 1578/1933. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pronunciato l’inammissibilità dell’impugnazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 13 marzo 2015, n. 40

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 10 marzo 2015, n. 7, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 26 settembre 2014, n. 107, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 16, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 2 settembre 2013, n. 149, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), sentenza del 2 marzo 2012, n. 41.