Autore: admin

  • La nullità dell’addebito disciplinare per difetto di specificità

    La nullità dell’addebito disciplinare per difetto di specificità sussiste soltanto quando vi è assoluta incertezza sui fatti oggetto di contestazione, per effetto della quale l’incolpato non abbia potuto svolgere pienamente le sue difese; mentre non sussiste nullità quando la contestazione è tale per cui con la lettura dell’incolpazione l’interessato è in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli (In applicazione del principio di cui in massima, avuto riguardo al fatto che l’incolpato si era peraltro compiutamente difeso nel merito, il CNF ha rigettato l’eccezione di nullità della contestazione disciplinare per sua asserita aspecificità).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Tacchini), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 206

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 10 novembre 2014, n. 154, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 17 luglio 2013, n. 105, Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2.

  • La rilevanza deontologica di un comportamento prescinde dalla sua eventuale liceità civile o penale

    In tema di frasi sconvenienti o offensive (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →, già art. 20 cod. prev.Art. 20 cod. prev. – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive.Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell’attività professionale in genere, sia nei…Leggi il testo completo →), il giudice della disciplina, indipendentemente dalla valutazione che ne può dare il giudice del merito in ambito penale o civile circa il carattere offensivo delle frasi usate dall’avvocato negli scritti difensivi, ha libertà di effettuare pieno riesame delle espressioni usate sotto il profilo deontologico, che deve tener conto anche della condotta dell’incolpato nel suo complesso nonché della potenzialità offensiva del comportamento del professionista in relazione alla sua ricaduta sul prestigio della classe forense (Nel caso di specie, il professionista aveva addebitato alla controparte “bugie”, “menzogne” e finalità di “vendetta”).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 11 marzo 2015, n. 24

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 185

  • Il principio del libero convincimento del giudice vale anche in sede disciplinare

    Il giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare conferenza e rilevanza delle prove acquisite nel procedimento conformemente al principio del libero convincimento che si applica anche al giudizio disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 11 marzo 2015, n. 24

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 186, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 224, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 221; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 185; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 3 settembre 2013, n. 158; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 3 settembre 2013, n. 156; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98; Cons. Naz. Forense 22/10/2010 n. 103.

  • L’impugnazione in Cassazione delle sentenze del CNF

    L’avvocato che intenda impugnare una sentenza del Consiglio nazionale forense, emessa in sede disciplinare, può personalmente sottoscrivere il ricorso e partecipare alla discussione orale davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, pur senza essere iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori (purché non sia privo, definitivamente o temporaneamente, dell’esercizio della professione forense), trovando al riguardo applicazione gli artt. 66 e 67 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento della professione di avvocato), le cui disposizioni hanno, sotto questo profilo, carattere speciale rispetto all’art. 365 cod. proc. civ. Ove, invece, il ricorso alle Sezioni sia sottoscritto, non personalmente dall’avvocato incolpato, ma da un suo procuratore, occorre che quest’ultimo, oltre ad essere iscritto nell’albo speciale degli ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, sia munito di «mandato speciale», secondo quanto è prescritto dall’art. 66, terzo comma, del citato regio decreto n. 37 del 1934, e come è ribadito dal successivo art. 67, terzo comma. Richiedendo la specialità del mandato, le disposizioni citate postulano – non diversamente da quanto stabilito dalla norma dell’art. 365 del codice di rito – che la volontà della parte di impugnare la sentenza del Consiglio nazionale forense si formi tenendo conto della decisione oggetto del ricorso e, pertanto, necessariamente dopo la sua pubblicazione e con specifico riferimento ad essa; ne consegue che, agli effetti della proposizione del ricorso per cassazione, non può essere considerata idonea la procura già rilasciata per la rappresentanza e la difesa nella fase dinanzi al consiglio dell’ordine territoriale o al Consiglio nazionale forense, ancorché conferita in vista dell’intero procedimento.

    Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 3775 del 18 febbraio 2014

    NOTA:
    in senso conforme, tra le altre, Sez. Un., 18 novembre 2010, n. 23288.

  • La revoca dell’autorizzazione alle notifiche in proprio (cartacee)

    Il COA revoca l’autorizzazione alle notifiche in proprio (a mezzo raccomandata cartacea) ex L. n. 53/1994 ove l’avvocato abbia riportato una sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altra più grave sanzione ovvero, anche indipendentemente dall’applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui, anche in via cautelare, lo ritenga motivatamente opportuno (Nel caso di specie, il professionista, cui l’autorizzazione de qua è stata revocata, era sottoposto a vari procedimenti disciplinari ed aveva altresì subito una condanna penale, non passata in giudicato ma ampiamente pubblicizzata su giornali di grande diffusione nel territorio).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 22 dicembre 2014, n. 205

  • La notifica a irreperibile in sede disciplinare

    Il Consiglio territoriale può notificare gli atti del procedimento ai sensi dell’art. 143 cpc, che si applica anche in sede disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 10 marzo 2015, n. 4

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 19 luglio 2013, n. 119.

  • Inammissibile il ricorso al Capo dello Stato depositato presso il CNF

    Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica può riguardare i soli provvedimenti rimessi al sindacato giurisdizionale del Giudice amministrativo (art. 7, co. 8, c.p.a.), presso la cui Segreteria va depositato (art. 48, co. 1, c.p.a.), escludendosi pertanto a priori che, con tale strumento processuale, possa essere adito un diverso Giudice. Deve conseguentemente dichiararsi l’inammissibilità di un tale ricorso depositato presso la Segreteria del Consiglio Nazionale Forense (Nel caso di specie, trattavasi di ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso il silenzio–rigetto del Ministero della Giustizia su ricorso gerarchico improprio, a sua volta proposto avverso le elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Berruti), sentenza del 25 febbraio 2015, n. 3

    NOTA:
    In senso conforme, Cass. SS. UU. 19 dicembre 2012 n. 23464; Cons. Stato 13 luglio 2012 n. 3395.

  • La sospensione cautelare dell’avvocato agli arresti domiciliari o sottoposto a custodia in carcere

    L’applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza comporta la sospensione cautelare di cui all’art. 43 R.d.l. 1578/1933, a nulla rilevando il mancato aggiornamento formale dei rinvii contenuti in tale norma alle modifiche successivamente intervenute nei codici penali e di procedura penale, dovendo piuttosto aversi riguardo all’aspetto sostanziale di detta disciplina cautelare (Nel caso di specie, l’avvocato veniva cautelarmente sospeso dall’albo per essere stato sottoposto alla custodia in carcere ex art. 274 cpp. L’avvocato impugnava quindi la delibera del COA, adducendo che la sospensione sarebbe stata applicata per una ipotesi normativa non prevista, in quanto non espressamente richiamata dall’art. 43 cit. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF rigettava il ricorso, con sentenza qui confermata in Cassazione).

    Corte di Cassazione (pres. Luccioli, rel. Travaglino), SS.UU, sentenza n. 1003 del 20 gennaio 2014

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Mariani Marini), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 192.

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del COA

    La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 22 dicembre 2014, n. 205

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 10 novembre 2014, n. 148, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 26 settembre 2014, n. 116, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 101, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 giugno 2014, n. 83, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), sentenza del 30 maggio 2014, n. 73, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 66, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 65; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 16 aprile 2014, n. 49.

  • Mancata comparizione dell’incolpato e legittimo impedimento

    L’impedimento del professionista a comparire innanzi al COA nell’ambito di un procedimento disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentato e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire (Nel caso di specie, l’incolpato aveva comunicato telefonicamente al COA di non poter comparire all’udienza fissata per la sua audizione, senza tuttavia addurre alcun utile elemento giustificativo dell’impedimento stesso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 22 dicembre 2014, n. 205

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 208, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Damascelli), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 6.