Autore: admin

  • Il termine per la notifica della decisione del COA è ordinatorio

    Il termine di 15 giorni indicato dall’art. 50 co 1 r.d.l. n.1578/1933 (ratione temporis applicabile) per il deposito o la notifica all’interessato della decisone del Consiglio dell’Ordine, ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché il mancato rispetto di esso non determina né la nullità del provvedimento adottato né altra ipotesi di vizio del procedimento non essendo correlato ad alcuna sanzione che incida sulla validità della decisione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 marzo 2015, n. 15

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 102
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 16
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MORLINO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BONZO), sentenza del 18 giugno 2010, n. 43
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Piacci), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 15 (riferita al termine quindicinale, stabilito dall’art. 37 legge professionale con rifermento alla notifica delle decisioni in materia d’iscrizione o cancellazione dall’albo).

  • Procedimento disciplinare avanti al COA e terzietà del collegio giudicante

    I Consigli locali esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali, sicché è manifestamente inammissibile, attesa la non pertinenza dei parametri invocati, la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. sotto i profili dell’indipendenza, terzietà ed imparzialità del giudice (Nel caso di specie, la qlc riguardava l’asserita imparzialità del collegio giudicante, in quanto composto da avvocati “in concorrenza” con l’incolpato cui veniva, appunto, addebitata la rilevanza deontologica della pubblicità professionale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 marzo 2015, n. 13

    NOTA:
    In senso conforme:
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 17 luglio 2013, n. 105
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Merli), sentenza del 13 marzo 2013, n. 31
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BULGARELLI), sentenza del 31 dicembre 2009, n. 258
    – Cassazione Civile, sentenza del 03 maggio 2005, n. 9097, sez. U- Pres. Prestipino G- Rel. Settimj G- P.M. Palmieri R (Conf.)
    – Cassazione Civile, sez. U, 23 marzo 2005, n. 6213- Pres. Carbone V- Rel. Settimj G- P.M. Maccarone V (Conf.)

  • La rilevanza deontologica dell’inadempimento al mandato professionale

    Commette un illecito deontologico l’avvocato che accetti il mandato e ometta di svolgerlo, dando false informazioni ovvero omettendo di fornirle.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 215

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 2 settembre 2013, n. 144, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 5; Cons. Naz. For. 25/02/2011 n. 15; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. BIANCHI), sentenza del 22 marzo 2006, n. 8.

  • La valutazione della condotta irreprensibile in rapporto a procedimenti penali, pendenti e conclusi

    La valutazione del requisito della condotta specchiatissima ed illibata (ora, irreprensibile), necessario ai fini della iscrizione all’albo professionale, va compiuta dal C.O.A. in modo autonomo ed indipendente anche dall’esito dell’eventuale procedimento penale che può aver coinvolto l’interessato. Conseguentemente, come la condotta specchiatissima ed illibata non è di per sé da escludere in presenza di una condanna penale, così può essere considerato privo del requisito previsto dalla legge colui che ha tenuto un comportamento che possa compromettere il decoro e la dignità della classe forense, ancorché per gli stessi fatti non vi sia stata pronuncia penale di condanna. In altri termini, la sussistenza del detto requisito è da ritenersi esclusa in presenza di condotte dell’interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale od accertate in sede penale, le quali – ponendosi in contrasto con la disciplina positiva o con le regole deontologiche della professione forense – siano idonee (anche per la loro natura, la non occasionalità e la prossimità alla data in cui il requisito viene in gioco) ad incidere negativamente sull’affidabilità del professionista in ordine al corretto esercizio dell’attività forense.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 marzo 2015, n. 14

    NOTA:
    Corte di Cassazione, sentenza n. 15694 del 27 luglio 2015 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
    In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense 09-05-2013, n. 75; Cass. civ., Sez. Unite, 26-05-2004, n. 10137.

  • L’omessa restituzione della documentazione al cliente

    L’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli art. 2235 c.c., art. 42 cod. prev.Art. 42 cod. prev. – Restituzione di documenti.L’avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta. I. L’avvoc…Leggi il testo completo → (ora, art. 33 cdfArt. 33 cdf – Restituzione di documentiL’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti…Leggi il testo completo →) e 66 del R.d.l. n. 1578/33, l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 215

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 223.

  • La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

    Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 marzo 2015, n. 13

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 12 dicembre 2014, n. 182.

  • La cd “liberalizzazione” della “pubblicità” professionale non preclude un suo controllo deontologico

    La pubblicità informativa che lede il decoro e la dignità professionale costituisce illecito, ai sensi dell’art. 38 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, poiché l’abrogazione del divieto di svolgere pubblicità informativa per le attività libero-professionali, stabilita dall’art. 2 legge 248/2006 (c.d. Decreto Bersani), non preclude all’organo professionale di sanzionare le modalità ed il contenuto del messaggio pubblicitario, quando non conforme a correttezza, in linea con quanto stabilito dagli art. 17 c.d.f.Art. 17 cod. prev. – Informazioni sull’attività professionale.L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività…Leggi il testo completo →, art. 17 bis c.d.f.Art. 17 bis cod. prev. – Modalità dell’informazione.L’avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:•) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qua…Leggi il testo completo → e art. 19 c.d.f.Art. 19 cod. prev. – Divieto di accaparramento di clientela.È vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro. I. L’avvocato non deve corrispondere ad…Leggi il testo completo →, e tanto più che l’art. 4 del d.P.R. 3 agosto 2012, n. 137, al comma secondo, statuisce che la pubblicità informativa deve essere “funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo di segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 marzo 2015, n. 13

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Damascelli), sentenza del 15 marzo 2013, n. 40, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 170.

  • L’impugnazione tardiva è inammissibile

    E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 217

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Giorgi, rel. Pasqualin), sentenza del 16 aprile 2014, n. 48.

  • I limiti alla “pubblicità” professionale dopo il c.d. Decreto Bersani

    I principi in tema di pubblicità di cui alla legge 248/2006 (c.d. Decreto Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull’attività e i servizi professionali offerti, non legittimano tuttavia una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici, giacché la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’ordinamento affidata al potere – dovere dell’ordine professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 marzo 2015, n. 13

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Damascelli), sentenza del 15 marzo 2013, n. 40, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 170.

  • L’omessa audizione dei testi indicati dall’incolpato

    Non determina nullità della decisione l’omessa audizione dei testi indicati quando risulti che il COA abbia ritenuto superflue o ininfluenti le deposizioni stesse per essere già pervenuto all’accertamento completo dei fatti attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 marzo 2015, n. 13

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Tacchini), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 219.