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  • Sanzione disciplinare del praticante e, per il medesimo fatto, successivo rigetto della domanda di iscrizione all’albo: escluso il divieto di ne bis in idem

    Il diniego di iscrizione all’Albo degli avvocati per difetto del requisito soggettivo della condotta specchiatissima ed illibata (ora, irreprensibile) non costituisce una misura afflittiva tale da rendere operante la regola del divieto del “ne bis in idem”, per essere stata una stessa condotta già in precedenza disciplinarmente e penalmente sanzionata, e conseguentemente precludere una nuova ed ulteriore valutazione di quel contegno ai fini del rigetto della domanda di iscrizione all’albo (Nel caso di specie, il ricorrente lamentava l’asserita illegittimità del diniego di iscrizione all’albo degli avvocati sulla base del medesimo fatto – ovvero una condanna in sede penale – che a suo tempo era stato già utilizzato a fini disciplinari per infliggere all’allora praticante la sospensione dall’esercizio professionale per 12 mesi).

    Corte di Cassazione (pres. Salmè, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 25368 del 1 dicembre 2014

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), decisione del 27 giugno 2011, n. 92, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BAFFA), sentenza del 28 dicembre 2009, n. 227,

  • Sospensione cautelare: ante CDD, opera(va) la vecchia disciplina

    In tema di sospensione cautelare, finché l’art. 60 L. n. 247/2012 era ancora privo della sua premessa logico/giuridica, ovverosia la costituzione dei Consigli distrettuali di disciplina (CDD), quali organi competenti ad irrogarla, ha legittimamente trovato (esclusiva) applicazione l’art. 43, co. 3, RdL n. 1578/1933 (Nel caso di specie, il professionista lamentava la mancata applicazione della nuova disciplina in tema di sospensione cautelare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha disatteso la doglianza).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 28 aprile 2015, n. 69

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 13 gennaio 2014, n. 1, nonché Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 10 aprile 2013, n. 28.

  • Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico permanente o continuato

    Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta (Nella specie, trattavasi di ingiustificato trattenimento di somme del cliente).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 28 aprile 2015, n. 68

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 191, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 25 novembre 2014, n. 146, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Allorio), sentenza del 9 ottobre 2014, n. 136, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 6 ottobre 2014, n. 134, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 101, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 7 ottobre 2013, n. 170.

  • La sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale

    La sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale può essere disposta, ex art. 295 c.p.c, in caso di identità dei fatti, nella sola ipotesi in cui sia stata esercitata dal P.M. l’azione penale nei modi di cui all’art. 405 c.p.p. con la formulazione dell’imputazione e la richiesta di rinvio a giudizio. Conseguentemente, non sussistesse alcun obbligo di far luogo alla sospensione del disciplinare nel caso in cui il procedimento penale sia ancora nella fase delle indagini preliminari.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 28 aprile 2015, n. 67

    NOTA:
    In senso conforme, Cass. Civ. 10974/2012. In arg. cfr. pure l’art. 54 L. n. 247/2012.

  • Il patto di quota lite non può derogare al divieto deontologico di richiedere compensi manifestamente sproporzionati

    La proporzione e la ragionevolezza nella pattuizione del compenso rimangono l’essenza comportamentale richiesta all’avvocato, indipendentemente dalle modalità di determinazione del corrispettivo a lui spettante, sicché l’eventuale patto di quota lite non può comunque derogare al divieto deontologico di richiedere compensi manifestamente sproporzionati.

    Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 25012 del 25 novembre 2014

    NOTA:
    In arg. cfr. pure Corte di Cassazione (pres. Petti, rel. Armano), III Sez. Civ., sentenza n. 2169 del 4 febbraio 2016, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Borsacchi), sentenza del 18 marzo 2014, n. 26, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Borsacchi), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 225, nonché Perfetti U. (già vice pres. CNF), Riflessioni a margine del divieto del patto di quota lite, in Riv. Dir. Civ., n. 2/2013, pag. 413 e ss.

  • L’appropriazione indebita di somme incassate per conto del cliente

    L’avvocato è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio cliente delle somme incassate per suo conto ed a fornirgli comunque, senza necessità di particolari inviti e richieste, il rendiconto delle operazioni eseguite in applicazione della obbligazione ricadente sul mandatario, non trovando applicazione il principio della compensazione quando questo sia il frutto di unilaterale appropriazione di somme che egli abbia presso di sé per conto del cliente, quando manchi il consenso di questi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 28 aprile 2015, n. 67

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98.

  • Avvocati stabiliti: quando è possibile (e doverosa) la verifica del requisito della condotta irreprensibile

    L’iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati stabiliti non è subordinata alla verifica del requisito della condotta irreprensibile, già specchiatissima e illibata (art. 17 della legge n. 247 del 2012, già art. 17 r.d.l. n. 1578 del 1933), che è tuttavia imprescindibile al momento della richiesta di iscrizione all’albo degli avvocati, dopo un triennio di effettivo svolgimento della professione in Italia con il titolo acquisito in altro Stato membro: in quella sede, ove il richiedente intenda abbandonare la qualifica acquisita in altro Stato membro per conseguire il titolo professionale previsto dalla legislazione italiana, sorge, dunque, l’obbligo, per il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di verificare la sussistenza di tutti gli altri requisiti di iscrizione, ivi compresi quelli di onorabilità.

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 4252 del 4 marzo 2016

  • Radiazione per l’avvocato che sottragga subdolamente somme ai propri assistiti

    L’avvocato, che utilizzi strumentalmente il proprio ruolo di tutore e difensore dei diritti per organizzare una macchinazione che gli consenta di impossessarsi delle somme dei propri assistiti, si pone in assoluto ed irrimediabile contrasto non solo con la deontologia professionale ma anche con i più elementari canoni etici (Nel caso di specie, il professionista si era fatto consegnare dal cliente una notevole somma, motivando tale richiesta con la necessità -in realtà insussistente- di costituire un fondo cauzionale finalizzato a definire potenziali procedimenti tributari con l’Agenzia delle Entrate. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 28 aprile 2015, n. 67

  • Rinuncia al ricorso al CNF ed estinzione del procedimento

    La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente (nella specie, dallo stesso dichiarata a verbale nel corso dell’udienza), determina la immediata estinzione del relativo procedimento, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte del C.d.O.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Merli), sentenza del 22 aprile 2015, n. 66

    NOTA:
    In senso conforme, con dichiarazione di estinzione tout court: Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 50, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mariani Marini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 165; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Del Paggio), sentenza del 7 novembre 2012, n. 154; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 14 novembre 2011, n. 171; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 14 novembre 2011, n. 170; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 157; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BORSACCHI), sentenza del 18 giugno 2010, n. 38; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MASCHERIN), sentenza del 17 dicembre 2009, n. 159; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BIANCHI), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 225; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Perfetti), sentenza del 16 luglio 2008, n. 76; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. RUGGIERI), sentenza del 29 aprile 2003, n. 72; Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. STEFENELLI), sentenza del 28 marzo 2003, n. 29.
    In senso conforme circa l’estinzione, con espressa declaratoria di cessazione della materia del contendere: Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Vermiglio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 182; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. NERI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 150; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 26 febbraio 2007, n. 3; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. GRIMALDI), sentenza del 5 luglio 2004, n. 150; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricri, rel. Bassu), sentenza del 22 marzo 2005, n. 69; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VERMIGLIO), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 1; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 29 novembre 2004, n. 293; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 3 novembre 2004, n. 258; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. ITALIA), sentenza del 12 luglio 2004, n. 173; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PANUCCIO), sentenza del 2 marzo 2004, n. 33; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PANUCCIO), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 281; Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. RUGGIERI), sentenza del 20 dicembre 2001, n. 309; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. PANUCCIO), sentenza del 29 novembre 2001, n. 257; Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PAURI), sentenza del 13 luglio 2001, n. 151; Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 13 luglio 2001, n. 144; Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. FRANCO), sentenza del 28 novembre 2000, n. 226; Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. MATTESI), sentenza del 23 novembre 2000, n. 203; Consiglio Nazionale Forense (pres. GALATI, rel. MATTESI), sentenza del 29 marzo 2000, n. 18; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SICILIANO), sentenza del 18 ottobre 2000, n. 15; Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CRICRI’), sentenza del 19 novembre 1999, n. 222; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. FRANCO), sentenza del 6 ottobre 1999, n. 142; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETRECCA), sentenza del 27 settembre 1999, n. 140; Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. VINATZER), sentenza del 27 settembre 1999, n. 132; Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Sgromo), sentenza del 18 novembre 1998, n. 161; Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Sgromo), sentenza del 18 novembre 1998, n. 158; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Danovi), sentenza del 17 novembre 1998, n. 154; Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Rossi), sentenza del 25 febbraio 1997, n. 17; Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Rossi), sentenza del 8 febbraio 1994, n. 3;Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Di Lauro), sentenza del 25 giugno 1993, n. 93.
    In senso conforme circa l’estinzione, con espressa declaratoria di inammissibilità/improcedibilità del ricorso: Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), decisione n. 7 del 21 febbraio 2011; Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. Tirale), sentenza del 20 settembre 2004, n. 209; Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. Bassu), sentenza del 20 settembre 2004, n. 204; Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 20 settembre 2004, n. 203; Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. PAURI), sentenza del 11 aprile 2003, n. 49; Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. SALDARELLI), sentenza del 20 marzo 2003, n. 32; Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ALPA), sentenza del 11 settembre 2001, n. 221; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 11 settembre 2001, n. 172; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 11 settembre 2001, n. 171; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ORSONI), sentenza del 8 giugno 2001, n. 123; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. ORSONI), sentenza del 8 giugno 2001, n. 122; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. PETIZIOL), sentenza del 8 giugno 2001, n. 114; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MORGESE), sentenza del 8 giugno 2001, n. 111.
    Sulla diversa fattispecie della rinuncia al ricorso al COA (rectius, esposto) da parte del denunciante (che “non produce alcun effetto, non condizionando né implicando l’estinzione o l’interruzione del procedimento, in quanto l’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti“): Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SICA), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 105; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GRIMALDI, rel. BORSACCHI), sentenza del 4 giugno 2009, n. 50; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 21 dicembre 2005, n. 153; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 14 luglio 2003, n. 220; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 27 giugno 2003, n. 199; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. SALIMBENE), sentenza del 17 luglio 2002, n. 100; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. VINATZER), sentenza del 29 novembre 1995, n. 135; Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Mazzarolli), sentenza del 28 dicembre 1993, n. 161.

  • Avvocati stabiliti: i presupposti per la dispensa dalla prova attitudinale

    L’avvocato stabilito, che abbia acquisito la qualifica professionale in altro Stato membro dell’Unione Europea, può ottenere la dispensa dalla prova attitudinale di cui all’art. 8 d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 115, se – nel rispetto delle condizioni poste dall’art. 12 dlgs. 2 febbraio 2001, n. 96, di attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale – abbia esercitato in Italia in modo effettivo e regolare la professione con il titolo professionale di origine per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati. Tale presupposto non è integrato ove l’avvocato stabilito abbia esercitato la professione, seppur in buona fede, con il titolo di avvocato invece che con il titolo professionale di origine.

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Amoroso), SS.UU, sentenza n. 5073 del 15 marzo 2016

    NOTA:
    La sentenza di cui in massima ha rigettato il ricorso avverso la sentenza CNF n. 38/2015, che è stata pertanto confermata in parte qua.