Autore: admin

  • Il principio sul decorso della prescrizione disciplinare nel caso di procedimento penale non subisce deroghe se l’originaria imputazione venga modificata nel corso del processo

    Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Nel primo caso, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l’azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta. Tale principio si applica, peraltro, anche nel caso in cui l’originaria imputazione penale venga modificata nel corso del processo penale, mentre l’incolpazione disciplinare rimanga identica all’imputazione originaria.

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. De Chiara), SS.UU, sentenza n. 11367 del 31 maggio 2016

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Chiarini), SS.UU, sentenza n. 19448 del 30 settembre 2015; Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 21826 del 27 ottobre 2015.

  • Prescrizione dell’azione disciplinare e procedimento penale

    In tema di procedimento disciplinare derivante da fatti costituenti reato per cui sia iniziata un’azione penale, il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. De Chiara), SS.UU, sentenza n. 11367 del 31 maggio 2016

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 121.

  • Incensurabile in Cassazione l’adeguatezza della sanzione disciplinare inflitta

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale è riservato agli organi disciplinari, cosicché la determinazione della sanzione inflitta all’incolpato dal Consiglio Nazionale Forense non è censurabile in sede di legittimità, salvo il caso di assenza di motivazione.

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. De Chiara), SS.UU, sentenza n. 11367 del 31 maggio 2016

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Chiarini), SS.UU, sentenza n. 19448 del 30 settembre 2015, Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Virgilo), SS.UU, sentenza n. 24282 del 14 novembre 2014, Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Bandini), SS.UU, sentenza n. 15429 del 7 luglio 2014, Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Nobile), SS.UU, sentenza n. 9032 del 18 aprile 2014, nonché Cass., SU, nn. 326/2003; 1229/2004; 11564/2011; 13791/2012; 9032/2014.

  • Il CNF non è parte del giudizio di impugnazione delle proprie sentenze

    Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell’interesse a proporre impugnazione e a contrastare l’impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell’ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio Nazionale Forense, per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha emesso la decisione impugnata (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del Consiglio Nazionale Forense).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. De Chiara), SS.UU, sentenza n. 11367 del 31 maggio 2016

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Nobile), SS.UU, sentenza n. 9032 del 18 aprile 2014; Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 3670 del 9 febbraio 2015; Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Rordorf), SS.UU, sentenza n. 8572 del 28 aprile 2015; Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Di Palma), SS.UU, sentenza n. 11294 del 1° giugno 2015; Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Ambrosio), SS.UU, sentenza n. 23540 del 18 novembre 2015.

  • Le condizioni di indigenza non bastano a giustificare la rimessione in termini

    La rimessione in termini (art. 153 co. 2 cpc, già art. 184 bis cpc) presuppone la prova di una causa di forza maggiore o caso fortuito, che non può di per sè ritenersi integrata dall’allegazione di uno stato di indigenza (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso per la sospensione della sentenza CNF n. 125/2015).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Nappi), SS.UU, ordinanza n. 10926 del 26 maggio 2016

  • I limiti al sindacato della Cassazione sulla motivazione delle sentenze CNF

    In tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni emanate dal Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare, l’inosservanza dell’obbligo di motivazione su questioni di fatto integra una violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, solo ove essa manchi del c.d. “minimo costituzionale”, ovvero si traduca in una motivazione completamente assente o puramente apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa (Con la sentenza di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso per la sospensione della sentenza CNF n. 202/2015).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, ordinanza n. 9287 del 9 maggio 2016

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Salmè, rel. Di Blasi), SS.UU, sentenza n. 11308 del 22 maggio 2014, nonché Cass. SS.UU. n.23240/2005, n. 5072/2003.

  • Procedimento disciplinare: le dichiarazioni dei terzi non valgono come confessioni

    Le dichiarazioni scritte rilasciate da terzi nel procedimento disciplinare non possono essere apprezzate come confessioni, trattandosi di privati che non sono parti del procedimento stesso, ma hanno unicamente il valore proprio degli elementi indiziari che come tali sono valutati dal giudice disciplinare nel contesto probatorio emergente dagli atti.

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, ordinanza n. 9287 del 9 maggio 2016

    NOTA:
    Con la sentenza di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso per la sospensione della sentenza CNF n. 202/2015.

  • Controllo di legittimità e mancata ammissione di una prova

    La mancata ammissione della prova sollecitata dall’incolpato incide solo sull’efficacia giustificativa della decisione di merito sul fatto e non sul controllo di legittimità, essendo in facoltà del C.n.f. procedere a tutte le indagini istruttorie ritenute necessarie per l’accertamento dei fatti (art. 63 R.D. n. 37 del 1934).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, ordinanza n. 9287 del 9 maggio 2016

    NOTA:
    Con la sentenza di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso per la sospensione della sentenza CNF n. 202/2015.

  • L’obbligo di difesa tecnica costituisce un rafforzamento della tutela giurisdizionale

    Fatti salvi i casi in cui è eccezionalmente ammessa la difesa in proprio, chi si rivolga alla Giustizia ha l’obbligo di munirsi di un difensore abilitato: ciò è pienamente compatibile con la Costituzione, giacché la difesa tecnica costituisce un rafforzamento della tutela giurisdizionale e non già una sua menomazione. Conseguentemente, la sola Laurea in Giurisprudenza non è sufficiente a conferire il titolo a difendere sé od altri in giudizio (Nel caso di specie, un dottore in Legge aveva proposto ricorso in proprio al TAR, sostenendo l’asserita illegittimità dell’obbligo di difesa tecnica per supposta contrarietà all’art. 24 cost. In applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato dichiarato inammissibile).

    TAR Liguria, sez. I, pres. Daniele – rel. Goso, sentenza n. 504 del 18 maggio 2016

  • L’obbligo di (corretta e veritiera) informazione al cliente

    L’art. 40 cod. prev.Art. 40 cod. prev. – Obbligo di informazione.L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziat…Leggi il testo completo → (ora, art. 27 cdfArt. 27 cdf – Doveri di informazioneL’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le i…Leggi il testo completo →), nel disciplinare gli obblighi di informazione, impone in ogni caso una corretta e veritiera informazione a prescindere dalla innocuità reale o virtuale delle comunicazioni non corrispondenti al vero. Un rapporto fiduciario quale quello che lega l’avvocato al cliente non può certamente tollerare un comportamento che violi un aspetto essenziale del “rapporto fiduciario” proprio consistente nella completezza, compiutezza e verità delle informazioni destinate all’assistito.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 24 settembre 2015, n. 147

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 17-09-2012, n. 117.