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  • Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico permanente o continuato

    Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta (Nella specie, trattavasi di inadempimento al mandato per ottenere il risarcimento di un danno. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha individuato “a tutto voler concedere,  la cessazione della condotta deontologicamente scorretta”, e quindi il dies a quo della prescrizione disciplinare, nella data di prescrizione del diritto del cliente al risarcimento del danno di cui aveva dato incarico al professionista e rimasto inadempiuto).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), sentenza del 14 marzo 2015, n. 57

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 191, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 25 novembre 2014, n. 146, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Allorio), sentenza del 9 ottobre 2014, n. 136, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 6 ottobre 2014, n. 134, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 101, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 7 ottobre 2013, n. 170.

  • Pluralità di azioni nei confronti della controparte: la liceità processuale della condotta non esclude, di per sè, la sua eventuale rilevanza deontologica

    L’art. 49 cod. prev.Art. 49 cod. prev. – Pluralità di azioni nei confronti della controparte.L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.Leggi il testo completo → (ora, art. 66 cdfArt. 66 cdf – Pluralità di azioni nei confronti della controparteL’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita. La…Leggi il testo completo →) contiene un precetto che fa divieto all’avvocato di moltiplicare le iniziative giudiziali nei confronti della controparte se non in presenza di effettive ragioni di tutela della parte assistita. La norma contiene un principio corrispondente a quello processualmente disciplinato dall’art. 88 c.p.c. che impone al difensore il dovere di lealtà e probità nei rapporti con la controparte. Il dovere etico imposto al difensore ed alle parti ex art. 88 c.p.c. si connette, a sua volta, all’ulteriore profilo consequenziale in tema di ripartizione delle spese processuali, in quanto l’art. 92 c.p.c. contempla il potere del giudice di condannare una parte al rimborso delle spese che, per trasgressione al dovere di cui all’art. 88 c.p.c., essa abbia causato all’altra parte. Il dovere etico del difensore nel processo si completa col principio della responsabilità aggravata prevista dal successivo art. 96 c.p.c.. a carico della parte processuale. Tuttavia, dal complesso quadro normativo (artt. 88, 92, 96 c.p.c.) non è possibile trarre una connessione necessaria e logica tra l’art. 49 cod. prev.Art. 49 cod. prev. – Pluralità di azioni nei confronti della controparte.L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.Leggi il testo completo → (ora, art. 66 cdf) e le norme codicistiche. L’art. 88 c.p.c., contempla quei comportamenti (anche del difensore) che, ancorchè privi di rilievo processuale, appaiono integrare comportamenti lesivi degli standard etici propri del comune sentire. Ma agire o resistere in modo temerario non equivale sempre e comunque ad essere sleali o improbi (Nel caso di specie, trattavasi di plurimi atti di intervento in una medesima procedura esecutiva, che avevano comportato una altrettanto plurima liquidazione delle spese processuali, con conseguente aggravamento della posizione del debitore. L’incolpato aveva contestato la sanzione deontologica sul rilievo che gli atti di intervento erano stati ritenuti legittimi dal giudice dell’esecuzione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’impugnazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 56

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del COA

    La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 56

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 10 novembre 2014, n. 154, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 26 settembre 2014, n. 116, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 101, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 giugno 2014, n. 83, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), sentenza del 30 maggio 2014, n. 73, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 66, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 65; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 16 aprile 2014, n. 49.

  • La composizione e le funzioni giurisdizionali del CNF sono soggette a riserva assoluta di legge

    Il Consiglio nazionale forense è “giudice speciale” ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della VI disp. trans. Cost. e dell’art. 102 Cost., sicché la disciplina che ne regola la composizione e le funzioni giurisdizionali è soggetta a riserva assoluta di legge ex art. 108 della Costituzione (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha escluso l’applicabilità al CNF dell’art. 3, comma 5, del d.l. n. 138 del 2011)

    Corte di Cassazione (pres. Miani Canevari, rel. San Giorgio), SS.UU, sentenza n. 12064 del 29 maggio 2014

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 27 settembre 2014, n. 122, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 27 settembre 2014, n. 123, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 18 luglio 2013, n. 111, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Mascherin), sentenza del 22 aprile 2013, n. 63. In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (Rel. Cons. Perfetti), parere 10 aprile 2013, n. 30.

  • La mancata astensione in difetto di ricusazione

    Nel procedimento disciplinare avanti al COA, in mancanza di una rituale istanza di ricusazione, l’eventuale violazione dell’obbligo di astensione da parte di un membro del Collegio va immediatamente e ritualmente eccepito, non potendo essere dedotto quale motivo d’impugnazione avanti al CNF.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 56

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Piacci), sentenza del 14 marzo 2015, n. 49, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MORLINO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116; Cass. S.U. 8/8/2005 n. 16615.

  • La discrezionalità del COA nel valutare la rilevanza delle prove

    Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove dedotte, sicché -conformemente al suddetto principio del libero convincimento del Giudice- deve ritenersi legittimo il comportamento del Consiglio locale che abbia basato la propria decisione sui riferimenti dei redattori dell’esposto che ebbe a dare origine al procedimento, specie laddove essi siano pienamente coerenti con le risultanze documentali acquisite al procedimento.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 56

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 160, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 17 dicembre 2008, n. 154.

  • Procedimento disciplinare e obbligo di audizione personale dell’incolpato

    Nel caso in cui il Consiglio dell’Ordine proceda a raccogliere informazioni e documentazione ex art. 47 R.D. n. 37/34, non sussiste alcun obbligo di informarne l’incolpato con avvisi o convocazioni prima dell’atto di citazione previsto dal successivo art. 48. La fase delle indagini preliminari deve essere considerata, infatti, propedeutica e non necessaria al procedimento disciplinare, non è regolata da norme dell’ordinamento professionale e nella prassi si svolge senza formalità, sicchè in questa fase la convocazione e l’audizione dell’incolpato non sono obbligatorie ma facoltative.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 56

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cass. SS.UU. 5.10.2007 n. 20843, CNF 6.12.2002 n. 193.
    In arg., cfr. ora l’art. 59 lett. e L. n. 247/2012, che -innovando rispetto alla precedente disciplina (art. 50 RDL n. 1578/1933) silente sul punto- dispone: “nel corso del dibattimento l’incolpato ha diritto di produrre documenti, di interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all’esame del consiglio distrettuale di disciplina; l’incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo”.

  • La riassunzione del procedimento disciplinare sospeso per pregiudizialità penale

    Il procedimento disciplinare sospeso per pregiudizialità penale deve essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi (art. 297 cpc), decorrente dal momento in cui il COA abbia avuto conoscenza della definitiva conclusione del processo pregiudiziale. E’ onere dell’incolpato, che eccepisca la decadenza per tardiva riassunzione, provare tale dies a quo.

    Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. San Giorgio), SS.UU, sentenza n. 11908 del 28 maggio 2014

    NOTA:
    Cfr. altresì Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Rordorf), SS.UU, ordinanza n. 12007 del 28 maggio 2014), secondo cui “in ordine all’applicabilità al procedimento disciplinare del termine di riassunzione previsto, a seguito di sospensione per pregiudizialità penale, dal citato art. 297, primo comma, si registrano nella giurisprudenza di questa corte affermazioni non del tutto collimanti“.
    Per l’inapplicabilità dell’art. 297 cpc al procedimento disciplinare, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. De Giorgi), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 13, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 2 settembre 2013, n. 147, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Giorgi), decisione n. 36 del 16 marzo 2011, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. Stefenelli), sentenza del 30 maggio 2003, n. 129.

  • La corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, l’indagine volta ad accertare la correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non deve essere effettuata alla stregua di un confronto meramente formale perché, vertendosi in tema di garanzie e di difesa, la violazione di detto principio non sussiste allorché l’incolpato, attraverso l’iter processuale, abbia avuto conoscenza dell’addebito e sia stato posto in condizione di difendersi. La nullità della decisione va, infatti, esclusa qualora la contestazione sia tale per cui con la lettura dell’incolpazione l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 56

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 20 marzo 2014, n. 39, Cass., s.u., 12 marzo 2004, n. 5038; Cass., s.u., 26 aprile 2000, n. 289.

  • Avvocati Stabiliti: trasferirsi all’estero per beneficiare della normativa straniera più favorevole non costituisce, di per sé, abuso del diritto

    Il fatto che un cittadino di uno Stato membro ed ivi laureatosi si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato allo scopo di beneficiare della normativa piu` favorevole e faccia subito ritorno nello Stato membro di cui e` cittadino per esercitarvi la professione di avvocato, con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica e` stata acquisita, non costituisce, di per se´, un abuso del diritto di stabilimento (art. 3 direttiva 98/5) (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso avverso la delibera con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati aveva rigettato l’istanza di iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 55

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 23 gennaio 2015, n. 1, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 25 febbraio 2015, n. 2, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 novembre 2014, n. 145.