Autore: admin

  • Illecito agire contro un cliente del collega di studio

    L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto di interessi confliggenti con la controparte che sappia assistita da avvocato che eserciti la professione nei suoi stessi locali. E’, infatti, deontologicamente rilevante la condotta dell’avvocato che ponga in essere una situazione di conflitto anche solo potenziale nei confronti della parte da lui assistita o che comunque possa ingenerare nei terzi il semplice sospetto di un comportamento non improntato ai canoni di una assoluta correttezza (Nel caso di specie, l’avvocato aveva agito nei confronti di una cliente del coniuge, con cui condivideva lo studio professionale, ivi comprese le utenze telefoniche).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Giorgi), sentenza del 11 giugno 2015, n. 80

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 19.12.1995, n. 157.

  • Assunzione di incarichi contro ex-clienti soci e società

    L’avvocato che assuma la difesa di una parte contro altra da lui già assistita pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, a nulla valendo una ipotetica eventuale differenza tra difesa formale di un società e difesa sostanziale dei soci.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Giorgi), sentenza del 11 giugno 2015, n. 80

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 28.09.1996, n. 113.

  • Avvocati stabiliti: l’esercizio della professione di avvocato in Italia attraverso un utilizzo improprio della normativa comunitaria

    Se, da un lato, deve escludersi l’abusività della condotta del cittadino di uno Stato membro che si rechi in altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato a seguito del superamento di esami universitari e faccia poi ritorno, anche dopo poco tempo, nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica professionale è stata acquisita, è altresì vero che non viene meno la possibilità di verificare se, attraverso tale percorso, il cittadino dello Stato membro persegua la finalità di esercitare la professione di avvocato versando in condizioni oggettive e soggettive tali che al cittadino italiano precluderebbero comunque l’esercizio della professione stessa (Nel caso di specie, al momento della domanda, il professionista aveva sottaciuto numerosi precedenti penali a suo carico, successivamente scoperti dal COA di appartenenza, che aveva revocato in autotutela l’iscrizione precedentemente deliberata. Il professionista impugnava quindi al CNF tale ultima delibera, sostenendo che, una volta ottenuta l’iscrizione, la sua revoca potrebbe discendere solo dalla cancellazione dell’Ordine straniero di appartenenza, in thesi escludendosi quindi in capo al COA un qualsiasi potere di accertamento delle regole di condotta deontologica poste a base dell’esercizio della professione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’impugnazione, con sentenza n. 14/2015 qui confermata dalla Corte di Cassazione che ha così rigettato l’istanza di sospensione cautelare della stessa per difetto di fumus boni juris).

    Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 15694 del 27 luglio 2015

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 marzo 2015, n. 15, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 152, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 147, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2014, n. 99, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 20 marzo 2014, n. 44.

  • Consumazione dell’impugnazione al CNF e memorie illustrative

    Le memorie illustrative non possono rivestire altra finalità che quella di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi nel ricorso e non possono, quindi, contenere nuovi motivi di impugnazione o illustrare nuove questioni, a pena di inammissibilità (Nel caso di specie, il ricorrente eccepiva di non essere stato ascoltato nel procedimento innanzi al Consiglio locale esclusivamente con le memorie depositate nel corso del giudizio di impugnazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione, peraltro ritenuta infondata anche nel merito).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Baffa), sentenza del 6 giugno 2015, n. 79

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cass. 4 ottobre 2013, n. 22748; Cass. 30 maggio 2011, n. 11946; Cass. 22 gennaio 2007, n. 1270 e Cass. 23 marzo 2002, n. 4199; Cass. Sez. Un. 25 novembre 2008, n. 28049; Cons. Naz. For. 30 maggio 2007, n. 45 e 13 febbraio 1993, n. 8.

  • Il principio della prevenzione si applica anche ai procedimenti cautelari

    La regola (dettata dall’art. 38, comma 2, del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, ratione temporis applicabile; conforme, peraltro, la nuova disciplina di cui all’art. 51 L. n. 247/2012, e all’art. 4 Reg. CNF n. 2/2012), secondo la quale la competenza a procedere disciplinarmente a carico di avvocati e procuratori appartiene tanto al consiglio dell’ordine che ha la custodia dell’albo in cui il professionista è iscritto quanto al consiglio nella cui giurisdizione è avvenuto il fatto per cui si procede, ed è determinata, volta per volta, dal criterio della prevenzione, si riferisce al procedimento disciplinare nel suo insieme e pertanto, per il suo carattere generale, è applicabile anche alla fase iniziale di tale procedimento relativa all’adozione di una misura cautelare come quella della sospensione dall’esercizio della professione, non integrando deroga al principio generale anzidetto le specifiche disposizioni degli artt. 43 e 44 della stessa legge professionale (Nel caso di specie, il ricorrente aveva ricusato tutti i componenti del proprio COA di appartenenza e aveva poi eccepito l’incompetenza del nuovo COA cui il procedimento era emigrato, ad emanare il provvedimento cautelare a suo carico. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Baffa), sentenza del 6 giugno 2015, n. 79

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione Sez. Un. 1 aprile 1993, n. 3882.

  • Procedimento disciplinare: mancanza del numero legale a seguito di astensione o ricusazione

    Allorquando, a causa delle contemporanea astensione di tutti o della maggioranza dei Consiglieri del COA distrettuale di appartenenza (ovvero per effetto della ritenuta fondatezza dei motivi di ricusazione), venga meno il numero legale per deliberare, la decisione deve essere assunta dal COA costituito presso la sede della Corte di Appello più vicina, alla stregua dell’art. 2 d. lgs.vo C.p.S. 28 maggio 1947, n. 597.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Baffa), sentenza del 6 giugno 2015, n. 79

    NOTA:
    Con riferimento ai CDD, cfr. ora l’art. 9 Reg. CNF n. 2/2014 e la tabella ivi richiamata.
    In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. For. 9 giugno 2008, n. 49 e Cons. Naz. For. 10 novembre 2005, n. 142.

  • Incensurabile in Cassazione l’adeguatezza della sanzione disciplinare inflitta

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale è riservato agli organi disciplinari, cosicché la determinazione della sanzione inflitta all’incolpato dal Consiglio Nazionale Forense non è censurabile in sede di legittimità, salvo il caso di assenza di motivazione.

    Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Bandini), SS.UU, sentenza n. 15429 del 7 luglio 2014

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Nobile), SS.UU, sentenza n. 9032 del 18 aprile 2014, nonché Cass., SU, nn. 326/2003; 1229/2004; 11564/2011; 13791/2012; 9032/2014.

  • Sospensione cautelare: per il “clamor” basta anche una sola notizia di stampa

    Rispetto ad una vicenda che può dar luogo all’adozione di una misura cautelare sospensiva, ciò che rileva è che essa abbia avuto un impatto tale da non restare confinata nel ristretto ambito professionale, ma abbia avuto in concreto un rilevante impatto esterno nell’opinione pubblica, costituendo un evidente vulnus per la stessa funzione sociale della professione, risultando all’uopo irrilevante la circostanza che la notizia sia stata pubblicata “per un’unica volta”, atteso che la risonanza mediatica non deve essere misurata esclusivamente sulla base del numero degli articoli pubblicati sulla vicenda.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Baffa), sentenza del 6 giugno 2015, n. 79

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. For. 15 marzo 2013, n. 46.

  • Caratteristiche e funzioni della sospensione cautelare

    La sospensione cautelare ex art. 43, comma 3°, R.D.L. n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile, ora art. 60 L. n. 247/2012) non ha natura di sanzione, costituendo piuttosto un provvedimento amministrativo a carattere provvisorio, avente natura propriamente discrezionale, svincolato dal procedimento disciplinare (di cui non presuppone la apertura), la cui ratio va individuata nell’esigenza di tutelare e salvaguardare la dignità e il prestigio dell’Ordine forense. La sua adozione, in termini generali, è subordinata a due presupposti: a)la gravità in astratto della condotta, correlata, in particolare, ma non esclusivamente, alle situazioni previste dalla norma richiamata; b) l’insorgenza, in conseguenza e per effetto di quella condotta, di una situazione di allarme nella collettività, per la compromissione della dignità e del decoro della categoria nel suo complesso (cd. strepitus fori). Quanto al primo requisito, l’applicazione della misura cautelare ex art. 43, comma 3°. R.D.L. n. 1578/1933, avendo il suo normale presupposto nella semplice emanazione di un mandato o ordine di comparizione o di accompagnamento, richiede soltanto una valutazione della gravità delle imputazioni mosse al professionista e prescinde quindi dalla valutazione di fondatezza delle stesse, che deve invece formare oggetto del giudizio penale ed eventualmente del successivo giudizio disciplinare; ciò che rileva, dunque, è la gravità in astratto delle imputazioni penali, indipendentemente dalla loro fondatezza, al fine di stabilire se sussiste un’incompatibilità morale, prima che giuridica, con l’esercizio della professione; quanto all’altro requisito (c.d. strepitus fori) esso si sostanzia nello “allarme” che la vicenda penale che giustifica l’adozione della cautela abbia creato, non solo nello stretto ambiente professionale, ma anche e soprattutto nell’ambito più vasto e generale della collettività, di guisa che la conoscenza e diffusione all’esterno della notizia della condotta considerata crei nell’opinione pubblica un “clamore” negativo che si ripercuota sull’intera classe forense, compromettendone il prestigio, il decoro, la credibilità e l’immagine. Il sindacato che il C.N.F è chiamato a svolgere in caso di impugnazione della misura cautelare, stante l’evidenziata natura discrezionale del potere con essa esercitato, è limitato, pacificamente, al controllo di legittimità del provvedimento non potendosi estendere ad un riesame del merito e restando precluso ogni riscontro in ordine all’opportunità della irrogata sospensione; ciò, in buona sostanza, comporta non la totale esclusione del controllo della motivazione, ma la sua sindacabilità nei limiti in cui l’anomalia motivazionale si traduca nell’inesistenza della motivazione stessa, da intendersi non solo come mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, ma anche come motivazione solo apparente e/o perplessa e/o obiettivamente incomprensibile e/o caratterizzata da affermazioni tra loro inconciliabili.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Baffa), sentenza del 6 giugno 2015, n. 79

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cass. Sez. Unite, 23 dicembre 2005, n. 28505: Cass. S.U. 9 aprile 1986, n. 2463 e S.U., 24 marzo 1971, n. 831; S.U. 13 novembre 2012, n. 19711; S.U. 4 luglio 1987, n. 5867; Cons. Naz. For., 4 marzo 2013, n. 24; Cons. Naz. For., 27 dicembre 2012, n. 192; Cons. Naz. For., 19 settembre 2007, n. 104 e Cons. Naz. For., 6 dicembre 2006, n. 137; Cons, Naz. For., 4 marzo 2013, n. 24; Cons. Naz. For., 28 settembre 2011, n. 146 e Cons. Naz. For., 28 dicembre 2007, n. 257.

  • La difesa non giustifica l’offesa: illecito definire controparte “sinistro personaggio”

    La tutela del diritto di difesa e critica, il cui esercizio non può travalicare i limiti della correttezza e del rispetto della funzione, non può tradursi, ai fini dell’applicazione della relativa “scriminante”, in una facoltà di offendere, dovendo in tutti gli atti ed in tutte le condotte processuali rispettarsi il dovere di correttezza, anche attraverso le forme espressive utilizzate (In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento, in luogo della censura irrogata all’incolpato dal consiglio territoriale, la cui decisione è stata quindi riformata in parte qua).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), sentenza del 6 giugno 2015, n. 78

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 02.11.2010, nr. 195.