Autore: admin

  • Il nuovo codice deontologico può applicarsi retroattivamente

    L’indubbia natura afflittiva della sanzione disciplinare induce a ritenere applicabile il principio generale del favor rei, per una primaria esigenza di parità sostanziale, costituzionalmente garantita, tra gli incolpati. Conseguentemente, le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato (art. 65, co. 5, L. n. 247/2012).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Tinelli), sentenza del 18 luglio 2015, n. 112

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Cappabianca), SS.UU, sentenza n. 3023 del 9 febbraio 2015, e, ancor prima dell’entrata in vigore dell’art. 65 L. n. 247/2012, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 18 luglio 2013, n. 113, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 127.

  • L’illecito disciplinare “atipico”

    Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3 c. 3 L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, ove l’illecito non sia stato espressamente previsto (rectius, tipizzato) dalla fonte regolamentare, deve quindi essere ricostruito sulla base della legge (art. 3 c. 3 cit.) e del Codice Deontologico, a mente del quale l’avvocato “deve essere di condotta irreprensibile” (art. 17 c. 1 lett. h). Nel caso di illecito atipico, inoltre, per la determinazione della relativa pena dovrà farsi riferimento ai principi generali ed al tipo di sanzione applicabile in ipotesi che presentino, seppur parzialmente, analogie con il caso specifico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Tinelli), sentenza del 18 luglio 2015, n. 112

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 18 settembre 2015, n. 137.

  • Il termine per la notifica della decisione del COA è ordinatorio

    Il termine di quindici giorni, fissato dall’art. 50 r.d.l. n. 1578/33 (ratione temporis applicabile) per il deposito e la notifica della decisione disciplinare del C.d.O., non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 25 maggio 2015, n. 70

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Tacchini), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 206
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Del Paggio), sentenza del 7 maggio 2013, n. 64
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 16
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MORLINO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BONZO), sentenza del 18 giugno 2010, n. 43
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Piacci), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 15 (riferita al termine quindicinale, stabilito dall’art. 37 vecchia legge professionale con rifermento alla notifica delle decisioni in materia d’iscrizione o cancellazione dall’albo).

  • La sentenza penale di assoluzione “per non aver commesso il fatto” comporta il proscioglimento disciplinare dell’incolpato

    La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata con la formula “per non aver commesso il fatto” comporta l’obbligato proscioglimento dell’incolpato in sede disciplinare per quei medesimi fatti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 25 maggio 2015, n. 70

    NOTA:
    In senso conforme, sebbene riferite alla formula “perché il fatto non sussiste”, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 30 maggio 2014, n. 72, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 16 aprile 2014, n. 61 nonché C.N.F. sent. n. 19/2009 e n. 172/2007.

  • Sanzione disciplinare del praticante e, per il medesimo fatto, successivo rigetto della domanda di iscrizione all’albo: escluso il divieto di ne bis in idem

    Il diniego di iscrizione all’Albo degli avvocati per difetto del requisito soggettivo della condotta specchiatissima ed illibata (ora, irreprensibile) non costituisce una misura afflittiva tale da rendere operante la regola del divieto del “ne bis in idem”, per essere stata una stessa condotta già in precedenza disciplinarmente e penalmente sanzionata, e conseguentemente precludere una nuova ed ulteriore valutazione di quel contegno ai fini del rigetto della domanda di iscrizione all’albo (Nel caso di specie, il ricorrente lamentava l’asserita illegittimità del diniego di iscrizione all’albo degli avvocati sulla base del medesimo fatto – ovvero una condanna in sede penale – che a suo tempo era stato già utilizzato a fini disciplinari per infliggere all’allora praticante la sospensione dall’esercizio professionale per 12 mesi).

    Corte di Cassazione (pres. Salmè, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 25368 del 1 dicembre 2014

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), decisione del 27 giugno 2011, n. 92, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BAFFA), sentenza del 28 dicembre 2009, n. 227,

  • Sospensione cautelare: ante CDD, opera(va) la vecchia disciplina

    In tema di sospensione cautelare, finché l’art. 60 L. n. 247/2012 era ancora privo della sua premessa logico/giuridica, ovverosia la costituzione dei Consigli distrettuali di disciplina (CDD), quali organi competenti ad irrogarla, ha legittimamente trovato (esclusiva) applicazione l’art. 43, co. 3, RdL n. 1578/1933 (Nel caso di specie, il professionista lamentava la mancata applicazione della nuova disciplina in tema di sospensione cautelare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha disatteso la doglianza).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 28 aprile 2015, n. 69

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 13 gennaio 2014, n. 1, nonché Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 10 aprile 2013, n. 28.

  • Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico permanente o continuato

    Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta (Nella specie, trattavasi di ingiustificato trattenimento di somme del cliente).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 28 aprile 2015, n. 68

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 191, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 25 novembre 2014, n. 146, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Allorio), sentenza del 9 ottobre 2014, n. 136, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 6 ottobre 2014, n. 134, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 101, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 7 ottobre 2013, n. 170.

  • La sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale

    La sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale può essere disposta, ex art. 295 c.p.c, in caso di identità dei fatti, nella sola ipotesi in cui sia stata esercitata dal P.M. l’azione penale nei modi di cui all’art. 405 c.p.p. con la formulazione dell’imputazione e la richiesta di rinvio a giudizio. Conseguentemente, non sussistesse alcun obbligo di far luogo alla sospensione del disciplinare nel caso in cui il procedimento penale sia ancora nella fase delle indagini preliminari.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 28 aprile 2015, n. 67

    NOTA:
    In senso conforme, Cass. Civ. 10974/2012. In arg. cfr. pure l’art. 54 L. n. 247/2012.

  • Il patto di quota lite non può derogare al divieto deontologico di richiedere compensi manifestamente sproporzionati

    La proporzione e la ragionevolezza nella pattuizione del compenso rimangono l’essenza comportamentale richiesta all’avvocato, indipendentemente dalle modalità di determinazione del corrispettivo a lui spettante, sicché l’eventuale patto di quota lite non può comunque derogare al divieto deontologico di richiedere compensi manifestamente sproporzionati.

    Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 25012 del 25 novembre 2014

    NOTA:
    In arg. cfr. pure Corte di Cassazione (pres. Petti, rel. Armano), III Sez. Civ., sentenza n. 2169 del 4 febbraio 2016, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Borsacchi), sentenza del 18 marzo 2014, n. 26, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Borsacchi), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 225, nonché Perfetti U. (già vice pres. CNF), Riflessioni a margine del divieto del patto di quota lite, in Riv. Dir. Civ., n. 2/2013, pag. 413 e ss.

  • L’appropriazione indebita di somme incassate per conto del cliente

    L’avvocato è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio cliente delle somme incassate per suo conto ed a fornirgli comunque, senza necessità di particolari inviti e richieste, il rendiconto delle operazioni eseguite in applicazione della obbligazione ricadente sul mandatario, non trovando applicazione il principio della compensazione quando questo sia il frutto di unilaterale appropriazione di somme che egli abbia presso di sé per conto del cliente, quando manchi il consenso di questi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 28 aprile 2015, n. 67

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98.