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  • Il CNF non è parte del giudizio di impugnazione delle proprie sentenze

    Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell’interesse a proporre impugnazione e a contrastare l’impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell’ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio Nazionale Forense, per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha emesso la decisione impugnata (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto anche nei confronti del Consiglio Nazionale Forense).

    Corte di Cassazione (pres. Santacroce, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 12066 del 29 maggio 2014

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Nobile), SS.UU, sentenza n. 9032 del 18 aprile 2014, Cass. S.U. 24-1-2013 n. 1716, Cass. S.U. 16-7-2008 n. 19513, Cass. S.U. 5-7-2006 n. 15289, Cass. S.U. 17-9-2004 n. 18771, Cass. S.U. 6-6- 2003 n. 9075, Cass. S.U. 27-3-2002 n. 4446.

  • La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista

    Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poichè in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tacchini, rel. De Giorgi), sentenza del 14 marzo 2015, n. 59

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 102, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 17 luglio 2014, n. 94.

  • Il procedimento disciplinare non presuppone un esposto ma è attivabile d’ufficio

    Il C.d.O. degli avvocati ha il potere dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare e l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito la mancanza di un esposto disciplinare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tacchini, rel. De Giorgi), sentenza del 14 marzo 2015, n. 59

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 24 novembre 2014, n. 157
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 4;
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Mascherin), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 206;
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 6 giugno 2013, n. 87;
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Morlino), sentenza del 7 maggio 2013, n. 71;
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 178;
    Cons. Naz. Forense 17/02/2008 n. 154, Cons Naz. Forense 04/07/2007 n. 175; Cons. Naz. Forense 03-03-2005, n. 43.

  • CNF: la funzione consultiva non ne compromette la terzietà in sede giurisdizionale

    Non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità la circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale.

    Corte di Cassazione (pres. Miani Canevari, rel. San Giorgio), SS.UU, sentenza n. 12064 del 29 maggio 2014

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 775 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 776 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 777 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Miani Canevari, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 778 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 781 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 782 del 16 gennaio 2014, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 10 novembre 2014, n. 148.

  • Il termine per la notifica della decisione del COA è ordinatorio

    Il termine di quindici giorni, fissato dall’art. 50 r.d.l. n. 1578/33 (ratione temporis applicabile) per il deposito e la notifica della decisione disciplinare del C.d.O., non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tacchini, rel. De Giorgi), sentenza del 14 marzo 2015, n. 59

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Tacchini), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 206
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Del Paggio), sentenza del 7 maggio 2013, n. 64
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 16
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MORLINO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BONZO), sentenza del 18 giugno 2010, n. 43
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Piacci), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 15 (riferita al termine quindicinale, stabilito dall’art. 37 vecchia legge professionale con rifermento alla notifica delle decisioni in materia d’iscrizione o cancellazione dall’albo).

  • In dubio pro reo: il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare

    Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del C.d.O. allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza ma al C.O.A. di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Florio), sentenza del 14 marzo 2015, n. 58

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 11 marzo 2015, n. 17, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Giorgi), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 198, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 2 ottobre 2014, n. 126, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 102, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Mascherin), sentenza del 20 dicembre 2013, n. 211, Cons. Naz. Forense 15-10-2012, n. 134, Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PISANO; Cons. Naz. Forense 29-11-2012, n. 174 Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BORSACCHI; Cons. Naz. Forense 28-12-2012, n. 198 Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MARIANI MARINI. Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 191; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80.

  • Addebito disciplinare e indicazione della norma deontologica violata

    La omessa o errata indicazione della norma specifica violata non è rilevante ai fini della validità dell’incolpazione, e quindi del procedimento, qualora la contestazione disciplinare contenga una adeguata indicazione della condotta oggetto di addebito, tale da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Florio), sentenza del 14 marzo 2015, n. 58

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 3 settembre 2013, n. 155, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2.

  • L’Associazione Forense “Nuova Camera Penale di Messina” chiede parere sul seguente quesito: “se nella nuova formulazione dell’articolo 29 disp.att. c.p.p. introdotto dal d. L.vo n.6/15, in tema di difesa di ufficio , la legittimazione ad organizzare il corso per difensori di ufficio spetti ad una locale Camera Penale Territoriale (Camera penale territoriale, anche autonoma e indipendente ) o alla Camera Penale territoriale aderente all’unione delle camere Penali Italiane.”

    La risposta al quesito deve trarre origine dalla interpretazione dell’articolo 29 disp. att. c.p.p, come novellato, il cui testo, nell’indicare i requisiti per l’iscrizione all’elenco dei difensori disponibili ad assumere difese d’ufficio, recita alla lettera a) del comma 1-bis : “partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dell’Ordine circondariale o da una Camera Penale territoriale o dall’Unione delle Camere Penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale”.
    Il Legislatore in materia di formazione professionale, dovendo individuare i soggetti titolati a svolgere attività formativa ha adottato criteri tali da prevedere per i soggetti non istituzionali una previa verifica di idoneità.
    Ad esempio, la Legge 31-12-2012, n. 247, Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, all’art. 43, disciplinando la materia dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato individua tra gli organizzatori degli eventi formativi, oltre agli Ordini, associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale.
    Con riferimento specifico al settore della formazione professionale continua, inoltre, il Regolamento CNF n. 6/2014, adottato in attuazione dell’art. 11, comma 3, della legge n. 247/12, disciplina nel proprio Titolo IV (artt. 16 ss.) le modalità di accreditamento degli eventi formativi, secondo un sistema articolato in Commissioni territoriali e nella Commissione centrale per l’accreditamento, istituita presso il CNF. L’art. 20 del medesimo Regolamento detta una serie di criteri per l’accreditamento, incentrati sulla rigorosa previa verifica della qualità dei contenuti dell’evento formativo. L’art. 9 del medesimo Regolamento prevede inoltre, con disposizione di carattere generale, che “per l’accreditamento delle attività di formazione continua previste dal presente regolamento i soggetti, pubblici o privati, devono dimostrare di operare in ambito forense o comunque in ambiti attinenti all’esercizio della professione di avvocato ed abbiano maturato esperienze nello svolgimento di attività formative”.
    Si può quindi osservare che, in conformità dei principi vigenti in materia, la normativa individua gli enti idonei alla formazione:
    – previa valutazione di idoneità;
    – nel rispetto della garanzia di libertà e pluralismo.
    Ciò posto può affrontarsi lo specifico compito interpretativo in relazione significato attribuito dal Legislatore alla indicazione soggettiva contenuta nel citato articolo 29 disp. att. c.p.p .
    Se non possono sorgere problemi in relazione agli Ordini e alla dall’Unione delle Camere Penali Italiane diversa è la situazione che si prospetta in relazione alla dicitura “Camera Penale territoriale”.
    Tale locuzione da un punto di vista lessicale e logico individua nella corrente accezione le Camere Penali territoriali che aderiscono all’Unione Nazionale.
    Ciò costituisce per altro un elemento non decisivo desumendosi dallo Statuto stesso dell’UCPI, art.1, la possibile esistenza sul territorio di Camere Penali non aderenti alla stessa.
    Ove però l’articolo 29 disp. att. c.p.p. dovesse interpretarsi come genericamente riferito a qualsivoglia associazione alla sola condizione che abbia adottato questa denominazione i criteri di ordine generale sopra individuati verrebbero entrambi violati.
    In primo luogo sotto il profilo della previa valutazione della idoneità perché nessun vaglio sarebbe ammesso se non quello riferito alla denominazione.
    Sotto il profilo della garanzia di libertà formativa perché verrebbero del tutto irragionevolmente esclusi tutti gli altri soggetti associativi o commerciali che ritenessero di offrire formazione specifica.
    L’interpretazione logica della norma, che pure può sollevare legittimi dubbi, alla luce dei principi che regolano la materia porta a ritenere che l’indispensabile valutazione compiuta in merito alla idoneità sia stata fatta dal Legislatore apprezzando e valutando il ruolo fino ad oggi svolto dall’UCPI anche alla luce dei contenuti del suo Statuto e della regolamentazione ad essa interna relativa alla materia trattata.
    Ne discende che, secondo il Legislatore, solo quelle associazioni territoriali denominate “Camera Penale” aderenti all’Unione, ai sensi dell’articolo 1 dello Statuto della stessa, assicurano in via presuntiva la sussistenza di requisiti di idoneità essendosi uniformate a detto Statuto per quanto concerne “gli scopi e i principi informatori”.
    L’UCPI e le Camere Penali ad essa aderenti sono dotate, tra l’altro, di un Regolamento che disciplina l’attività formativa al quale può farsi agevole riferimento al fine di valutarne l’idoneità ai fini di interesse.
    In tal senso è da intendersi la scelta del Legislatore che ha così voluto specificamente identificare i soggetti idonei a tenere i corsi in materia di difese di ufficio.
    Detta scelta legislativa importa che, allo stato, non vi siano altri soggetti legittimati. A rafforzare tale già evidente conclusione si può richiamare la previsione statutaria dell’UCPI che esclude la possibilità di adesione all’Unione, nella stessa realtà territoriale, di più di una Camera Penale.
    I dubbi che possono sorgere in relazione al rispetto della garanzia di libertà formativa non possono essere superati in sede interpretativa in assenza della previsione di espliciti criteri alternativi, di competenza e di merito, per la individuazione di eventuali soggetti ulteriori rispetto a quelli indicati.
    Il quesito proposto è pertanto da risolversi nei seguenti termini.
    Il riferimento alla “Camera penale territoriale” contenuto nell’articolo 29 disp. att. c.p.p. come novellato dal d.L.vo n. 6/15 è da intendersi nella volontà del Legislatore come riferito esclusivamente alle Camere Penali Territoriali aderenti all’Unione Camere Penali Italiane.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 24 giugno 2015, n. 57

    Quesito n. 49, Associazione Forense Nuova Camera Penale di Messina

  • Il COA di Firenze chiede di sapere se: 1. Il Praticante iscritto nel relativo Registro, una volta completati i 6 mesi di pratica, e volendo, successivamente, sostituire i restanti 12 mesi con il diploma delle SSPL o con il tirocinio presso gli Uffici Giudiziari possa cancellarsi da Registro oppure se debba rimanere iscritto sino al rilascio del certificato di compiuta pratica; 2. se si deve procedere alla cancellazione d’ufficio del Praticante dal relativo Registro, una volta rilasciato il certificato di compiuta pratica ed il Praticante non sia abilitato al patrocinio sostitutivo (art. 17, comma 10 lett. b); 3. se gli effetti della cancellazione di cui all’art. 17, comma 11 lett. B comportano anche la cancellazione automatica dal Registro dei Praticanti, oltre che dall’Elenco degli abilitati a questo allegato, senza osservare la procedura prevista dai commi 12, 13 e 14.

    1. Si ritiene che il praticante debba rimanere iscritto nel registro, mantenendo il COA il potere di vigilanza sulla proficuità dello svolgimento della pratica, ed il potere disciplinare.
    2. L’art. 17, comma 10 prevede la cancellazione dal registro dei praticanti e dall’elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, nei seguenti casi:
    a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi. L’interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione
    b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica. L’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo.
    La norma si riferisce al patrocinio sostitutivo quinquennale (introdotto dall’art. 41, comma 12, della L. n. 247/2012) istituto non ancora in vigore.
    La disposizione (art. 17, c. 10, lett. b) non è pertanto ad oggi applicabile e la decorrenza e l’effettività della compiuta pratica vanno verificate in conformità alle disposizioni contenute del D.P.R. n. 101/1990. Si ritiene tuttavia che allorché la norma entrerà in vigore, permanga il diritto del praticante a rimanere iscritto nel Registro per tutto il tempo in cui poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo.
    3. La norma di cui all’art. 17, comma 11 lett. b regola esclusivamente la decorrenza degli effetti della delibera di cancellazione. Il procedimento di cancellazione, è invece regolato dal precedente comma 10, che richiama espressamente i successivi commi 12, 13 e 14, e che trova pertanto applicazione anche nella ipotesi in esame.

    Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere 24 giugno 2015, n. 61

    Quesito n. 60, COA di Firenze

  • Il COA di Pistoia chiede di sapere se un praticante avvocato iscritto dal 19.10.2011 e cancellato a domanda in data 18.12.2014 a seguito del rilascio del certificato di compiuta pratica, possa essere reiscritto e possa contestualmente richiedere e ottenere l’abilitazione al patrocinio. Si chiede di sapere, altresì, quale sia la disciplina applicabile all’abilitazione al patrocinio eventualmente concessa.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    Quanto alla possibilità di reiscrizione con abilitazione al patrocinio, la Commissione richiama il proprio parere n. 111 del 2014, che per maggiore comodità si trascrive qui di seguito:

    Parere 10 dicembre 2014, n. 111
    Quesito n. 443, COA di Avezzano, Rel. Cons. Salazar

    Il COA di Avezzano chiede di sapere se un laureato in giurisprudenza, già iscritto per 9 anni (dall’11.4.2005 al 9.7.2014) al registro dei praticanti e cancellato a domanda in quest’ultima data, possa essere nuovamente iscritto e se, dopo un anno, possa ottenere l’abilitazione al patrocinio sostitutivo.
    La risposta è nei seguenti termini:
    Il praticante non abilitato cancellato a domanda dal registro ha diritto di esservi nuovamente iscritto se in possesso dei requisiti di legge.
    Il praticante reiscritto non può tuttavia ottenere l’abilitazione al patrocinio sostitutivo se è comunque decorso, dalla prima iscrizione, il periodo massimo di durata legale di detta abilitazione. Detto periodo, anche se l’abilitazione non è stata a suo tempo richiesta dall’interessato, deve computarsi a partire dal primo giorno del secondo anno della originaria iscrizione al registro dei praticanti (cfr. CNF, sent. n. 92/2013; n. 106/2008; n. 154/2007; nonché i pareri nn. 9 e 38 di questa Commissione).

    Con riferimento al secondo quesito (disciplina applicabile all’abilitazione al patrocinio), questa Commissione ha già chiarito, da ultimo con il proprio parere n. 110/2014, che della nuova disciplina del tirocinio di cui alla legge n. 247/12 potrà farsi applicazione solo a partire dall’entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del Titolo IV della suddetta legge n. 247/12. Ne consegue che, fino a tale data, l’abilitazione del praticante al patrocinio resta disciplinata dall’art. 8 del D.P.R. n. 101/90.

    Consiglio nazionale forense (Caia), parere 24 giugno 2015, n. 60

    Quesito n. 55, COA di Pistoia