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  • Il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Messina chiede di sapere se, “ai fini del calcolo del numero dei componenti del Collegio dei Revisori, debba tenersi conto dei soli iscritti all’Albo degli Avvocati, o vadano compresi anche gli iscritti al Registro Praticanti. Interpretazione, quest’ultima, che viene fatta in applicazione analogica di quanto previsto dall’art. 3, n. 1,del regolamento n. 2/14, che fissa le regole per il funzionamento e la distribuzione dei costi dei Consigli Distrettuali di Disciplina”.

    Come è noto, il comma 4 dell’art. 31 L.P. affida al Collegio dei Revisori la verifica della regolare gestione patrimoniale dell’Ordine da parte del COA, dovendo riferire al riguardo all’assemblea di approvazione del bilancio, mentre il precedente comma 2 prevede che “Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è svolta da un revisore unico.”.
    L’art. 27, a sua volta, stabilisce che l’assemblea dell’Ordine “è costituita dagli avvocati iscritti all’albo ed agli elenchi speciali”. L’art. 29, comma 1, lett. a), attribuisce poi al Consiglio il compito di provvedere alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri, mentre con la seguente lett. f) lo onera della vigilanza sulla condotta degli iscritti.
    Posto quanto sopra e considerato che i praticanti vengono iscritti nel Registro previsto dall’art. 41, comma 2, della L.P., non v’è dubbio che, rientrando essi nel novero degli iscritti menzionati dal succitato art. 27, dovrà tenersi conto del loro numero nel calcolo degli iscritti funzionale alla nomina od alle nomine di cui all’art. 31 L.P..
    Seppur il quesito non ne contempli il riferimento, non può infine trascurarsi, per compiutezza di disamina della tematica posta dal COA richiedente, un’ulteriore figura di riferimento nella presente fattispecie, ovvero quella dell’avvocato stabilito che, ai sensi dell’art. 6, D. Lgs. n. 96/2001, viene iscritto nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati. Al riguardo, la Commissione osserva, da un lato, che l’avvocato stabilito è tale in quanto preliminarmente iscritto all’organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, comma 2, anzidetto), mentre dall’altro, ai sensi del successivo comma 9, all’atto dell’iscrizione acquista il diritto di elettorato attivo laddove si è stabilito. Da ciò consegue che egli è equiparato all’iscritto che ha titolo per partecipare all’assemblea dell’Ordine che custodisce l’Albo nella cui sezione speciale è stato, per l’appunto, iscritto e che, quindi, dev’essere considerato tale anche ai sensi del calcolo previsto dall’art. 31 L.P., con il solo onere in capo al COA di verificare che egli non sia contestualmente annoverato anche nel Registro dei praticanti.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 21 ottobre 2015, n. 106

    Quesito n. 93, COA di Messina

  • Il COA di Roma chiede parere sulla competenza attuale del Consiglio dell’Ordine in materia deontologica.

    La competenza degli Ordini territoriali in materia deontologica è desumibile, indirettamente, dall’art. 29, comma 1, lett. f) ed h) della legge n. 247/12. La relativa materia rientra pertanto nella loro competenza entro i limiti fissati dalla legge.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 21 ottobre 2015, n. 103

    Quesito n. 90, COA Roma

  • Mediatore e avvocato: incompatibilità e conflitto di interesse

    L’art. 14 bis d.m. n. 180/2010(*) è illegittimo per eccesso di potere.

    Tar Lazio, Sez. I (pres. Volpe, rel. Correale), sentenza n. 3989 del 1° aprile 2016
    (verifica eventuale appello)

    (*) “Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all’organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali. Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile. Chi ha svolto l’incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali”.

  • Il CNF non è parte del giudizio di impugnazione delle proprie sentenze

    Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell’interesse a proporre impugnazione e a contrastare l’impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell’ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio Nazionale Forense, per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha 56 RDL n. emesso la decisione impugnata (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del Consiglio Nazionale Forense).

    Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Nobile), SS.UU, sentenza n. 9032 del 18 aprile 2014

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cass. S.U. 24-1-2013 n. 1716, Cass. S.U. 16-7-2008 n. 19513, Cass. S.U. 5-7-2006 n. 15289, Cass. S.U. 17-9-2004 n. 18771, Cass. S.U. 6-6- 2003 n. 9075, Cass. S.U. 27-3-2002 n. 4446.

  • Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito

    L’attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell’istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Damascelli), sentenza del 12 marzo 2015, n. 27

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Del Paggio), sentenza del 24 novembre 2014, n. 162, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Salazar) 20 aprile 2012, n. 68.

  • La mancata risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del COA

    Non costituisce (più) illecito disciplinare sanzionato dal secondo capoverso dell’art. 24 cod. prev.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo → (ora art. 71 cdfArt. 71 cdf – Dovere di collaborazioneL’avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l’attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi al…Leggi il testo completo →) la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio dell’Ordine di chiarimenti, notizie, o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Damascelli), sentenza del 12 marzo 2015, n. 27

    NOTA:
    In senso conforme, oltre a Cass. S.U. 28.2.2011 n. 4773 e Cass. S.U. 30.12.2011 n. 30173:
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 216
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 5 giugno 2014, n. 79
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 228
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Borsacchi), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 192
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 30 settembre 2013, n. 164
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 2 settembre 2013, n. 145
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 2 settembre 2013, n. 144
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Berruti), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Tacchini), sentenza del 20 aprile 2012, n. 71
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, pel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Merli), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 166.

  • Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico permanente o continuato

    Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta (Nella specie, trattavasi di omesso rimborso di un finanziamento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Damascelli), sentenza del 12 marzo 2015, n. 27

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 191, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 25 novembre 2014, n. 146, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Allorio), sentenza del 9 ottobre 2014, n. 136, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 6 ottobre 2014, n. 134, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 101, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 7 ottobre 2013, n. 170.

  • La mancata comunicazione del procedimento all’incolpato e al Pubblico Ministero prima dell’atto di citazione

    Qualora il Consiglio dell’Ordine proceda a raccogliere informazioni e documentazione ai sensi dell’art. 47 r.d. 37/1934, la mancata comunicazione del procedimento all’incolpato e al Pubblico Ministero prima dell’atto di citazione di cui al successivo art. 48 non comporta alcuna sanzione di nullità.

    Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Cappabianca), SS.UU, sentenza n. 2355 del 9 febbraio 2015

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cass., ss. uu., 20843/07, 5072/05, 1988/98.

  • L’audizione dell’incolpato sottoposto a custodia cautelare o agli arresti domiciliari

    L’obbligo di audizione dell’incolpato, imprescindibilmente fissato dalla legge, può essere assolto anche in modo diverso da quello della convocazione presso il C.O.A: ad esempio l’accesso di Consiglieri, a ciò delegati, al domicilio od al carcere previa, ovviamente, autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente (Nel caso di specie, il professionista veniva sottoposto a custodia cautelare e quindi sospeso cautelarmente dall’Ordine di appartenenza, che nello stesso provvedimento di sospensione giustificava la mancata audizione e convocazione dell’incolpato adducendone l’impossibilità. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto l’impugnazione del provvedimento cautelare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 6 giugno 2015, n. 75

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tacchini, rel. Picchioni), sentenza del 10 giugno 2014, n. 89.

  • L’instaurazione del contraddittorio non impone l’audizione effettiva dell’incolpato

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il provvedimento di sospensione cautelare può essere adottato quando il professionista sia stato invitato a comparire e non si sia presentato senza addurre un assoluto impedimento, poiché l’art. 43 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 non richiede che il professionista sia stato effettivamente sentito, se non altro perché potrebbe volontariamente rifiutare l’audizione, ma che lo stesso sia stato posto in condizione di esserlo e non sia stato nell’impossibilità di presentarsi, né impone l’audizione a domicilio, essendo analogicamente applicabile l’art. 420 ter cod. proc. pen., secondo il quale la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall’imputato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione prodotta.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 6 giugno 2015, n. 75

    NOTA:
    In senso conforme, Cassazione Civile, sez. Unite, 20 luglio 2012, n. 12608- Pres. PREDEN Roberto- Est. AMATUCCI Alfonso- P.M. CENICCOLA Raffaele.