Autore: admin

  • La difesa non giustifica l’offesa: illecito ridicolizzare la tesi altrui

    Nel conflitto tra diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo e insindacabile e il diritto della controparte al decoro e all’onore prevale il primo salvo l’ipotesi in cui le espressioni offensive siano gratuite, ossia non abbiano relazione con l’esercizio del diritto di difesa e siano oggettivamente ingiuriose; pertanto non commette illecito disciplinare l’avvocato che, in un atto del giudizio, usi espressioni forti per effettuare valutazioni generali attinenti alla materia del contendere e a scopo difensivo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza del 6 giugno 2015, n. 74

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETIZIOL), sentenza del 6 giugno 2002, n. 81.

  • L’accusa non comprovata ed eccedente il diritto-dovere di difesa

    Benché l’avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probità e lealtà, i quali non consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignità della professione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza del 6 giugno 2015, n. 74

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 2 settembre 2013, n. 150.

  • Sospensione cautelare e attualità dello strepitus fori

    La sospensione cautelare di un avvocato dall’attività professionale si legittima quando essa sia motivata non solo con riferimento alla gravità delle imputazioni penali elevate a carico del professionista (pur dovendosi prescindere da ogni giudizio sulla loro fondatezza) ma anche con riguardo allo “strepitus fori” -da accertarsi in concreto, ad esempio sulla base di articoli di stampa apparsi sui quotidiani che abbia le caratteristiche dell’attualità. In particolare, lo “strepitus fori” legittima la sospensione cautelare anche nell’ipotesi di un lungo lasso di tempo trascorso tra la commissione dei fatti penalmente rilevanti e l’adozione della misura cautelare in sede disciplinare, ovvero nell’ipotesi di procedimento disciplinare avviato da tempo, giacchè, ai fini dell’irrogazione della misura, quel che rileva è proprio l’attualità dello “strepitus fori”, anche se verificatasi dopo molto tempo dall’accadimento dei fatti e/o dall’inizio del procedimento disciplinare. Deve pertanto a fortiori escludersi che possa valere a sostenere la sospensione in parola uno “strepitus fori” non concreto ed attuale ma solo “ragionevolmente” previsto ovvero solo astrattamente collegato all’esistenza del processo penale o di una particolare fase di esso.

    Corte di Cassazione (pres. Salmè, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 3184 del 9 febbraio 2015

  • Corrispondenza tra addebito contestato e pronuncia disciplinare: il divieto di decisioni a sorpresa

    L’eventuale difformità tra contestato e pronunziato si verifica solo nelle ipotesi di così detta “decisione a sorpresa”, ovvero allorchè la sussistenza della violazione deontologica venga riconosciuta per fatto diverso da quello di cui alla contestazione e, dunque, la modificazione vada al di là della semplice diversa qualificazione giuridica di un medesimo fatto, ditalché la condotta oggetto della pronuncia non possa in alcun modo considerarsi rientrante nell’originaria contestazione (Nel caso di specie, il professionista veniva sanzionata anche in forza di una violazione che non era gli stata contestata. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso in parte qua)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza del 6 giugno 2015, n. 74

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 23 luglio 2013, n. 138, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Morlino), sentenza del 7 maggio 2013, n. 71.

  • La “nuova” sospensione cautelare: differenze con la previgente disciplina

    La sospensione cautelare delineata dall’art. 60 della legge 247/2012 è profondamente diversa da quella disciplinata dall’art. 43, comma 3, R.D.L. 1578/1933: mentre quest’ultima era una misura atipica, da utilizzare anche in casi diversi dal quelli previsti dalla legge (sottoposizione a misura di prevenzione della sorveglianza speciale, emissione di mandato, o di ordine di comparizione, o accompagnamento), allorquando il comportamento dell’interessato avesse generato strepitus compromettendo l’immagine dell’avvocatura, la nuova sospensione ex art. 60 tipizza le ipotesi che la legittimano, escludendo la sussistenza di un potere discrezionale di applicazione al di fuori dei casi ivi contemplati. Inoltre, la sospensione cautelare di cui all’art. 43, comma 3, era sine die, laddove quella prevista dall’art. 60 prevede espressamente il limite massimo di un anno, nonché – a carattere totalmente innovativo – l’inefficacia della sospensione ove nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione non venga adottato il provvedimento sanzionatorio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Gaziano), sentenza del 6 giugno 2015, n. 73

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 28 aprile 2015, n. 69; Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 6 giugno 2015, n. 75, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Piacci), sentenza del 14 marzo 2015, n. 49.

  • Avvocati stabiliti: la dichiarazione di intesa con altro avvocato del libero foro

    Fatta eccezione per l’attività stragiudiziale (art. 10 D.Lgs. n. 96/2001), l’avvocato stabilito deve agire di intesa con un avvocato del libero foro (art. 8 D.Lgs. n. 96/2001): in particolare, tale intesa deve risultare “da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all’autorità procedente” (art. 8 cit.), e non deve essere depositata presso il COA né essere allegata in via preventiva alla domanda di iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo, giacché l’obbligo di esercitare la professione di intesa con un avvocato italiano implica che “non vi possa essere un affiancamento in via generale ad un avvocato abilitato ma che tale integrazione di poteri debba essere fornita per ogni singola procedura”. In altri termini, non è ammesso un atto di intesa preventiva, a carattere generale ed indifferenziato, poiché esso comporterebbe di fatto per l’avvocato stabilito (ed affiancato) una piena abilitazione sottraendolo al controllo dell’avvocato “affiancante” il quale non potrà, quindi, essere indicato in una dichiarazione d’intesa che non sia specificamente riferita alla singola controversia trattata.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 25 maggio 2015, n. 72

  • Sospensione cautelare e sospensione-sanzione

    L’istituto della sospensione cautelare -a differenza della sospensione sanzione (o pena disciplinare), pur configurata nelle norme del R.D.L. del 1933- trova le sue ragioni nella esigenza di elidere lo “strepitus fori” che può conseguire alla contestazione di un reato a carico del professionista ed assegna al Consiglio dell’Ordine locale il potere di valutarne l’opportunità, in un’ottica di concreta valutazione dello “strepitus fori” e di bilanciamento tra le ragioni di tutela della immagine di integrità morale della categoria e le ragioni del professionista.

    Corte di Cassazione (pres. Salmè, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 3184 del 9 febbraio 2015

  • Avvocati stabiliti: escluso il controllo sull’esercizio professionale effettivo, effettuata dal COA durante il triennio di stabilimento

    In tema di iscrizione degli avvocati stabiliti nella Sezione Speciale dell’Albo, la prova dell’esercizio professionale effettivo può essere richiesta dal COA iscrivente solo una volta maturati i tre anni di iscrizione in qualità di avvocato stabilito, in sede di richiesta di integrazione del professionista nell’albo ordinario, ai fini della dispensa dalla prova attitudinale, mentre durante il triennio di stabilimento il COA potrà verificare unicamente il permanere dei requisiti per l’iscrizione nella Sezione speciale, quindi escluse altre e diverse circostanze, come quelle relative alle modalità di svolgimento dell’attività professionale, le quali potranno essere verificate e valutate unicamente al termine del triennio ed ai fini della decisione sulla successiva domanda d’integrazione nell’Albo degli Avvocati, dovendosi escludere che le stesse circostanze possano dar luogo alla revoca dell’iscrizione, permanendo in ogni caso, in presenza dei requisiti di legge, il diritto dell’Avvocato proveniente da Paese membro dell’Unione Europea a rimanere iscritto nella sezione speciale dell’Albo. (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha disapplicato il Regolamento del COA appellato, il quale prevedeva che rientrerebbe tra i compiti del Consiglio «verificare il regolare ed effettivo esercizio dell’attività professionale con il proprio Avvocato d’intesa e nel distretto di competenza» ivi altresì affermandosi che la verifica dell’esercizio effettivo e regolare della professione avverrebbe ai fini della sua integrazione nell’albo ordinario, al termine del triennio, ovvero anche prima in presenza dei requisiti previsti dalla legge, qualora l’interessato proponga domanda di dispensa dalla prova attitudinale, ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 96/2001).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 25 maggio 2015, n. 72

  • Iscrizione degli avvocati stabiliti nella Sezione Speciale dell’Albo: l’eventuale regolamento del COA non può imporre requisiti ultronei

    In materia di iscrizione degli avvocati stabiliti nella Sezione Speciale dell’Albo, il titolo unico e sufficiente è costituito esclusivamente dal certificato di iscrizione all’Albo del Paese di provenienza e la permanenza di tale iscrizione è unica condizione rilevabile al fine del mantenimento dell’iscrizione nel paese di stabilimento. Pertanto la facoltà di verifica in capo al COA deve ritenersi limitata al controllo della permanenza di tale iscrizione. Diverse attività di verifica, come quelle disposte sulla base di un proprio specifico “regolamento” devono essere escluse in quanto si tratterebbe di attività di verifica non funzionali all’esercizio immediato di un potere che il COA potrà esercitare solo in sede di decisione sulla domanda di integrazione dell’Avvocato stabilito nell’Albo ordinario, secondo quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del D. Lgs. n. 96/2001.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 25 maggio 2015, n. 72

  • Cancellazione dell’avvocato stabilito e tutela del contraddittorio

    La decisione di revoca dell’iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti è illegittima ove il COA la deliberi senza prima invitare l’iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento della raccomandata stessa (art. 17, co. 12, L. 247/2012) (Nel caso di specie, la convocazione in audizione era stata effettuata al solo fine di acquisire elementi in ordine all’attività professionale senza contestargli alcuna circostanza o violazione che potesse comportare la sua cancellazione dall’Albo, successivamente procedendo alle relative valutazioni e alla conseguente revoca dell’iscrizione, senza alcun contraddittorio e quindi con lesione del suo diritto di difesa).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 25 maggio 2015, n. 72