La prestazione dell’avvocato può anche essere gratuita, ma si presume onerosa. Conseguentemente, per esigere il pagamento, il professionista deve provare l’incarico e l’adempimento dell’obbligazione assunta, ma non anche la pattuizione di un corrispettivo, sia pure non determinato nel suo ammontare, mentre il committente ha l’onere di provare l’eventuale accordo sulla gratuità della prestazione. Tali principi operano anche quando l’attività viene svolta a favore di un collega.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 392 del 22 dicembre 2025