Ai sensi dell’art. 27 CDFArt. 27 cdf – Doveri di informazioneL’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le i…Leggi il testo completo →, l’avvocato è tenuto a fornire, al momento del conferimento del mandato e in tutto il corso dello svolgimento, informazioni chiare, esaustive e intellegibili anche dal cliente privo di conoscenze tecniche, che va avvertito altresì della necessità del compimento di atti necessari ad evitare effetti pregiudizievoli; a tal fine non è tuttavia necessaria un’informativa scritta, forma prevista esclusivamente per l’informazione sul costo prevedibile della prestazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 166 del 22 aprile 2026