L’utilizzo di espressioni sconvenienti o offensive integra l’illecito deontologico di cui all’art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo → indipendente dalla veridicità dei fatti cui tali espressioni si riferiscono, né è esclusa dalla provocazione altrui o dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, circostanze che possono rilevare ai soli fini della determinazione del trattamento sanzionatorio.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 48 del 20 febbraio 2026