L’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, sicché la rinuncia all’esposto da parte dei soggetti esponenti così come l’eventuale dichiarazione delle parti di essere pervenute ad una risoluzione bonaria della controversia non condiziona né implica l’estinzione o l’interruzione del procedimento. Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 28 dicembre 2013, n. 214