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  • Procedimento disciplinare: la valutazione del COA sull’ammissione delle istanze istruttorie dell’incolpato

    Il Giudice della Deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, sicché non determina nullità della decisione l’omessa audizione dei testi indicati dall’incolpato, quando risulti che il Consiglio abbia ritenuto le testimonianze insufficienti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 14 aprile 2016, n. 78

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 19 luglio 2013, n. 116, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 6 giugno 2013, n. 90, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 27 maggio 2013, n. 85, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mariani Marini), sentenza del 13 marzo 2013, n. 25; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 13, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PIACCI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 129.

  • La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove

    Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove dedotte, sicché -conformemente al suddetto principio del libero convincimento del Giudice- deve ritenersi legittimo il comportamento del Consiglio locale che abbia basato la propria decisione sui riferimenti dei redattori dell’esposto che ebbe a dare origine al procedimento, specie laddove essi siano pienamente coerenti con le risultanze documentali acquisite al procedimento.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 14 aprile 2016, n. 78

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 24 settembre 2015, n. 147, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 141, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 122, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tacchini, rel. De Giorgi), sentenza del 14 marzo 2015, n. 59.

  • Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico permanente o continuato

    Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta (Nel caso di specie trattavasi di illecito omissivo).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 14 aprile 2016, n. 78

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Esposito), sentenza del 7 marzo 2016, n. 39, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 2 ottobre 2014, n. 132, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 101, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 7 ottobre 2013, n. 170.

  • Procedimento disciplinare: impedimento a comparire all’udienza e differimento della stessa

    L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto il differimento dell’udienza producendo un certificato medico che gli prescriveva tre giorni di riposo).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 14 aprile 2016, n. 78

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 8 aprile 2016, n. 56, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Merli), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 257, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Berruti), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 208, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 205.

  • Il termine per il deposito e la notifica della decisione del COA è ordinatorio

    Il termine quindicinale per il deposito e la notifica della deliberazione, stabilito dagli artt. 37 e 50 R.D.L. n. 1578/33 (ratione temporis applicabili), il quale decorre non già dalla data della deliberazione, ma da quella del deposito del provvedimento stesso, è un termine ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 14 aprile 2016, n. 78

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 23 marzo 2016, n. 52, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Broccardo), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 13, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 12, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 11, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 26 gennaio 2016, n. 4, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 190.

  • Abolizione della sanzione disciplinare della cancellazione e principio del favor rei

    L’indubbia natura afflittiva della sanzione disciplinare induce a ritenere applicabile il principio generale del favor rei, per una primaria esigenza di parità sostanziale, costituzionalmente garantita, tra gli incolpati. Conseguentemente, in vigenza dell’attuale sistema ordinamentale (art. 65 L. n. 247/2012) deve ritenersi ormai superato il contrario orientamento giurisprudenziale del “tempus regit actum”, secondo cui all’illecito disciplinare dovrebbe applicarsi la sanzione vigente al momento in cui l’illecito stesso è commesso anziché quella, successiva, più favorevole all’incolpato (Nel caso di specie, il professionista veniva condannato dal Consiglio territoriale alla sanzione disciplinare della cancellazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per la durata di anni uno).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 70

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Broccardo), sentenza del 20 febbraio 2016, n. 18, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Broccardo), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 13, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 262, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 180, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 23 luglio 2015, n. 123, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Tinelli), sentenza del 18 luglio 2015, n. 112.

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

    La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 70

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 7 marzo 2016, n. 41, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 7 marzo 2016, n. 28, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 20 febbraio 2016, n. 21, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Iacona), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 270, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 244, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 11 novembre 2015, n. 165, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 151.

  • L’irrilevanza dell’accertamento in fatto del processo penale esclude l’obbligo di sospensione del procedimento disciplinare

    La sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale è superflua ove, sotto il profilo dell’accertamento del fatto, in nessun modo il giudizio disciplinare dipenda dall’esito del procedimento penale e manchi, appunto, la necessaria pregiudizialità (Nel caso di specie, l’incolpato aveva ammesso i fatti oggetto di contestazione disciplinare e sotto indagine penale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 70

    NOTA:
    V. ora l’art. 54 L. n. 247/2012.
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Merli), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 234, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 119, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 195.

  • La sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale

    La sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale può essere disposta, ex art. 295 c.p.c, in caso di identità dei fatti, nella sola ipotesi in cui sia stata esercitata dal P.M. l’azione penale nei modi di cui all’art. 405 c.p.p. con la formulazione dell’imputazione e la richiesta di rinvio a giudizio. Conseguentemente, non sussiste alcun obbligo di far luogo alla sospensione del disciplinare nel caso in cui il procedimento penale sia ancora nella fase delle indagini preliminari.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 70

    NOTA:
    V. ora l’art. 54 L. n. 247/2012.
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 24 settembre 2015, n. 143, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 16 luglio 2015, n. 96, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 16 luglio 2015, n. 98, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 28 aprile 2015, n. 67, nonché Cass. Civ. 10974/2012.

  • La rimessione in termini opera anche nel procedimento disciplinare

    L’istituto della rimessione in termini (art. 153 co. 2 cpc, già art. 184 bis cpc) ha una connotazione di carattere generale e, come tale, trova in astratto applicazione anche nella fase di gravame dinanzi al CNF, ricorrendone i presupposti, ovvero una causa di forza maggiore o caso fortuito, giacché il concetto di non imputabilità deve presentare il carattere dell’assolutezza, non essendo sufficiente la prova di una impossibilità relativa, quale potrebbe essere la semplice difficoltà dell’adempimento o il ricorrere di un equivoco, evitabile con l’ordinaria diligenza (Nel caso di specie, l’incolpato aveva tardivamente proposto appello al CNF, adducendo un disguido postale. In applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato dichiarato inammissibile).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 69

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense, pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin, sentenza del 23 luglio 2015, n. 125, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 26 settembre 2014, n. 106, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Del Paggio), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 14, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 27 febbraio 2013, n. 20. In sede di legittimità cfr. in senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Nappi), SS.UU, sentenza n. 24739 del 5 dicembre 2016.