Autore: admin

  • Patrocinio a spese dello Stato: illecito utilizzare la delibera di ammissione per azioni diverse da quella autorizzata

    La delibera di ammissione al patrocinio per i non abbienti (ex art. 78 DPR 115/2002) non comporta l’autorizzazione ad una pluralità di giudizi diversi ma solo a quello specifico indicato, nei suoi gradi ed articolazioni (Nel caso di specie, il professionista aveva utilizzato la medesima delibera di ammissione al patrocinio in tre diversi ricorsi per decreto ingiuntivo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 10 maggio 2016, n. 127

  • L’eccezione di asserita irregolare composizione del Consiglio territoriale deve essere sollevata tempestivamente

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la censura di irregolare composizione del Consiglio territoriale, se non dedotta nel corso di tale procedimento, non può essere prospettata come motivo di impugnazione del procedimento disciplinare al Consiglio Nazionale Forense né, a maggior ragione, per la prima volta nel ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione contro la decisione dello stesso Consiglio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 10 maggio 2016, n. 127

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Berruti), sentenza del 2 maggio 2016, n. 93, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Borsacchi), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 225.
    Nello stesso senso, in sede di legittimità, Corte di Cassazione (pres. Piccininni, rel. Virgilio), SS.UU, sentenza n. 15287 del 25 luglio 2016.

  • L’archiviazione dell’esposto non preclude una successiva iniziativa disciplinare

    Il provvedimento di archiviazione di un esposto, con il quale il Consiglio territoriale deliberi di non esercitare l’azione disciplinare, è privo del carattere della decisorietà e della definitività, non precludendo, quindi, alcuna successiva iniziativa funzionale all’avvio del procedimento disciplinare, giacché l’ente territoriale svolge un’attività di natura prettamente amministrativa, mentre il divieto di bis in idem è tipicamente riconducibile alla sola area dell’esercizio della giurisdizione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 10 maggio 2016, n. 127

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni), sentenza del 23 gennaio 2017, n. 5, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 253, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 251, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 16 aprile 2014, n. 51.

  • La revoca in autotutela del provvedimento impugnato (con rinuncia all’impugnazione)

    La revoca in autotutela del provvedimento impugnato (nella specie, sospensione cautelare), con rinuncia alla relativa impugnazione, comporta la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del procedimento.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 10 maggio 2016, n. 124

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 8 aprile 2016, n. 67, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 8 aprile 2016, n. 64, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Broccardo), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 6, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 252.
    Sulla necessità della rinuncia all’impugnazione da parte del ricorrente, non bastando di per sè sola la revoca del provvedimento impugnato, cfr., tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 187, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 185, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 184.

  • La valutazione del requisito della condotta irreprensibile a seguito di condanna penale

    La valutazione della condotta irreprensibile (già “specchiatissima ed illibata”) – requisito imprescindibile per l’iscrizione o reiscrizione nell’albo – riguarda l’idoneità del soggetto a svolgere sotto il profilo morale la professione forense; in particolare, nel caso della reiscrizione a seguito di cancellazione per condotte di rilievo penale, detta indagine deve estrinsecarsi in maniera ancora più scrupolosa e non può limitarsi al mero decorso del tempo dalla cancellazione stessa, essendo necessaria la prova dell’effettivo recupero (riacquisto), da parte dell’interessato, della dignità e probità proprie della professione forense (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso del Procuratore Generale della Repubblica di Palermo avverso la deliberazione con la quale il Consiglio dell’Ordine aveva disposto la reiscrizione di soggetto a suo tempo cancellato dall’albo a seguito di condanna penale, sulla sola base del tempo intercorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Berruti), sentenza del 10 maggio 2016, n. 122

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 187, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bassu), sentenza del 5 dicembre 2006, n. 135. In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Michele, rel. Labriola), sentenza del 8 aprile 2016, n. 68, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Secchieri), sentenza del 30 ottobre 2015, n. 158, Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci, sentenza del 10 febbraio 2014, n. 2.

  • La decisione del Consiglio territoriale sull’istanza di ricusazione non è impugnabile al CNF

    Tra gli atti impugnabili dinanzi al Consiglio Nazionale Forense non rientra il provvedimento di un Consiglio dell’Ordine territoriale che abbia deciso su una istanza di ricusazione proposta contro alcuni dei suoi componenti, ferma restando la possibilità di impugnare la decisione che il giudice incompatibile compisse ugualmente nel merito pur in composizione tale che avrebbe dovuto dare luogo ad obbligo di astensione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Berruti), sentenza del 10 maggio 2016, n. 121

    NOTA:
    In arg. cfr. ora l’art. 8 Reg. CNF n. 2/2014, ratione temporis non applicabile alla fattispecie di cui in massima.
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza del 3 maggio 2016, n. 114, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 206, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mariani Marini, rel. Merli), sentenza del 16 aprile 2014, n. 69, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 30 aprile 2012, n. 84.

  • Il decesso dell’incolpato in corso di causa comporta la cessazione della materia del contendere

    La sopravvenuta morte dell’incolpato comporta la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del procedimento, attesa la natura personale della sanzione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 3 maggio 2016, n. 119

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza del 8 aprile 2016, n. 60, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 7 marzo 2016, n. 36, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 16 luglio 2015, n. 99, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 16 luglio 2015, n. 95, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 213.
    In sede di legittimità, in senso conforme, Cassazione Civile (pres. Mirabelli, rel. Menichino), SS.UU, sentenza del 28 gennaio 1984, n. 674.

  • Rinuncia al ricorso al CNF ed estinzione del procedimento

    La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte del Consiglio territoriale appellato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza del 3 maggio 2016, n. 118

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Berruti), sentenza del 26 aprile 2016, n. 92, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Savi), sentenza del 8 aprile 2016, n. 61, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto), sentenza del 7 marzo 2016, n. 33, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 11 novembre 2015, n. 170, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 120, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 22 luglio 2015, n. 116, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Merli), sentenza del 22 aprile 2015, n. 66, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Salazar).
    Sulla diversa fattispecie della rinuncia all’esposto (che “non produce alcun effetto, non condizionando né implicando l’estinzione o l’interruzione del procedimento, in quanto l’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti”), cfr. tra le altre: Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 105; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Borsacchi), sentenza del 4 giugno 2009, n. 50; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Perfetti), sentenza del 21 dicembre 2005, n. 153; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Alpa, rel. Tirale), sentenza del 14 luglio 2003, n. 220; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Operamolla), sentenza del 27 giugno 2003, n. 199.

  • La violazione dell’obbligo formativo è scriminata dallo stato di necessità

    Lo stato di necessità conseguente a grave malattia, propria o di un proprio familiare, esclude rilevanza disciplinare alla violazione dell’obbligo di formazione continua, di cui pertanto costituisce scriminante pur in mancanza di una previa richiesta o concessione di esonero ex art. 15 Reg. CNF n. 6/2014.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Pasqualin), sentenza del 3 maggio 2016, n. 117

  • La liquidazione delle spese legali non può spingersi al di sotto dei minimi né violare il decoro della professione forense

    La facoltà del giudice di liquidare il compenso al difensore, anche in misura dimidiata rispetto ai parametri, incontra il limite dell’art. 2233 comma 2 c.c., che preclude di liquidare somme praticamente simboliche e, come tali, non consone al decoro della professione.

    Corte di Cassazione (pres. Ragonesi, rel. Genovese), Sez. VI Civ., ordinanza n. 24492 del 30 novembre 2016