Autore: admin

  • L’omessa lettura del dispositivo in udienza disciplinare

    In difetto di espressa previsione normativa, l’omessa lettura del dispositivo in udienza non costituisce motivo di nullità della deliberazione del Consiglio territoriale, così come la mancata rituale sottoscrizione del dispositivo ad opera del presidente e del segretario, atteso che il dispositivo non costituisce un atto documentale autonomo, non dovendo essere letto in udienza, ed essendo le deliberazioni del Consiglio stesso pubblicate mediante deposito dell’originale negli uffici di segreteria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 23 marzo 2016, n. 52

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98, Cons. Naz. Forense 27/10/2010 n. 155; Cons. Naz. Forense 10/11/2005 n. 130. V. ora art. 59 lett. l, L. n. 247/2012, già art. 51 RD n. 37/1934.

  • Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare

    Il Consiglio territoriale gode della più ampia discrezionalità sia in ordine all’introduzione nel giudizio disciplinare dei mezzi istruttori sia in ordine al procedimento decisionale, sicché non è censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite ovvero la mancata lettura del dispositivo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 23 marzo 2016, n. 52

  • Giudizio disciplinare dinanzi al CNF e termini per la costituzione del COA

    Il giudizio avanti al Consiglio Nazionale Forense non prevede termini decadenziali per la costituzione del Consiglio dell’Ordine, che può quindi avvenire sino al momento della Discussione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 23 marzo 2016, n. 52

  • L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico”

    Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, ma impone l’applicazione dell’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → secondo il quale: i) oggetto della valutazione degli Organi giudicanti deve essere il comportamento complessivo dell’incolpato; ii) le sanzioni debbono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa, e vanno quindi scelte ed inflitte fra quelle previste dal successivo art. 22 cdfArt. 22 cdf – SanzioniLe sanzioni disciplinari sono:a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere al…Leggi il testo completo →.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 23 marzo 2016, n. 52

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 180, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 9, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 8, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 7, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 206, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza del 30 novembre 2015, n. 185, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tinelli), sentenza del 24 settembre 2015, n. 150, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 18 settembre 2015, n. 137.

  • I limiti al trattenimento delle somme pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute o a titolo di pagamento dei propri onorari

    All’avvocato non è consentito trattenere somme di competenze del cliente, neppure a titolo di compensazione con un proprio credito professionale in difetto del consenso del cliente, ovvero di una liquidazione operata con sentenza a carico della controparte, ovvero ancora di una richiesta di pagamento espressamente accettata dal cliente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 23 marzo 2016, n. 52

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 23 luglio 2013, n. 134.

  • I presupposti per la correzione degli errori materiali in ambito disciplinare

    La correzione di errore materiale, anche in ambito disciplinare, è ammissibile allorquando si ravvisi una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, ovvero un contrasto tra la motivazione ed il dispositivo oppure un mero errore quantitativo nel dispositivo della decisione (Nel caso di specie, il ricorrente -invocando l’applicazione della sanzione disciplinare dal medesimo ritenuta applicabile secondo la disciplina previgente- chiedeva la correzione della sentenza CNF, pure impugnata in Cassazione per gli stessi motivi. In applicazione del principio di cui in massima, l’istanza di correzione è stata rigettata perché inammissibile).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), ordinanza del 23 marzo 2016, n. 51

    NOTA:
    In tema di errore materiale, cfr. pure, in senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mariani Marini), sentenza del 13 marzo 2013, n. 25, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 12 maggio 2010, n. 32, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Italia, rel. Italia), sentenza del 3 maggio 2005, n. 85, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. Grimaldi), sentenza del 16 dicembre 2004, n. 312, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. Vermiglio), sentenza del 23 aprile 2004, n. 99, Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Equizi), sentenza del 23 aprile 2004, n. 77.

  • Reticenza e presunzione di non colpevolezza in sede disciplinare

    Il procedimento disciplinare è caratterizzato dal c.d. principio accusatorio, sicché dal mero silenzio serbato rispetto ad una contestazione disciplinare non può di per sè dedursi la fondatezza della stessa, incombendo al Giudice disciplinare l’onere di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 7 marzo 2016, n. 50

    NOTA:
    Con specifico riferimento ai cc.dd. fatti non contestati, cfr. in senso conforme Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 225, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 223, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 20.
    Con specifico riferimento al principio di presunzione di non colpevolezza, cfr. in senso conforme Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 16 luglio 2015, n. 107, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 191, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80.

  • L’esponente non può impugnare il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare

    La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile, tantopiù ove riguardi il provvedimento di archiviazione (che non costituisce una “decisione” in senso stretto), giacché gli atti impugnabili avanti il C.N.F. sono previsti in modo tassativo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 8 aprile 2016, n. 59

    NOTA:
    Sulla persistente attualità del principio di cui in massima anche nel nuovo quadro normativo (L. n. 247/2012 e Reg. CNF n. 2/2014), cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni), sentenza del 23 gennaio 2017, n. 5.
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 7 marzo 2016, n. 32, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 253, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 251, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 222

  • La delibera del Consiglio locale che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF (né al TAR)

    La deliberazione dei Consiglio territoriale che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al Consiglio Nazionale Forense, stante la tassativà degli atti scrutinabili dal CNF, nonché in ragione della sua natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Capria), sentenza del 2 maggio 2016, n. 94

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Savi), sentenza del 7 marzo 2016, n. 31, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pasqualin), sentenza del 16 febbraio 2016, n. 5, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 248, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 247, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 246, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 221, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 220, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 219, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 215, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 214, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Capria), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 209, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 30 novembre 2015, n. 176, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 30 novembre 2015, n. 175, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 30 novembre 2015, n. 174, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 24 settembre 2015, n. 154, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 24 settembre 2015, n. 153, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Baffa), sentenza del 22 luglio 2015, n. 129.
    Cfr. pure, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 8589 del 2 maggio 2016 nonché Corte di cassazione – Sezioni unite civili – Sentenza 5 luglio 2013 n. 16884, le quali, dopo aver confermato che la delibera de qua non è impugnabile davanti al CNF, hanno altresì aggiunto che -sebbene si tratti di atto amministrativo- non è impugnabile neppure davanti al TAR.

  • La composizione e le funzioni giurisdizionali del CNF sono conformi ai principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice

    L’attuale assetto del Consiglio Nazionale Forense risulta compatibile con i principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice, atteso che la sua peculiare posizione di giudice speciale vale da sola ad escludere condizionamenti da parte di organi amministrativi in posizione sovraordinata (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto manifestamente infondata la q.l.c. sollevata, per asserita violazione dell’art. 111 Cost., con riferimento alla competenza del CNF a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti di cancellazione adottati dai Consigli dell’Ordine sulla base di una circolare emessa dallo stesso CNF).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 14 aprile 2016, n. 75

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), sentenza del 10 giugno 2014, n. 87, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 18 luglio 2013, n. 111; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Mascherin), sentenza del 22 aprile 2013, n. 63.
    Del medesimo avviso, in sede di legittimità, Corte di Cassazione (pres. Miani Canevari, rel. San Giorgio), SS.UU, sentenza n. 12064 del 29 maggio 2014, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 775 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 776 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 777 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Miani Canevari, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 778 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 781 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 782 del 16 gennaio 2014.