Autore: admin

  • Appello al CNF: il rispetto del termine nel caso di ricorso spedito a mezzo posta

    Nel caso in cui l’impugnazione al CNF sia proposta mediante spedizione del ricorso a mezzo raccomandata, è sufficiente che l’atto stesso sia consegnato all’ufficio postale entro il termine di decadenza previsto dalla Legge (nella specie, 20 giorni ex art. 50 RDL n. 1578/1933 ratione temporis applicabile), non essendo altresì necessario che esso effettivamente giunga al Consiglio territoriale destinatario entro il suddetto termine.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 2 maggio 2016, n. 105

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. De Michele), sentenza del 23 luglio 2015, n. 132, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 175. Contra, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 27 settembre 2014, n. 124, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Perfetti), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 137, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza 20 luglio 2012, n. 104; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Morlino), sentenza del 20 luglio 2012, n. 102; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti – rel. Perfetti), sentenza del 30 aprile 2012, n. 78; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 201 (la quale fa una distinzione tra spedizione a mezzo posta e notifica in proprio a mezzo posta ex L. n. 53/94); Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 160; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 157; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 156; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Borsacchi), sentenza del 12 maggio 2010, n. 34.

  • Prorogato (di un altro anno) il termine per ottenere l’iscrizione all’Albo Cassazionisti senza esame o corso

    Il termine entro cui maturare l’anzianità di iscrizione all’albo ai fini della richiesta di iscrizione all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle magistrature superiori senza necessità di sostenere alcun corso o esame (art. 22 L. n. 247/2012), già prorogato al 2 febbraio 2017 (D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 – c.d. Milleproroghe 2016, convertito con L. n. 21 del 25 febbraio 2016), è differito al 2 febbraio 2018.

    Art. 10, co. 2-ter, D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016 (c.d. Milleproroghe 2017), convertito con L. n. 19 del 27 febbraio 2017 (GU Serie Generale n. 49 del 28/2/2017 – Suppl. Ordinario n. 14)

    NOTA:
    In arg. cfr. Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 24 giugno 2015, n. 59, secondo cui il dies a quo del termine in parola è il 2 febbraio 2013, nonché Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 16 marzo 2016, n. 45, Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere 21 ottobre 2015, n. 102, Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere 17 settembre 2015, n. 92, secondo cui il predetto termine finale riguarda il momento ultimo per l’acquisizione dei requisiti per detta iscrizione, e non già quello in cui deve essere presentata la richiesta.

  • L’impugnazione tardiva è inammissibile

    E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 2 maggio 2016, n. 104

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 14 aprile 2016, n. 82, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 69, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 7 marzo 2016, n. 40, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pasqualin), sentenza del 16 febbraio 2016, n. 5, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 203, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 11 novembre 2015, n. 159, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 23 luglio 2015, n. 126, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 16 luglio 2015, n. 102, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Giorgi, rel. Pasqualin), sentenza del 16 aprile 2014, n. 48.

  • I soggetti legittimati ad impugnare le decisioni disciplinari del CDD

    La legittimazione ad impugnare le decisioni del Consiglio Distrettuale di Disciplina spetta, nel caso di affermazione di responsabilità, all’incolpato e, per ogni decisione(*), al Consiglio dell’Ordine presso cui l’incolpato stesso è iscritto, nonché al Procuratore della Repubblica ed al Procuratore Generale del Distretto della Corte di Appello ove ha sede il CDD che ha emesso la decisione. Ne consegue che, anche nel nuovo quadro normativo, l’eventuale denunciante, cui non è riconosciuta la qualità di parte, non è legittimato al ricorso, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Del Paggio), sentenza del 2 maggio 2016, n. 103

    (*) NOTA:
    Con riferimento all’inciso di cui in massima, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni), sentenza del 23 gennaio 2017, n. 5, secondo cui “Anche nel nuovo quadro normativo (L. n. 247/2012 e Reg. CNF n. 2/2014), il provvedimento di archiviazione dell’esposto non è soggetto ad autonoma impugnazione avanti al CNF, la quale è infatti riservata alle decisioni finali pronunciate all’esito del procedimento disciplinare (art. 52 L. n. 247/2012), tra le quali non rientrano le delibere assunte nella fase pre-procedimentale e prive del carattere di decisorietà e definitività“.

  • La potenziale rilevanza deontologica all’azione esecutiva immobiliare (vessatoria ed inutilmente onerosa)

    Le iniziative giudiziali (ivi compresa, estensivamente, la notificazione di un precetto) da proporre nei confronti della controparte devono corrispondere a effettive ragioni di tutela del proprio cliente, e non devono essere inutilmente vessatorie. Conseguentemente, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, a fronte di un credito relativamente modesto e pur potendo egli fruttuosamente agire in via esecutiva mobiliare, proceda con plurimi pignoramenti immobiliari, e quindi con iniziativa giudiziaria sproporzionata, in relazione alla tutela delle ragioni creditorie del proprio cliente, ed inutilmente onerosa, così pregiudicando ingiustamente la parte debitrice (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Esposito), sentenza del 2 maggio 2016, n. 102

  • La determinazione della sanzione disciplinare nel caso di concorso di illeciti

    In tema di procedimento disciplinare, la sanzione è determinata sulla base dei fatti complessivamente valutati, e non già per effetto di un computo meramente matematico ovvero in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, per i quali la pena per il reato più grave andrebbe aumentata per effetto della continuazione formale ritenuta, cosicché si debba determinare quantitativamente l’aumento operato sulla pena base per ogni violazione. Va pertanto escluso l’obbligo del Consiglio territoriale di collegare le violazioni deontologiche a singole pene, dovendosi invece determinare la sanzione e la sua misura nel complesso idonea in base alla valutazione complessiva dei fatti, dei comportamenti, delle qualità e soprattutto del disvalore che gli stessi comportamenti determinano nella classe forense.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Esposito), sentenza del 2 maggio 2016, n. 102

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 20 marzo 2014, n. 39, Consiglio Nazionale Forense, 29 dicembre 2008, n. 214.

  • La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio

    La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Gaziano), sentenza del 2 maggio 2016, n. 101

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Bianchi), sentenza del 31 dicembre 2009, n. 267 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Michele), sentenza del 22 marzo 2005, n. 61.
    Infine, secondo Cassazione Civile, SS.UU. nn. 5038/2004, 9694/2002, 372/1999, il principio di cui in massima vale “in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità“, mentre secondo Cassazione Civile, SS.UU., pres. Grieco – rel. Preden, sentenza del 26 giugno 2003, n. 10162, “Nel giudizio disciplinare a carico di avvocato, l’eccezione di prescrizione dell’azione disciplinare non è proponibile, per la prima volta, in sede di legittimità, avverso la decisione del Consiglio nazionale forense, trattandosi di eccezione di merito che postula indagini di fatto“.

  • Procedimento disciplinare: l’interruzione della prescrizione ha effetto permanente solo in sede giurisdizionale

    Nel procedimento disciplinare dinanzi al CNF (che ha natura giurisdizionale), l’interruzione della prescrizione ha natura permanente (art. 2943 cc) mentre, in quello amministrativo dinanzi ai Consigli territoriali, l’interruzione fa iniziare un nuovo periodo di prescrizione (art. 2945 cc), la quale peraltro continua a decorrere anche tra la data dell’udienza dibattimentale nella quale il procedimento è stato trattato o deciso dal Consiglio territoriale e la data del deposito della decisione stessa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Gaziano), sentenza del 2 maggio 2016, n. 101

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pasqualin), sentenza del 22 luglio 2011, n. 125.

  • Avvocati dipendenti pubblici: le caratteristiche dell’ufficio legale dell’ente

    La legge 31/12/2012, n. 247, pur dettando agli artt. 19, co. 3 (Eccezioni alle norme sulla incompatibilità) e 23 (Avvocati degli enti pubblici) una disciplina più dettagliata in ordine agli Avvocati dipendenti di enti pubblici, sostanzialmente nulla ha mutato rispetto al quadro normativo precedente (art. 3 RDL n. 1578/ 1933), secondo cui l’ufficio legale dell’ente pubblico è compatibile in via eccezionale con la professione forense solo ove costituisca un’unità organica autonoma e gli avvocati ad esso addetti esercitino esclusivamente le funzioni di competenza, quale garanzia di sostanziale estraneità all’apparato amministrativo dell’ente, in una posizione d’indipendenza da tutti i settori previsti dall’organico (Nel caso di specie, il professionista era stato cancellato per incompatibilità dall’Elenco Speciale dell’Albo degli Avvocati in quanto svolgeva in favore dell’Ente, oltre all’attività legale, anche un’attività amministrativa. La delibera di cancellazione veniva impugnata al CNF che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Geraci), sentenza del 2 maggio 2016, n. 100

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Vermiglio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 166.

  • Ha natura ordinatoria il termine per la notifica della delibera di cancellazione dall’albo

    Il termine di quindici giorni previsto dall’art. 37 r.d.l. 1578/33 per il deposito della decisione del C.O.A. in materia d’iscrizione o cancellazione all’albo non ha natura perentoria e la sua inosservanza non determina la inefficacia del provvedimento adottato ma comporta soltanto lo spostamento del termine per l’impugnazione dinanzi al C.N.F.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Geraci), sentenza del 2 maggio 2016, n. 100