Autore: admin

  • Rinuncia al ricorso al CNF ed estinzione del procedimento

    La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte del Consiglio territoriale appellato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Savi), sentenza del 8 aprile 2016, n. 61

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto), sentenza del 7 marzo 2016, n. 33, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 11 novembre 2015, n. 170, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 120, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 22 luglio 2015, n. 116, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Merli), sentenza del 22 aprile 2015, n. 66, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 50, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 165.
    Sulla diversa fattispecie della rinuncia all’esposto (che “non produce alcun effetto, non condizionando né implicando l’estinzione o l’interruzione del procedimento, in quanto l’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti“), cfr. tra le altre: Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 105; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. BORSACCHI), sentenza del 4 giugno 2009, n. 50; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Perfetti), sentenza del 21 dicembre 2005, n. 153; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Alpa, rel. Tirale), sentenza del 14 luglio 2003, n. 220; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Operamolla), sentenza del 27 giugno 2003, n. 199.

  • Il decesso dell’incolpato in corso di causa comporta la cessazione della materia del contendere

    La sopravvenuta morte dell’incolpato comporta la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del procedimento, attesa la natura personale della sanzione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza del 8 aprile 2016, n. 60

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 7 marzo 2016, n. 36, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 16 luglio 2015, n. 99, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 16 luglio 2015, n. 95, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 213, nonché Cassazione Civile (pres. Mirabelli, rel. Menichino), SS.UU, sentenza del 28 gennaio 1984, n. 674.

  • La sospensione (già) necessaria del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale

    Nell’ipotesi di addebito disciplinare per gli stessi fatti contestati in sede penale, la sospensione del procedimento disciplinare si impone come necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. fino alla definizione del procedimento penale, in quanto dalla definizione del secondo può dipendere, conformemente alla lettura del riformato art. 653 c.p.p., quella del primo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pasqualin), sentenza del 8 aprile 2016, n. 58

    NOTA:
    V. ora art. 54 L. n. 247/2012.
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 7 marzo 2016, n. 36, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 16 luglio 2015, n. 101, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2013, n. 26, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Borsacchi), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 22, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mascherin), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 14, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Broccardo), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 11, nonché Corte di Cassazione, SS.UU., 1° febbraio 2010, n. 2223.

  • Il rifiuto di adempiere al mandato professionale in assenza di previo pagamento

    Integra illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che condizioni i diritti della parte assistita al pagamento del proprio compenso, senza congruo preavviso e quindi con violazione dei doveri connessi all’esercizio dell’attività professionale (Nel caso di specie, il professionista aveva subordinato, all’immediato pagamento della parcella appena emessa, la partecipazione all’imminente udienza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pasqualin), sentenza del 8 aprile 2016, n. 58

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 23.

  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione

    La dichiarazione di carenza di interesse all’impugnazione equivale a rinuncia formale al ricorso, con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza del 8 aprile 2016, n. 57

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pasqualin), sentenza del 15 dicembre 2015, n. 191, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 8 ottobre 2013, n. 178, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 3 settembre 2013, n. 157, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Mascherin), sentenza del 23 luglio 2013, n. 140; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Berruti), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 138, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Giorgi, rel. Broccardo), sentenza del 20 aprile 2012, n. 54, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 21 ottobre 2010, n. 93, Consiglio Nazionale Forense (pres. Danovi, rel. Tirale), sentenza del 20 settembre 2004, n. 209.

  • Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale

    E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense e non, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934, presso la segreteria del Consiglio territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 8 aprile 2016, n. 56

    NOTA:
    In arg. cfr. pure l’art. 33, co. 3, Reg. CNF n. 2/2014.
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza del 7 marzo 2016, n. 42, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 7 marzo 2016, n. 32, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 261, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 238, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 213, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 212, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Merli), sentenza del 15 dicembre 2015, n. 190, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 23 luglio 2015, n. 126, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Piacci), sentenza del 14 marzo 2015, n. 48, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 43, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 44, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Ferina), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 208, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 23 luglio 2013, n. 131, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 2 marzo 2012, n. 32.

  • Procedimento disciplinare: impedimento a comparire all’udienza e differimento della stessa

    L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto il differimento dell’udienza riferendo della soppressione di alcuni treni, di ritardi di altri e di traffico a singhiozzo).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 8 aprile 2016, n. 56

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Merli), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 257, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Berruti), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 208, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 205.

  • I limiti deontologici alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani)

    I principi in tema di pubblicità di cui alla legge 248/2006 (c.d. Decreto Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull’attività e i servizi professionali offerti, non legittimano tuttavia una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici, giacché la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’Ordinamento affidata al potere – dovere dell’ordine professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 8 aprile 2016, n. 55

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 7 marzo 2016, n. 29, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pasqualin), sentenza del 11 novembre 2015, n. 163, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 23 luglio 2015, n. 118, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 11 marzo 2015, n. 26, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Sica), sentenza del 13 marzo 2013, n. 37 Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 204.

  • Il divieto di “pubblicizzare” i nomi dei clienti dello studio

    Il c.d. Decreto Bersani (D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006), abrogando le disposizioni che non consentivano la pubblicità informativa relativamente alle attività professionali, non ha pure eliminato l’art. 38 del r.d.l. 1578/1933, il quale punisce comportamenti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, tra cui rientra il divieto, nelle informazioni al pubblico, di indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano (art. 35 cdfArt. 35 cdf – Dovere di corretta informazioneL’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza…Leggi il testo completo →, già art. 17 cod. prev.Art. 17 cod. prev. – Informazioni sull’attività professionale.L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività…Leggi il testo completo →), ovvero violando il dovere di riservatezza posto a carico dell’avvocato a tutela dell’interesse pubblico (Nella specie, il professionista aveva pubblicato sul proprio sito web l’elenco dei principali clienti assistiti in via continuativa o per questioni particolari).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 8 aprile 2016, n. 55

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Broccardo), sentenza del 2 marzo 2012, n. 39, secondo cui “Lo studio professionale deve garantire la riservatezza del cliente, quale esplicazione del decoro e della dignità che la funzione sociale della professione impone. Tale riservatezza, peraltro, non è rinunciabile da parte del cliente“.

  • La violazione del dovere di competenza nell’adempimento del mandato professionale

    Il dovere deontologico stabilito dall’art. 14 cdfArt. 14 cdf – Dovere di competenzaL’avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.Leggi il testo completo → (secondo cui l’avvocato non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza) non può valere a fare sindacare tout court, sotto il profilo della responsabilità disciplinare, l’attività prestata dall’avvocato e le relative scelte tecniche, ma solo negli aspetti più macroscopici, ovvero in presenza di condotte professionali platealmente divergenti da quelle esigibili in concreto, sì da far ritenere l’assoluta inesistenza della sua “competenza”, intesa come mancanza in concreto di capacità professionale (Nel caso di specie, il professionista veniva sanzionato con la censura per aver “consigliato” al proprio assistito di fare richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la sanzione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Baffa), sentenza del 7 aprile 2016, n. 54

    NOTA:
    In arg. cfr. pure, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Damascelli), sentenza del 30 aprile 2012, n. 89.