Autore: admin

  • Iscrizione e permanenza nell’albo: il requisito del domicilio professionale

    Il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell’ordine costituisce requisito di iscrizione all’albo (art. 17 L. n. 247/2012) nonché di permanenza nello stesso, sicché ove venga successivamente a mancare deve conseguentemente disporsi la cancellazione dell’iscritto (Nel caso di specie, il professionista comunicava al proprio COA la cancellazione del proprio domicilio professionale, senza tuttavia indicare il nuovo, neppure a richiesta del COA stesso, che provvedeva pertanto a cancellarlo in via amministrativa dall’albo. Il provvedimento veniva quindi impugnato al CNF che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 29 luglio 2016, n. 288

  • Favor rei e nuovo codice deontologico: la valutazione della norma deontologica più favorevole all’incolpato

    La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevole per l’incolpato (art. 65 L. n. 247/2012). Ne consegue la necessità di valutare la condotta costituente illecito disciplinare prima alla luce delle norme deontologiche così come previste dal Codice in vigore al tempo del compimento dell’illecito; successivamente, di valutare la medesima condotta alla luce del Nuovo Codice attualmente vigente, e conseguentemente applicare la norma che, in concreto, risulta più favorevole all’incolpato (Nel caso di specie, l’incolpato era stato sanzionato in primo grado con la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi quattro per aver promosso 52 procedure esecutive nei confronti della controparte in violazione dell’art. 49 cod. prev.Art. 49 cod. prev. – Pluralità di azioni nei confronti della controparte.L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.Leggi il testo completo →. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha applicato la disciplina dell’art. 66 cdfArt. 66 cdf – Pluralità di azioni nei confronti della controparteL’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita. La…Leggi il testo completo →, ritenuta più favorevole in concreto, conseguentemente convertendo la sanzione disciplinare in censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 29 luglio 2016, n. 287

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 luglio 2016, n. 274 nonché, in sede di Legittimità, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Ambrosio), SS.UU, sentenza n. 15819 del 29 luglio 2016.

  • La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove

    Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 29 luglio 2016, n. 287

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 28 luglio 2016, n. 258, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 27 luglio 2016, n. 252, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza del 26 luglio 2016, n. 244, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 25 luglio 2016, n. 219, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 11 giugno 2016, n. 157, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 3 maggio 2016, n. 110, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Geraci), sentenza del 2 maggio 2016, n. 99, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 14 aprile 2016, n. 81, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 79, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 14 aprile 2016, n. 78.

  • Procedimento disciplinare (di primo grado) e ragionevole durata del processo

    Il procedimento disciplinare avanti al Consiglio territoriale ha natura amministrativa, sicché non si applica l’art. 111 Cost. (con i correlati enunciati principi del giusto processo e della sua ragionevole durata, pertinenti alle sole attività giurisdizionali), bensì l’art. 97 Cost., secondo il quale vanno assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 29 luglio 2016, n. 287

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 186, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 152, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 147, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mascherin), sentenza del 21 aprile 2011, n. 76 e Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tirale, rel. Stefenelli), sentenza del 10 novembre 2005, n. 130, le quali hanno altresì escluso che al procedimento disciplinare si applichi l’art. 2 L. 241/1990 sulla durata del procedimento amministrativo, “giacché la mancata previsione di un termine finale del procedimento disciplinare è coessenziale al fatto che esso debba avere una durata sufficiente per consentire all’incolpato di sviluppare compiutamente la propria difesa“. A quest’ultimo proposito, cfr. ora l’art. 56, co. 3, L. n. 247/2012 sul termine massimo di prescrizione dell’azione disciplinare.

  • La contestazione dell’addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate

    La contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede nè la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, nè la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, dato che la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Corollario di tale principio è che in tema di procedimenti disciplinari quello che è necessario ai fini di garantire il diritto di difesa all’incolpato – e di consentire, quindi, allo stesso di far valere senza alcun condizionamento (o limitazione) le proprie ragioni – è una chiara contestazione dei fatti addebitati non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate e-o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 29 luglio 2016, n. 287

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 25 luglio 2016, n. 236, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Geraci), sentenza del 2 maggio 2016, n. 98, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 11 novembre 2015, n. 164, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Mariani Marini), sentenza del 6 ottobre 2014, n. 135, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Morlino), sentenza del 10 aprile 2013, n. 55, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. De Giorgi), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 214.
    In sede di Legittimità, in senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 25633 del 14 dicembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 22521 del 7 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Didone), SS.UU, sentenza n. 13723 del 6 luglio 2016.

  • La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista

    Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 29 luglio 2016, n. 287

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 27 luglio 2016, n. 247, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 23 gennaio 2017, n. 2, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Cerè), sentenza del 25 luglio 2016, n. 221, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 266, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tinelli), sentenza del 24 settembre 2015, n. 150, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 24 settembre 2015, n. 145, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 141, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tacchini, rel. De Giorgi), sentenza del 14 marzo 2015, n. 59.

  • Inammissibile l’impugnazione del provvedimento di archiviazione (tantopiù da parte dell’esponente)

    La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile, tantopiù ove riguardi il provvedimento di archiviazione (che non costituisce una “decisione” in senso stretto), giacché gli atti impugnabili avanti il C.N.F. sono previsti in modo tassativo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Pardi), sentenza del 29 luglio 2016, n. 286

    NOTA:
    Sulla persistente attualità del principio di cui in massima anche nel nuovo quadro normativo (L. n. 247/2012 e Reg. CNF n. 2/2014), cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni), sentenza del 23 gennaio 2017, n. 5.
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 27 luglio 2016, n. 253, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 26 luglio 2016, n. 243, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 24 novembre 2016, n. 344, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza del 24 novembre 2016, n. 342, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 24 novembre 2016, n. 335, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 304, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Cerè), sentenza del 25 luglio 2016, n. 211, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 14 luglio 2016, n. 205, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Capria), sentenza del 11 giugno 2016, n. 163, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Tinelli), sentenza del 10 maggio 2016, n. 132, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Tinelli), sentenza del 10 maggio 2016, n. 131, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 10 maggio 2016, n. 130, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza del 10 maggio 2016, n. 129, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Masi), sentenza del 10 maggio 2016, n. 126, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Masi), sentenza del 5 maggio 2016, n. 125, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza del 3 maggio 2016, n. 115, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 8 aprile 2016, n. 62, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 8 aprile 2016, n. 59, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 7 marzo 2016, n. 32.

  • Ricorso al CNF e difetto di jus postulandi (dell’avvocato stabilito)

    E’ inammissibile, per difetto di jus postulandi, il ricorso al CNF proposto personalmente dall’incolpato che sia iscritto alla sezione speciale dell’Albo degli avvocati stabiliti (Nel caso di specie, l’impugnazione della sanzione disciplinare era sottoscritta personalmente dal solo abogado, in difetto di dichiarazione di intesa ex art. 8 D.Lgs. n. 96/2011. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Gaziano), sentenza del 29 luglio 2016, n. 284

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Merli), sentenza del 15 dicembre 2015, n. 190, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), sentenza del 3 settembre 2013, n. 153.
    In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Baffa), sentenza del 29 luglio 2016, n. 270, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza del 25 luglio 2016, n. 222, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 3 maggio 2016, n. 111, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Geraci), sentenza del 8 aprile 2016, n. 63, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 152, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 44, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Salazar), sentenza del 10 giugno 2014, n. 90.

  • Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo (ab origine) di procura speciale

    Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale antecedente alla proposizione del ricorso, non operando nella fattispecie la sanatoria e/o ratifica ex art. 182, co. 2, cpc (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pronunciato l’inammissibilità dell’impugnazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Gaziano), sentenza del 29 luglio 2016, n. 284

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Cerè), sentenza del 29 luglio 2016, n. 264, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza del 12 luglio 2016, n. 183, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Tinelli), sentenza del 2 maggio 2016, n. 108, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 7 marzo 2016, n. 40, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto), sentenza del 26 febbraio 2016, n. 24, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 249, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 218, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 22 luglio 2015, n. 117, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 13 marzo 2015, n. 40, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 10 marzo 2015, n. 7.
    In sede di Legittimità, cfr. in senso conforme, di recente, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Barreca), SS.UU, sentenza n. 10414 del 27 aprile 2017.

  • Abilitazione al patrocinio: l’inizio e la fine dei sei anni non sono rimessi alla discrezionalità del praticante avvocato

    La durata dei sei anni della abilitazione al patrocinio (art. 8 RDL n. 1578/1933, come modificato dall’art. 10 L. n. 242/1988) non è lasciata alla libera discrezione dell’interessato, ma comincia inesorabilmente a decorrere dal primo giorno del secondo anno successivo all’iscrizione nel registro dei praticanti ed ha termine il giorno corrispondente del sesto anno rispetto a quello della decorrenza, e deve escludersi che tali momenti possano essere rimessi alla scelta soggettiva dell’interessato, giacché l’abilitazione al patrocinio è concessa esclusivamente allo scopo di consentire al praticante un tirocinio più ampio indirizzato ad una migliore preparazione utile per affrontare l’esame di abilitazione e la successiva attività professionale, sicché l’ampliamento del periodo previsto dalla legge, comunque realizzato, anche mediante una o più sospensioni, comporterebbe uno stravolgimento della ratio dell’istituto come concepito dal legislatore e finirebbe con il determinare la previsione di un vero e proprio status professionale concorrente con quello dell’avvocato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 29 luglio 2016, n. 283

    NOTA.
    In senso conforme, tra le altre, sentenze CNF n. 150/1994, n. 28/1995, n. 86/1995, n. 154/2007, n. 168/2009.