Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti” (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’istanza di sospensione del procedimento disciplinare in attesa che fosse definito quello penale).
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Incompatibile con la professione forense l’avvocato che sottragga al cliente l’indennizzo ricevuto dall’assicurazione
Vìola i principi di probità, dignità, decoro, lealtà, correttezza e fedeltà, con notevole detrimento all’onorabilità e alla funzione sociale dell’intera classe forense, l’avvocato che, nell’espletamento del mandato conferitogli per ottenere il risarcimento di un danno, rappresenti e corrisponda al proprio assistito una somma inferiore a quella ottenuta della controparte, trattenendo per sé il resto, così procurandosi un ingiusto profitto (Nel caso di specie, trattavasi di indenizzo assicurativo da sinistro stradale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza del 10 maggio 2017, n. 54
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La sentenza di prescrizione del reato (pronunciata nella fase predibattimentale)
La sentenza penale di condanna divenuta definitiva, ex art. 653 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile). Priva di tali effetti è, invece, la sentenza che dichiari la prescrizione del reato, specie se pronunciata in assenza di istruttoria dibattimentale e senza esame del merito, operando nella specie il principio secondo cui la sanzione disciplinare può essere irrogata solo quando sussista prova sufficiente dei fatti contrastanti la regola deontologica addebitati, dovendosi per converso assolversi in assenza di certezza nella ricostruzione del fatto e dei comportamenti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 10 maggio 2017, n. 53
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L’istruttoria del tutto espletata in secondo grado comprometterebbe il diritto di difesa dell’incolpato
Il C.N.F. può integrare in sede di impugnazione la decisione del Consiglio territoriale non solo in ipotesi di inadeguatezza o incompletezza ma, addirittura, in caso di assenza della motivazione. Tuttavia, ciò non comporta che, in applicazione del principio accusatorio che regola il procedimento disciplinare, il C.N.F. debba sostituirsi integralmente al Consiglio territoriale per l’espletamento di una istruttoria che sia stata del tutto omessa, giacché altrimenti, una eventuale istruttoria svolta completamente in secondo grado determinerebbe la coincidenza in un unico organo dei ruoli di giudice di primo grado e di secondo grado con una sostanziale compromissione del diritto di difesa per l’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 10 maggio 2017, n. 53
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Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega: la (successiva) tassazione del titolo esecutivo
Non vìola l’art. 44 cdfArt. 44 cdf – Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collegaL’avvocato che abbia raggiunto con il collega avversario un accordo transattivo, accettato dalle parti, deve astenersi dal proporne impugnazione, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravve…Leggi il testo completo → (“Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega”) l’avvocato che, dopo essersi accordato sulla somma dovuta in forza di titolo giudiziale, richieda l’ulteriore importo dell’imposta di registro, come successivamente determinata dal competente ufficio sul titolo esecutivo stesso, trattandosi di fatto sopravvenuto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sica), sentenza del 10 maggio 2017, n. 51
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Vietato ingenerare confusione tra le “materie di attività prevalente” e le “specializzazioni professionali”
L’avvocato può indicare i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente, ma l’affermazione di una propria “specializzazione” presuppone l’ottenimento del relativo diploma conseguito presso un istituto universitario (Nel caso di specie, in una pagina del proprio sito web, il professionista si definiva “specialista assoluto”, enfatizzando altresì le proprie doti professionali, implicitamente negate alla parte restante della categoria professionale).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 20 marzo 2014, n. 39. -
La “pubblicità” professionale non deve essere comparativa né autocelebrativa
L’informazione sull’attività professionale, ai sensi degli art. 17 cdfArt. 17 cdf – Informazione sull’esercizio dell’attività professionaleÈ consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzaz…Leggi il testo completo → e art. 35 cdfArt. 35 cdf – Dovere di corretta informazioneL’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza…Leggi il testo completo → (già 17 e 17 bis cod. prev.) deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa (Nel caso di specie, in una pagina del proprio sito web, il professionista si definiva “specialista assoluto”, enfatizzando altresì le proprie doti professionali, implicitamente negate alla parte restante della categoria professionale).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 194, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152. -
Responsabilità disciplinare: la mera “culpa in vigilando” non esclude la sussistenza dell’elemento psicologico
La responsabilità del professionista ai fini dell’addebito dell’infrazione disciplinare non necessita di cosiddetto dolo specifico e/o generico, essendo sufficiente la volontarietà con cui l’atto è stato compiuto ovvero omesso, anche quando questa si manifesti in un mancato adempimento all’obbligo di controllo del comportamento dei collaboratori e/o dipendenti. Il mancato controllo costituisce piena e consapevole manifestazione della volontà di porre in essere una sequenza causale che in astratto potrebbe dar vita ad effetti diversi da quelli voluti, che però ricadono sotto forma di volontarietà sul soggetto che avrebbe dovuto vigilare e non lo ha fatto.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 3 settembre 2013, n. 156. -
Illecito intimidire la controparte al fine di indurla a desistere o transigere
Integra illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che, in violazione del divieto di cui all’art. 41 cdfArt. 41 cdf – Rapporti con parte assistita da collegaL’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti c…Leggi il testo completo → (già art. 27 cod. prev.Art. 27 cod. prev. – Obbligo di corrispondere con il collega.L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale. I. Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora…Leggi il testo completo →), indirizzi la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, prospettandole asseriti pregiudizi economici al fine di indurla a desistere o transigere la controversia (Nel caso di specie, l’avvocato aveva scritto direttamente alla propria controparte, pur sapendola assistita da un legale, intimandole di soppesare “con molta prudenza” la propria posizione).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 241. -
La responsabilità per fatto di associati, collaboratori e sostituti
L’avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità (art. 7 cdfArt. 7 cdf – Responsabilità disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostitutiL’avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma res…Leggi il testo completo →). (Nel caso di specie, trattavasi di missiva inviata direttamente alla controparte assistita da legale, in ipotesi estranee a quelle consentite dall’art. 41 cdfArt. 41 cdf – Rapporti con parte assistita da collegaL’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti c…Leggi il testo completo →, ma il professionista aveva invocato un esonero di responsabilità disciplinare asserendo che, di fatto, la pratica era seguita da un suo collega di studio).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Savi), sentenza del 7 marzo 2016, n. 44.