Autore: admin

  • Informazione professionale: illecito millantare una rete di collaboratori (ignari)

    Integra violazione dell’art. 35 cdfArt. 35 cdf – Dovere di corretta informazioneL’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza…Leggi il testo completo → il comportamento dell’avvocato che, nell’informazione sulla propria attività professionale, dichiari di avvalersi dell’ausilio di prestigiosi Colleghi, all’insaputa degli stessi (Nel caso di specie, gli asseriti collaboratori erano “altamente specializzati nei vari rami del diritto e domiciliati nell’intero arco del territorio italiano”).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 24 novembre 2016, n. 349

  • Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione rilasciata da soggetto non legittimato

    L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell’eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell’istante all’iscrizione (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF che rigettava il ricorso con sentenza che, in applicazione del principio di cui in massima, è stata infine confermata in sede di Legittimità).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 13399 del 26 maggio 2017

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Virgilio), SS.UU, sentenza n. 10229 del 26 aprile 2017, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Virgilio), SS.UU, sentenza n. 10228 del 26 aprile 2017, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Virgilio), SS.UU, sentenza n. 10227 del 26 aprile 2017, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22719 del 9 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22520 del 7 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22519 del 7 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22518 del 7 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22517 del 7 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22399 del 4 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22398 del 4 novembre 2016, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 365, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 364, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Pardi), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 357, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Tinelli), sentenza del 28 settembre 2016, n. 299, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 11 giugno 2016, n. 156, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 2 maggio 2016, n. 96, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 7 marzo 2016, n. 76, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 14 aprile 2016, n. 75, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 14 aprile 2016, n. 74, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 14 aprile 2016, n. 73, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 14 aprile 2016, n. 72, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 14 aprile 2016, n. 71, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 7 marzo 2016, n. 49, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 7 marzo 2016, n. 48, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 7 marzo 2016, n. 45, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 7 marzo 2016, n. 43, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 7 marzo 2016, n. 38, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 7 marzo 2016, n. 37, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Allorio), sentenza del 1° marzo 2016, n. 26, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 20 febbraio 2016, n. 23, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 20 febbraio 2016, n. 22, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 20 febbraio 2016, n. 21, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 12, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 11, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 26 gennaio 2016, n. 4, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Del Paggio), sentenza del 14 luglio 2016, n. 198, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 197, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 14 luglio 2016, n. 197, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 14 luglio 2016, n. 196, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 255, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 201, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 200, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 199, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 196.
    In arg. cfr pure Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 20 aprile 2016, n. 51, Consiglio nazionale forense (rel. Caia), parere 20 gennaio 2016, n. 7, Consiglio nazionale forense (rel. Baffa), parere 20 gennaio 2016, n. 3, nonché la Circolare CNF n. 1/2016.

  • Abolizione della sanzione disciplinare della cancellazione e principio del favor rei

    La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevole per l’incolpato ex art. 65 L. n. 247/2012 (Nel caso di specie, il professionista veniva condannato dal Consiglio territoriale alla sanzione disciplinare della cancellazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per la durata di anni tre).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto), sentenza del 24 novembre 2016, n. 336

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 313, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 27 luglio 2016, n. 252, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 23 gennaio 2017, n. 2, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 70, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Broccardo), sentenza del 20 febbraio 2016, n. 18, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Broccardo), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 13, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 262, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 180, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 23 luglio 2015, n. 123, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Tinelli), sentenza del 18 luglio 2015, n. 112.
    In sede di legittimità, in senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Ambrosio), SS.UU, sentenza n. 15819 del 29 luglio 2016.

  • La contestazione dell’addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate

    La contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede nè la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, nè la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, dato che la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Corollario di tale principio è che in tema di procedimenti disciplinari quello che è necessario ai fini di garantire il diritto di difesa all’incolpato – e di consentire, quindi, allo stesso di far valere senza alcun condizionamento (o limitazione) le proprie ragioni – è una chiara contestazione dei fatti addebitati non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate e-o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto), sentenza del 24 novembre 2016, n. 336

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 29 luglio 2016, n. 287, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 25 luglio 2016, n. 236, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Geraci), sentenza del 2 maggio 2016, n. 98, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 11 novembre 2015, n. 164, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Mariani Marini), sentenza del 6 ottobre 2014, n. 135, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Morlino), sentenza del 10 aprile 2013, n. 55, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. De Giorgi), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 214.
    In sede di Legittimità, in senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 25633 del 14 dicembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 22521 del 7 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Didone), SS.UU, sentenza n. 13723 del 6 luglio 2016.

  • L’efficacia, in sede disciplinare, della sentenza di patteggiamento

    Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, a norma dell’art. 653 c.p.p. la sentenza penale di applicazione di pena su richiesta delle parti e` equiparata alla sentenza di condanna. Ne consegue che essa esplica funzione di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceita` penale e alla responsabilita` dell’incolpato, sicché il Giudice disciplinare, solo ove intenda disconoscere tale efficacia, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, e il Giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto), sentenza del 24 novembre 2016, n. 336

    NOTA:
    In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 310, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 24 settembre 2015, n. 145, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 121, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Tacchini), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 206, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 152, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 147.

  • Copia notificata della sentenza del CNF: sufficiente la dicitura “firmato”

    La mancanza della sottoscrizione del giudice non costituisce motivo di nullità della sentenza ex art. 161, comma 2, c.p.c., se si riferisce alla copia notificata e non all’originale del provvedimento. In ogni caso, con particolar riferimento alle decisioni disciplinari del Consiglio nazionale forense, qualora la conformità all’originale della copia notificata della sentenza risulti attestata dal consigliere segretario recando, con la dicitura “firmato” e l’indicazione a stampa del nome e del cognome del presidente e del segretario, tale formulazione della copia non è idonea a dimostrare la mancanza della sottoscrizione dell’originale asseverando, anzi, il contrario.

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 13400 del 26 maggio 2017

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 15043 del 21 luglio 2016, Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Cappabianca), SS.UU, sentenza n. 11024 del 19 maggio 2014, nonché Cass., SS.UU, sentenze nn. 11803/13, 17357/09, 9069/03.

  • Alla richiesta di iscrizione all’albo non si applica il silenzio assenso

    Il comma 7 dell’art. 17 della L. n. 247/2012 prevede la possibilità per l’interessato di ricorrere al CNF avverso il silenzio serbato dal COA sulla domanda di iscrizione all’albo, facoltà da esercitarsi nel termine di 10 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda. Per cui non può trovare applicazione la disciplina del silenzio assenso di cui all’art. 45 del d.lgs n. 59/2010.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 24 novembre 2016, n. 334

  • La normativa generale in materia di società tra professionisti non si applica alle società tra avvocati

    Alla professione forense devono ritenersi applicabili in materia di società di avvocati unicamente le norme di cui al d.lgs n. 96/2001 e alla L. n. 247/12, non potendo invece trovare fonte di regolamentazione quanto previsto dall’art. 10 L. n. 183/2011 e dal d.m. n. 34/2013 (Nel caso di specie, due avvocati costituivano una società in accomandita semplice, coinvolgendo altresì un soggetto terzo, laureato in economia, quale socio di investimento in misura pari al 20% delle quote. Successivamente, chiedevano al proprio COA l’iscrizione della società stessa nella sezione speciale dell’albo. Il COA rigettava la predetta richiesta di iscrizione, con delibera quindi impugnata al CNF che, in applicazione del principio di cui in massima, ha infine rigettato il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 24 novembre 2016, n. 334

  • La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

    Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Geraci), sentenza del 12 novembre 2016, n. 331

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 29 luglio 2016, n. 271, Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 luglio 2016, n. 267, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 23 gennaio 2017, n. 2, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 25 luglio 2016, n. 231, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Gaziano), sentenza del 25 luglio 2016, n. 213, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo), sentenza del 12 luglio 2016, n. 192, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 3 maggio 2016, n. 112, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Broccardo), sentenza del 20 febbraio 2016, n. 18, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Esposito), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 10

  • Formazione continua: l’apprendimento di materie nuove post lauream

    La formazione continua riguarda non solo l’approfondimento delle conoscenze e competenze professionali già acquisite, ma anche il loro costante accrescimento ed aggiornamento, quindi anche l’apprendimento di materie nuove o solo in parte trattate nei corsi universitari, come la deontologia, le tecniche dell’argomentazione e della persuasione, l’informatica giuridica e amministrativa, le scienze sociali e del comportamento, le tecniche di composizione stragiudiziale delle controversie, quali la mediazione, la conciliazione e l’arbitrato, l’organizzazione e gestione dello studio legale, le principali lingue straniere parlate nell’Unione Europea.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Geraci), sentenza del 12 novembre 2016, n. 331