Autore: admin

  • L’incolpato non può impugnare la sanzione inferiore a quella edittale

    E’ inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso con cui l’incolpato si dolga dell’irrogazione di sanzione inferiore a quella edittale, dovendo escludersi che egli possa invocare una pronuncia che comporti una condanna più severa, quand’anche per rispettare un minimo edittale.

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. De Stefano), SS.UU, sentenza n. 11140 del 8 maggio 2017

  • Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico permanente o continuato

    Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta (Nel caso di specie trattavasi di illecito omissivo).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 29 luglio 2016, n. 271

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Losurdo), sentenza del 12 luglio 2016, n. 186, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 14 aprile 2016, n. 78, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Esposito), sentenza del 7 marzo 2016, n. 39, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 2 ottobre 2014, n. 132, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 101, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 7 ottobre 2013, n. 170.

  • Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito

    L’attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma (come nella specie) altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell’istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 29 luglio 2016, n. 271

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Merli), sentenza del 28 luglio 2016, n. 260, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza del 28 luglio 2016, n. 255, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 25 luglio 2016, n. 216, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Del Paggio), sentenza del 25 luglio 2016, n. 214, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 232, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 225, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 192, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tinelli), sentenza del 24 settembre 2015, n. 150.

  • La nullità dell’addebito disciplinare per difetto di specificità

    La nullità dell’addebito disciplinare per difetto di specificità (nella specie, esclusa) sussiste soltanto quando vi è assoluta incertezza sui fatti oggetto di contestazione, per effetto della quale l’incolpato non abbia potuto svolgere pienamente le sue difese; mentre non sussiste nullità quando la contestazione è tale per cui con la lettura dell’incolpazione l’interessato è in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 29 luglio 2016, n. 271

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 25 luglio 2016, n. 236, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 25 luglio 2016, n. 219, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 84, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 17 luglio 2013, n. 105.

  • Prescrizione dell’azione disciplinare e procedimento penale: la pronuncia di estinzione del reato

    In tema di procedimento disciplinare derivante da fatti costituenti reato per cui sia iniziata un’azione penale, il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale, a prescindere dalle formule terminative del procedimento penale stesso che non siano di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso (Nel caso di specie, la sentenza penale aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. Mascherin, rel. Del Paggio, sentenza del 25 luglio 2016, n. 214).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. De Stefano), SS.UU, sentenza n. 11140 del 8 maggio 2017

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. De Chiara), SS.UU, sentenza n. 11367 del 31 maggio 2016 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 121.

  • Ricorso al CNF e difetto di jus postulandi (del praticante avvocato)

    Il ricorso al CNF è ammissibile solo qualora sia sottoscritto personalmente dal ricorrente munito di “jus postulandi”, ovvero sia sottoscritto da difensore iscritto all’albo dei professionisti abilitati all’esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie, l’impugnazione al CNF era sottoscritta personalmente dal solo ricorrente e riguardava il mancato accoglimento della sua domanda tesa al riconoscimento ai fini della pratica del periodo di tirocinio formativo svolto presso Eurojust. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Baffa), sentenza del 29 luglio 2016, n. 270

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza del 25 luglio 2016, n. 222, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 3 maggio 2016, n. 111, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Geraci), sentenza del 8 aprile 2016, n. 63, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 152, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 44, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Salazar), sentenza del 10 giugno 2014, n. 90.

  • L’avvocato sospeso, radiato o cancellato dall’albo non può proporre ricorso al CNF in proprio

    E’ inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente da professionista che, al tempo della sua proposizione, sia privo dello jus postulandi perché sospeso, radiato o cancellato dall’albo, con provvedimento immediatamente esecutivo, nel qual caso l’impugnazione dovrà essere necessariamente proposta a mezzo di avvocato iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale. Tale principio, già espresso con riferimento alla vigenza dell’art. 63, co. 1, R.D. n. 37/1934, ha mantenuto la sua validità anche nel regime introdotto dalla legge n. 247/2012 e dall’art. 6 del Regolamento C.N.F. 22.11.2013 n. 3 (Nel caso di specie, trattavasi di sospensione per mancato versamento del contributo annuale dovuto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni,), sentenza del 29 luglio 2016, n. 269

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 8 aprile 2016, n. 65, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 11 giugno 2015, n. 92, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 18 luglio 2011, n. 121, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mascherin), sentenza del 18 luglio 2011, n. 118, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 173.
    Sulla sospensione professionale a tempo indeterminato per mancato pagamento dei contributi cfr. art. 29, comma 6, Legge n. 247/2012, nonché Consiglio nazionale forense (Merli), parere 10 dicembre 2014, n. 108.

  • L’impugnazione tardiva è inammissibile

    E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Broccardo), sentenza del 29 luglio 2016, n. 268

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 25 luglio 2016, n. 228, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 25 luglio 2016, n. 225, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 14 luglio 2016, n. 200, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 14 luglio 2016, n. 199, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 12 luglio 2016, n. 195, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 10 maggio 2016, n. 137, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 10 maggio 2016, n. 136, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 2 maggio 2016, n. 104, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 14 aprile 2016, n. 82, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 69, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 7 marzo 2016, n. 40, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pasqualin), sentenza del 16 febbraio 2016, n. 5.

  • Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo (ab origine) di procura speciale

    Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale antecedente alla proposizione del ricorso, non operando nella fattispecie la sanatoria e/o ratifica ex art. 182, co. 2, cpc (Nel caso di specie, l’impugnazione, sottoscritta personalmente dal solo ricorrente, riguardava la delibera di rigetto dell’istanza di reiscrizione all’Albo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF pronunciava l’inammissibilità dell’impugnazione con sentenza che, in applicazione del principio di cui in massima, è stata infine confermata in sede di Legittimità).

    Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Barreca), SS.UU, sentenza n. 10414 del 27 aprile 2017

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Cerè), sentenza del 29 luglio 2016, n. 264, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza del 12 luglio 2016, n. 183, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Tinelli), sentenza del 2 maggio 2016, n. 108, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 7 marzo 2016, n. 40, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto), sentenza del 26 febbraio 2016, n. 24, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 249, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 218, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 22 luglio 2015, n. 117, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 13 marzo 2015, n. 40, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 10 marzo 2015, n. 7.

  • Procedimento disciplinare: l’asserita mancata verbalizzazione non è causa di nullità

    La formale mancata verbalizzazione di alcuni atti effettivamente compiuti nell’àmbito del procedimento disciplinare davanti al Giudice disciplinare di primo grado (che ha natura amministrativa e non giurisdizionale) non integra una ipotesi di nullità della deliberazione ove questa non sia espressamente prevista o non sia desumibile dai principi della materia (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha confermato Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei, sentenza del 14 aprile 2016, n. 78).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Bielli), SS.UU, sentenza n. 10226 del 26 aprile 2017