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  • In dubio pro reo: il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare

    Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico (Nel caso di specie, l’istruttoria disciplinare non aveva consentito di raggiungere una prova ragionevolmente certa con riferimento ad uno dei capi di incolpazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso in parte qua).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza del 28 settembre 2016, n. 296

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 27 luglio 2016, n. 249, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza del 26 luglio 2016, n. 241, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 14 luglio 2016, n. 201, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Berruti), sentenza del 6 giugno 2016, n. 145, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Del Paggio), sentenza del 10 maggio 2016, n. 134, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 267, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 265, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 230, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 225.

  • Gli effetti del giudicato penale in ambito disciplinare

    La sentenza irrevocabile di condanna ha effetto di cosa giudicata nel giudizio di responsabilità disciplinare quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della sua commissione da parte dell’imputato, ancorché di essi il giudice disciplinare compia un’autonoma valutazione sulla base del materiale probatorio disponibile.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza del 28 settembre 2016, n. 296

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 11 marzo 2015, n. 18, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Tacchini), sentenza del 28 ottobre 2013, n. 199.

  • Procedimento penale e prescrizione dell’azione disciplinare

    Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare di cui all’art. 51 R.D.L. n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile), occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare (che ai sensi dell’art. 44, co. 1, del citato R.D.L. è obbligatorio) abbia luogo per i fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Pertanto, mentre nella prima ipotesi il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda il termine predetto non può decorrere che dalla definizione del processo penale, ossia dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto all’instaurarsi del procedimento penale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza del 28 settembre 2016, n. 296

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 25 luglio 2016, n. 236, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 79, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 233, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 24 settembre 2015, n. 145, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 20 marzo 2014, n. 44.

  • Sul riconoscimento del titolo di avvocato (abogado) dopo il 31/10/2011

    Chi richieda l’omologazione del titolo straniero di abogado dopo il 31/10/2011 deve aver frequentato il master specifico e superato l’esame di Stato, non potendo ottenere, in mancanza, l’iscrizione all’albo professionale quale avvocato stabilito o integrato, né mantenerla qualora l’abbia medio tempore ottenuta.

    Ministero della Giustizia, nota del 12 maggio 2017 (allegata a Consiglio Nazionale Forense, circolare n. 7 del 15 maggio 2017)

  • Inammissibile l’impugnazione delle delibere (pre- e) endo-procedimentali

    Gli atti interni al procedimento amministrativo che si svolge davanti al Consiglio territoriale non sono impugnabili al CNF, in quanto privi di una autonoma rilevanza esterna, la quale va riconosciuta soltanto al provvedimento definitivo, pronunciato al termine del procedimento disciplinare in sede locale (Nel caso di specie, l’incolpato aveva impugnato la delibera con cui il Consiglio territoriale aveva rigettato le istanze di asserita nullità di alcune delibere pronunciate nell’ambito del procedimento disciplinare a suo carico. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sica), sentenza del 28 settembre 2016, n. 292

    NOTA:
    In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 29 luglio 2016, n. 277 (in tema di delibera di apertura o prosecuzione del procedimento disciplinare), Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni), sentenza del 23 gennaio 2017, n. 5 (in tema di delibera di archiviazione del procedimento disciplinare)

  • Il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti a pretesa tutela del cliente

    L’avvocato non può essere oggetto di denuncia per il solo fatto di aver rappresentato al collega di controparte la versione dei fatti riferitagli da parte assistita, giacché il dovere di difesa -per quanto ampio- non può sconfinare nell’illecito o nella minaccia di un “male ingiusto”, specie se commessi al fine di indurlo a violare il segreto professionale (Nel caso di specie, nell’ambito di trattative stragiudiziali in una controversia matrimoniale, l’avvocato veniva denunciato dal collega avversario perché si era rifiutato di rivelargli i nomi dei soggetti che, secondo il proprio assistito, erano a conoscenza dell’infedeltà coniugale della controparte stessa. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 28 settembre 2016, n. 291

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 24 settembre 2015, n. 138.

  • Procedimento disciplinare di primo grado: l’asserita irregolare composizione del collegio giudicante non è causa di nullità

    In tema di procedimento disciplinare di primo grado, non integra nullità alcuna l’irregolare composizione del collegio giudicante (nella specie, non presieduto dal componente più anziano di età), considerate la natura e la funzione amministrativa dell’attività svolta e del provvedimento adottato, essendo sufficiente che sia rispettato il quorum previsto per la validità delle deliberazioni.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 28 settembre 2016, n. 291

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 27 luglio 2016, n. 247, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Amadei), sentenza del 10 maggio 2016, n. 142, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 24 settembre 2015, n. 149.

  • Rinuncia al ricorso al CNF ed estinzione del procedimento

    La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte del Consiglio territoriale appellato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 309

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Capria), sentenza del 29 luglio 2016, n. 263, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza del 28 luglio 2016, n. 261, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Broccardo), sentenza del 25 luglio 2016, n. 237, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Gaziano), sentenza del 25 luglio 2016, n. 227, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza del 25 luglio 2016, n. 223, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Labriola), sentenza del 12 luglio 2016, n. 194, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 10 maggio 2016, n. 141, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza del 3 maggio 2016, n. 118, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Berruti), sentenza del 26 aprile 2016, n. 92, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Savi), sentenza del 8 aprile 2016, n. 61, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto), sentenza del 7 marzo 2016, n. 33.
    Sulla diversa fattispecie della rinuncia all’esposto (che “non produce alcun effetto, non condizionando né implicando l’estinzione o l’interruzione del procedimento, in quanto l’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti”), cfr. tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 10 maggio 2016, n. 138, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 229, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa), sentenza del 30 novembre 2015, n. 173, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tinelli), sentenza del 24 settembre 2015, n. 150, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Florio), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 17, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 4, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 28 dicembre 2013, n. 214.

  • L’impugnazione tardiva è inammissibile

    E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Losurdo), sentenza del 28 settembre 2016, n. 298

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza del 29 luglio 2016, n. 285, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 29 luglio 2016, n. 282, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 29 luglio 2016, n. 281, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni,), sentenza del 29 luglio 2016, n. 269, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Broccardo), sentenza del 29 luglio 2016, n. 268, Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 25 luglio 2016, n. 228, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 25 luglio 2016, n. 225, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 14 luglio 2016, n. 200, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 14 luglio 2016, n. 199, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 12 luglio 2016, n. 195, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 10 maggio 2016, n. 137, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 10 maggio 2016, n. 136, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 2 maggio 2016, n. 104, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 14 aprile 2016, n. 82, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 69, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 7 marzo 2016, n. 40, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pasqualin), sentenza del 16 febbraio 2016, n. 5.

  • L’invio di fax nel luogo di lavoro della controparte

    Non vìola il codice privacy (in quanto costituisce adempimento di un obbligo, al quale va quantomeno equiparato quello dell’esercizio del diritto), né è deontologicamente rilevante (in quanto non sussiste violazione dei doveri di correttezza e riservatezza), la condotta della professionista che invii alla controparte, presso il fax del suo luogo di lavoro, la corrispondenza relativa alla controversia in corso, in mancanza della prova che ai terzi, ed in particolare ai colleghi del destinatario stesso, sia stato consentito di prenderne visione (Nel caso di specie trattavasi del ricorso e del decreto del giudice tutelare con il quale veniva fissata l’udienza per la comparizione delle parti, nell’ambito di una controversia in materia di famiglia).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 29 luglio 2016, n. 289

    NOTA:
    In senso conforme, ed in particolare sul principio secondo cui il dovere di riservatezza riguarda il cliente e non la controparte, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 10 giugno 2014, n. 84.