La “pubblicità” professionale non deve essere comparativa né autocelebrativa

L’informazione sull’attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 35 cdf, deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, dovendo conseguentemente ritenersi illecita quella comparativa e autocelebrativa (Nel caso di specie, l’avvocato aveva affisso un manifesto nel parcheggio di un ospedale nonché pubblicato un video su YouTube ed un post sul proprio sito internet del seguente tenore: “6 SICURO? È antipatico da dire ma SEI SICURO DI CHI TI STA ASSISTENDO? Questo è un settore per SPECIALISTI, soprattutto in caso di incidenti GRAVI o MORTALI, eventuali errori li pagherai tu: un danno sottovalutato, una voce “dimenticata”, troppa fretta nel chiudere il risarcimento di un sinistro o troppa arrendevolezza con l’assicurazione possono tradursi in decine o anche centinaia di migliaia di euro in meno per te e non avrai una seconda chance”).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. De Benedittis), sentenza n. 50 del 20 febbraio 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 50 del 20 Febbraio 2026 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 11 Ottobre 2024 (censura)