Costituisce illecito disciplinare l’informazione, diffusa anche attraverso siti internet, fondata sull’offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici o comunque contenuti bassamente commerciali, in quanto volta a suggestionare il cliente sul piano emozionale, con un messaggio di natura meramente commerciale ed esclusivamente caratterizzato da evidenti sottolineature del dato economico (Nel caso di specie, l’avvocato aveva affisso un manifesto nel parcheggio di un ospedale nonché pubblicato un video su YouTube ed un post sul proprio sito internet del seguente tenore: “Nulla è più drammatico di dover rinunciare al proprio risarcimento per mancanza di denaro”, “Sottoponici il tuo caso, se ravviseremo la tua piena ragione ti anticiperemo tutte le spese mediche e giudiziarie”, “chiedici un parere per il tuo risarcimento, è senza impegno e senza costi”, “Sei rimasto vittima di un incidente stradale? Nessun costo per te, ci paga l’assicurazione”, “CHIEDICI UN PARERE PER IL TUO RISARCIMENTO. È SENZA IMPEGNO E SENZA COSTI-CONTATTACI”, “avrai la mia esperienza al tuo servizio senza spendere nulla”).
NOTA
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 130/2024.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 50 del 20 Febbraio 2026 (respinge) (censura)– Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 11 Ottobre 2024 (censura)