La violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua (artt. 15 e 70 cdf, art. 11 L. n. 247/2012) è un illecito omissivo a carattere istantaneo, con la conseguenza che il relativo dies a quo prescrizionale va individuato nell’ultimo giorno utile per il conseguimento dei crediti formativi richiesti per il periodo di riferimento (Nel caso di specie, l’omesso svolgimento dell’attività formativa riguardava il triennio 2014-2016. In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che l’illecito disciplinare si fosse consumato il 31 dicembre 2016 e da quella data decorresse quindi il relativo termine di prescrizione dell’azione disciplinare ex art. 56 L. n. 247/2012).
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Criscuolo), SS.UU., sentenza n. 4839 del 25 febbraio 2025
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 227/2024, CNF n. 98/2023, CNF n. 199/2022.
– codice: art. 40
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La rilevanza deontologica dell’inadempimento al mandato professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Di Campli Donato), sentenza n. 60 del 18 Giugno 2020
Illecito procurare droga ai propri praticanti
CDD di Bologna (pres. Bozzi Francesca, rel. Bonatti Alberto), decisione n. 10 del 20 Febbraio 2020
Illecito fare da testimone alla celebrazione di un matrimonio simulato ai fini del permesso di soggiorno
CDD di Bologna (pres. Bozzi Francesca, rel. Bonatti Alberto), decisione n. 10 del 20 Febbraio 2020
L’inadempimento degli obblighi nei confronti del cliente
CDD di Bologna (pres. Spezia Franco, rel. Ricci Roberto), decisione n. 37 del 23 Giugno 2017
Inadempimento del mandato e false informazioni al cliente
CDD di Bologna (pres. Gonelli Sergio, rel. Farolfi Francesco), decisione n. 9 del 14 Novembre 2016