La violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua (artt. 15 e 70 cdf, art. 11 L. n. 247/2012) è un illecito omissivo a carattere istantaneo, con la conseguenza che il relativo dies a quo prescrizionale va individuato nell’ultimo giorno utile per il conseguimento dei crediti formativi richiesti per il periodo di riferimento (Nel caso di specie, l’omesso svolgimento dell’attività formativa riguardava il triennio 2014-2016. In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che l’illecito disciplinare si fosse consumato il 31 dicembre 2016 e da quella data decorresse quindi il relativo termine di prescrizione dell’azione disciplinare ex art. 56 L. n. 247/2012).
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Criscuolo), SS.UU., sentenza n. 4839 del 25 febbraio 2025
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 227/2024, CNF n. 98/2023, CNF n. 199/2022.
– codice: art. 31
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Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Rapporto di fiducia – Appropriazione indebita – Incasso di assegni a seguito di apposizione di firma falsa – Comunicazione di false informazioni – Illecito disciplinare – Radiazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi Edilberto, rel. Pisapia Gian Domenico), sentenza n. 37 del 28 Febbraio 1992
Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Incasso e trattenuta di somme di spettanza del cliente – Incarico di liquidatore – Rendiconto incompleto – Omessa contabilizzazione e distrazione di somme – Altri addebiti – Sospensione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens Franzo, rel. Cagnani Raoul), sentenza n. 129 del 19 Settembre 1989
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 19 Settembre 1989 (respinge)– Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 20 Ottobre 1988