La violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua (artt. 15 e 70 cdf, art. 11 L. n. 247/2012) è un illecito omissivo a carattere istantaneo, con la conseguenza che il relativo dies a quo prescrizionale va individuato nell’ultimo giorno utile per il conseguimento dei crediti formativi richiesti per il periodo di riferimento (Nel caso di specie, l’omesso svolgimento dell’attività formativa riguardava il triennio 2014-2016. In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che l’illecito disciplinare si fosse consumato il 31 dicembre 2016 e da quella data decorresse quindi il relativo termine di prescrizione dell’azione disciplinare ex art. 56 L. n. 247/2012).
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Criscuolo), SS.UU., sentenza n. 4839 del 25 febbraio 2025
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 227/2024, CNF n. 98/2023, CNF n. 199/2022.
– codice: art. 27
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La rilevanza deontologica dell’inadempimento al mandato professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grimaldi Bruno, rel. Sica Salvatore), sentenza n. 215 del 29 Dicembre 2014
L’omesso adempimento del mandato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Ferina Federico), sentenza n. 102 del 24 Luglio 2014
L’obbligo di dare una informazione completa e vera
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Pisano Susanna), sentenza n. 83 del 10 Giugno 2014
Inadempimento al mandato professionale e false rassicurazioni al cliente
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Tacchini Ettore), sentenza n. 68 del 16 Aprile 2014
Il dovere di informazione
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Florio Fabio), sentenza n. 218 del 30 Dicembre 2013
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 218 del 30 Dicembre 2013 (accoglie) (avvertimento)– Consiglio territoriale: COA Gorizia, delibera del 30 Settembre 2010 (avvertimento)