Tag: cdf (nuovo) art. 9

  • L’avvocato deve agire con lealtà e correttezza nei confronti della parte assistita, dei terzi e della controparte

    L’Avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza non solo nei confronti della parte assistita, ma anche verso i terzi in genere e verso la controparte, giacché il dovere di lealtà e correttezza nell’esercizio della professione è un canone generale dell’agire di ogni Avvocato, che mira a tutelare l’affidamento che la collettività ripone nell’Avvocato stesso quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Cosimato), sentenza n. 259 del 30 dicembre 2021

  • L’avvocato deve agire con lealtà e correttezza nei confronti della parte assistita, dei terzi e della controparte

    L’Avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza non solo nei confronti della parte assistita, ma anche verso i terzi in genere e verso la controparte, giacché il dovere di lealtà e correttezza nell’esercizio della professione è un canone generale dell’agire di ogni Avvocato, che mira a tutelare l’affidamento che la collettività ripone nell’Avvocato stesso quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Caia), sentenza n. 256 del 30 dicembre 2021

  • CODICE deontologico forense – falsificazione di un verbale di giuramento CTU – violazione deontologica – sussiste.

    La falsificazione di documenti è contraria ai principi di probità, dignità e decoro professionale, idonei di per sé a vulnerare gravemente sia il prestigio personale dello stesso incolpato, sia l’immagine dell’intera classe forense.

    “Il professionista che, anche senza scopo di lucro, falsifichi un documento o se ne avvalga consapevolmente pone in essere un comportamento contrario ai principi di correttezza, dignità e decoro professionale deontologicamente rilevante, idoneo a vulnerare gravemente l’ordinamento, la società e il prestigio dell’intera classe forense” tale da meritare una sanzione interdittiva temporanea dall’esercizio della professione forense, vista la gravità dei fatti e la mancata sussistenza dei presupposti per irrogare una sanzione meno afflittiva. (Nel caso concreto, l’avvocato fornendo false informazioni al cliente falsificava un verbale di nomina e giuramento CTU per dimostrare al cliente di aver adempiuto al mandato contrariamente al vero. Veniva irrogata la sanzione della sospensione di mesi due dall’esercizio della professione).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Quattrone, rel. De Santis), decisione n. 7 del 9 novembre 2021

  • CODICE deontologico forense – false informazioni al cliente e al dominus – violazione del principio di probità, dignità e decoro – sussiste.

    Le false informazioni, alla parte assistita e al dominus della pratica, per celare il proprio inadempimento, costituiscono di per sé gravissima violazione dei princìpi di probità, dignità, decoro e lealtà, ai quali l’avvocato deve sempre ispirarsi, oltre a violare quei doveri di colleganza (art. 19 CDF), fedeltà (art. 10 CDF.) e fiducia (art. 11 CDF.) che sono i capisaldi per il corretto esercizio della professione forense.

    Deve ritenersi che un rapporto fiduciario, quale è quello che lega l’avvocato al suo cliente non può tollerare alcun comportamento che violi un aspetto essenziale della “fiducia”, consistente nella completezza e verità delle informazioni destinate all’assistito (Nel caso concreto, la Sezione rilevato la responsabilità dell’incolpato ha irrogato la sanzione della sospensione di mesi quattro).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Pedroni Menconi, rel. De Santis), decisione n. 33 del 16 novembre 2021

  • CODICE deontologico forense – sanzione – calcolo – criteri.

    L’ammissione della propria responsabilità per i fatti compiuti e le “presunte giustificazioni” al comportamento tenuto per anni, il dispiacere dichiarato in sede di dibattimento da parte dell’incolpato, non possono essere valorizzate dalla sezione, nell’ambito del complessivo giudizio al fine della determinazione in concreto della sanzione da applicare e ciò non solo perché ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta, ma soprattutto perché i comportamenti reiterati, continuati e sistemaci posti in essere nei confronti di una pluralità di soggetti incapaci (compiuti dall’incolpato nel corso degli anni), aggravati dalla funzione di amministratore di sostegno, tutore e curatore, ricoperta dall’incolpato, delineano un elevatissimo grado di disvalore tale da rendere incompatibile e inconciliabile la sua permanenza nell’albo professionale. (Nel caso concreto, la Sezione ha irrogato la sanzione della radiazione).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Tropini, rel. De Santis), decisione n. 11 del 16 febbraio 2021

  • CODICE deontologico forense – decoro – nozione.

    L’avvocato “non dovrà fare nulla che possa nuocere alla reputazione propria e dell’avvocatura in generale e che possa compromettere la fiducia del pubblico negli avvocati. Questo non significa che l’avvocato debba essere perfetto, ma che deve evitare comportamenti indecorosi, sia nell’esercizio della professione che in altre attività che nella vita privata, tali da gettare discredito sull’avvocatura”. (La Sezione, ha ritenuto congrua la sanzione della radiazione)

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Baudinelli, rel. De Santis), decisione n. 11 del 17 dicembre 2019

  • CODICE deontologico forense – condotta irreprensibile – tossico dipendenza – incompatibilità con l’esercizio della professione.

    La grave condizione di tossicodipendenza dell’incolpato, a cui si ricollegano le violazioni deontologiche poste in essere dallo stesso, si pongono in assoluto ed insuperabile contrasto con tutti i principi generali della professione forense, tali da legittimarne la massima sanzione privandolo così dell’uso del titolo.

    La condotta di cui al capo d’incolpazione tenuta dall’incolpato, ma ancor prima la sua grave condizione di tossicodipendenza, che lo rende inidoneo, a svolgere sotto il profilo morale, la professione forense, non permette di ritenere in capo allo stesso la sussistenza del requisito di “condotta irreprensibile” che di per sé comporterebbe la cancellazione dall’albo ex art. 17 comma 9 lett. a).

    La condotta tenuta dall’incolpato, la tossicodipendenza dello stesso, lede e compromette l’immagine che l’avvocatura deve mantenere al fine di assicurare la propria funzione sociale, l’affidamento dei terzi nell’avvocato e nell’avvocatura stessa nonché la dignità dell’intero ceto forense,  rendendola  incompatibile con il giuramento e l’impegno solenne di cui all’art. 8 L. n. 247/2012 dall’Avvocato e per tale motivo, l’incolpato merita la sanzione disciplinare che oltre ad escluderlo dalla classe forense lo priva dell’uso dello stesso titolo di Avvocato (ex art. 2 comma 8 della legge forense). (Nel caso concreto, la Sezione, considerato il comportamento complessivo dell’incolpato, del grave stato di tossicodipendenza e di come sono accaduti i fatti, ha ritenuto congrua l’irrogazione della radiazione)

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Pedroni Menconi, rel. De Santis), decisione n. 24 del 6 luglio 2021

  • CODICE deontologico forense – determinazione della sanzione – criteri.

    L’ammissione della propria responsabilità per i fatti compiuti e le “presunte giustificazioni” al comportamento tenuto per anni, il dispiacere dichiarato in sede di dibattimento da parte dell’incolpato, non possono essere valorizzate dalla sezione, nell’ambito del complessivo giudizio al fine della determinazione in concreto della sanzione da applicare e ciò non solo perché ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta, ma soprattutto perché i comportamenti reiterati, continuati e sistemaci posti in essere nei confronti di una pluralità di soggetti incapaci (compiuti dall’incolpato nel corso degli anni), aggravati dalla funzione di amministratore di sostegno, tutore e curatore, ricoperta dall’incolpato, delineano un elevatissimo grado di disvalore tale da rendere incompatibile e inconciliabile la sua permanenza nell’albo professionale. (Nel caso concreto, la Sezione ha irrogato la sanzione della radiazione).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Tropini, rel. De Santis), decisione n. 11 del 16 febbraio 2021

  • Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui né dalla reciprocità delle offese

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 9 cdf) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 cdf), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che al più possono essere valutate ai fini di una riduzione della sanzione, non trovando applicazione in tale sede l’esimente prevista dall’art. 599 c.p.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 213 del 30 novembre 2021

  • L’omessa o tardiva fatturazione di compensi percepiti

    L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 210 del 30 novembre 2021