Integra inadempimento deontologicamente rilevante al mandato (art. 26 ncdf già art. 38 cdf) e violazione doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già artt. 5 e 8 cdf) la condotta dell’avvocato che, dopo avere accettato incarichi difensivi, abbia omesso di dare esecuzione al mandato professionale ed abbia fornito all’assistito, a seguito delle sue ripetute richieste, false indicazioni circa lo stato delle cause.
Tag: cdf (nuovo) art. 9
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La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista
Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già art. 5 cod. prev.) e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Arena), sentenza n. 168 del 30 luglio 2021
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La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista
Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già art. 5 cod. prev.) e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Greco), sentenza n. 166 del 17 luglio 2021
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L’avvocato ha l’obbligo deontologico di comunicare all’ex cliente i dati della polizza assicurativa per responsabilità professionale
Costituisce illecito disciplinare, per violazione del dovere di correttezza (art. 9 cdf), il comportamento dell’avvocato che rifiuti di comunicare all’ex cliente i dati della polizza assicurativa per responsabilità professionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Pardi), sentenza n. 135 del 7 luglio 2021
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Adempimento diligente del mandato professionale: l’avvocato deve accertare la correttezza dei termini riferitigli dal cliente
Costituisce illecito disciplinare per violazione del dovere di diligenza (artt. 9 e 12 cdf) e di corretto adempimento del mandato (art. 26 cdf), il comportamento dell’avvocato che, ricevuto incarico di proporre opposizione a decreto ingiuntivo, trascuri di verificare l’effettivo termine per l’opposizione stessa, facendo esclusivo affidamento alla data di notifica riferitagli dal cliente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Pardi), sentenza n. 135 del 7 luglio 2021
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L’omessa o tardiva fatturazione di compensi percepiti
L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 81 del 28 aprile 2021
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L’inadempimento al mandato professionale e le false informazioni al cliente
Integra inadempimento deontologicamente rilevante al mandato (art. 26 cdf già art. 38 codice previgente) e violazione doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 cdf, già artt. 5 e 8 codice previgente) la condotta dell’avvocato che, dopo avere accettato incarichi difensivi, abbia omesso di dare esecuzione al mandato professionale ed abbia fornito all’assistito, a seguito delle sue ripetute richieste, false indicazioni circa lo stato delle cause.
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La depenalizzazione del reato di ingiuria non ha rilievo scriminante in sede deontologica
La sopravvenuta irrilevanza penale dell’ingiuria per abrogazione del delitto ex art. 594 cod.pen. non spiega corrispondenti effetti in sede disciplinare, stante l’autonomia delle rispettive sfere di responsabilità, tanto più considerato che l’ordinamento professionale pone a carico dell’avvocato un dovere deontologico di dignità, decoro e continenza anche indipendentemente dalle disposizioni civili e penali.
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Stalla), SS.UU, sentenza n. 20383 del 16 luglio 2021
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La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista
Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 cdf, già art. 5 cod. prev.) e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria.
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Stalla), SS.UU, sentenza n. 20383 del 16 luglio 2021
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L’avvocato che comunichi con il Cliente tramite WhatsApp, SMS ed altre modalità di messaggistica istantanea non vìola il decoro professionale
L’uso della messaggistica, che consente una comunicazione più immediata e veloce, non può ritenersi in sé in violazione dell’art. 9 del NCDF poiché, per molti aspetti, ormai rappresenta un vero e proprio metodo di comunicazione avente anche valore legale e, che per di più, fornisce anche una valida prova nel processo (Nel caso di specie, il professionista scriveva all’assistito diversi “messaggini”, chiedendo di essere contattato con urgenza perché nominato suo difensore di ufficio in un procedimento penale, di cui allegava l’avviso ex art. 415 c.p.p. Per tale comportamento, l’avvocato veniva sanzionato con la censura dal Consiglio territoriale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la sanzione disciplinare).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertollini), sentenza n. 28 del 20 febbraio 2021