Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di diligenza – Inadempimento al mandato – Esercizio dell’attività professionale mediante l’ausilio di collaboratori – Dovere di verifica e controllo – Responsabilità disciplinare – Natura oggettiva – Esclusione – Responsabilità personale – Gravità dell’inadempimento – Rilevanza – Adeguatezza della sanzione

La condotta che consista nell’aver omesso l’adempimento del mandato e nell’aver ciononostante fornito false assicurazioni alla parte assistita senza averne verificato la corrispondenza alla realtà integra la violazione di doveri essenziali dell’avvocato, anche qualora lo stesso abbia affidato a collaboratori compiti che avrebbe dovuto svolgere personalmente o far svolgere sotto la sua personale responsabilità nello studio verificandone l’esecuzione attentamente e costantemente. Trattasi, a tal riguardo, non di una sorta di “responsabilità oggettiva”, ma di responsabilità personale per doveri che fanno carico a colui al quale il mandato è stato conferito e lo ha accettato.
La gravità dell’inadempimento del mandato può avere rilevanza solo ai fini dell’adeguatezza della sanzione ai sensi dell’art. 2 c.d.f.Art. 2 cod. prev. – Potestà disciplinare.Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e dev…Leggi il testo completo →, ma non anche ai fini della configurazione della violazione e della sussistenza della responsabilità, qualora, come nella specie, i fatti siano provati. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 11 dicembre 2008)

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 12 ottobre 2011, n. 161

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 161 del 12 Ottobre 2011 (respinge)
– Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 11 Dicembre 2008