Non costituisce (più) illecito disciplinare sanzionato dal secondo capoverso dell’art. 24 del codice deontologico forense (ora art. 71 ncdf) la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio territoriale di chiarimenti, notizie, o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto.
Tag: cdf (nuovo) art. 71
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L’omessa comunicazione al COA di cause di incompatibilità
Commette le infrazioni di cui agli artt. 19 e 71 comma 1 l’iscritto che non dichiara al COA di appartenenza il perdurare della insussistenza di cause di incompatibilità.
Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Pastorelli), decisione n. 87 del 28 ottobre 2019
Sanzione: AVVERTIMENTO
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Nemo tenetur se detegere: la mancata risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del Consiglio territoriale
Non costituisce (più) illecito disciplinare sanzionato dal secondo capoverso dell’art. 24 del codice deontologico forense (ora art. 71 ncdf) la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio territoriale di chiarimenti, notizie, o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza n. 69 del 29 luglio 2019
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Nemo tenetur contra se detegere: la mancata risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del Consiglio territoriale
Non costituisce (più) illecito disciplinare sanzionato dal secondo capoverso dell’art. 71 cdf (già art. 24 codice previgente) la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio territoriale di chiarimenti, notizie, o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto (In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso in parte qua).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Esposito), sentenza n. 13 del 18 aprile 2019
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L’atteggiamento apatico verso gli obblighi di formazione continua può comportare un aggravamento della sanzione disciplinare
Ai fini della determinazione in concreto della sanzione da irrogare (ex artt. 21 e 22 del codice deontologico), occorre tener conto dei precedenti disciplinari (specifici e reiterati) dell’incolpato, nonché del suo comportamento complessivo, tra cui il mancato ravvedimento e il comportamento processuale, nonché, più in generale, l’atteggiamento del medesimo nei confronti degli obblighi di formazione professionale continua (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, rilevato l’inadempimento reiterato dell’incolpato agli obblighi formativi, il CDD ha ritenuto congruo aggravare alla censura la sanzione disciplinare irrogata in concreto).
Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Pedroni Menconi, rel. De Santis) decisione n. 20 del 12 marzo 2019
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Nemo tenetur se detegere: la mancata risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del Consiglio territoriale
Non costituisce (più) illecito disciplinare sanzionato dal secondo capoverso dell’art. 24 del codice deontologico forense (ora art. 71 ncdf) la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio territoriale di chiarimenti, notizie, o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 24 aprile 2018, n. 33
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La mancata consegna dei documenti (al cliente, al Collega subentrato e al COA)
Integra illecito disciplinare sotto molteplici aspetti, il comportamento dell’avvocato che ometta di restituire i documenti al cliente (art. 33 cdf), rifiutando altresì di consegnarli al Collega subentratogli nonché al COA di appartenenza intervenuto per finalità conciliative (art. 71 ncdf).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 12 aprile 2018, n. 26
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Nemo tenetur contra se detegere: la mancata risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del COA
Non costituisce (più) illecito disciplinare sanzionato dal secondo capoverso dell’art. 24 del codice deontologico forense (ora art. 71 ncdf) la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio dell’Ordine di chiarimenti, notizie, o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto (Nel caso di specie, l’avvocato era stato sanzionato per non aver ottemperato all’invito di consegnare un documento dal quale si sarebbe potuto/voluto desumere una sua eventuale responsabilità deontologica. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso in parte qua).
NOTA:
In senso conforme, oltre a Cass. S.U. 28.2.2011 n. 4773 e Cass. S.U. 30.12.2011 n. 30173, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 24 settembre 2015, n. 139, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Damascelli), sentenza del 12 marzo 2015, n. 27, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 216, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 5 giugno 2014, n. 79.
In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 119, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 61 e Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63, secondo cui “il fatto che ci si avvalga della facoltà di non rispondere, non esime l’incolpato dal presentarsi a rendere dichiarazione di esercizio di un suo diritto”. -
La mancata risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del Consiglio territoriale
Non costituisce (più) illecito disciplinare, già sanzionato dal secondo capoverso dell’art. 24 del codice deontologico forense (ora art. 71 ncdf), la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio dell’Ordine di chiarimenti, notizie, o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso in parte qua).
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La mancata risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del Consiglio territoriale
Non costituisce (più) illecito disciplinare sanzionato dal secondo capoverso dell’art. 24 del codice deontologico forense (ora art. 71 ncdf) la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio dell’Ordine di chiarimenti, notizie, o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso in parte qua).