La mancata risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del Consiglio territoriale

Non costituisce (più) illecito disciplinare, già sanzionato dal secondo capoverso dell’art. 24 cod. prev.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo → (ora art. 71 cdfArt. 71 cdf – Dovere di collaborazioneL’avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l’attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi al…Leggi il testo completo →), la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio dell’Ordine di chiarimenti, notizie, o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso in parte qua).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 21 novembre 2017, n. 178

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 178 del 21 Novembre 2017 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 28 Aprile 2014 (sospensione)