Non costituisce (più) illecito disciplinare sanzionato dal secondo capoverso dell’art. 24 cod. prev.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo → (ora art. 71 cdfArt. 71 cdf – Dovere di collaborazioneL’avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l’attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi al…Leggi il testo completo →) la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio territoriale di chiarimenti, notizie, o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 24 aprile 2018, n. 33
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 33 del 24 Aprile 2018 (accoglie) (assoluzione)– Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 14 Luglio 2014 (archiviazione)