Nemo tenetur contra se detegere: la mancata risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del Consiglio territoriale

Non costituisce (più) illecito disciplinare sanzionato dal secondo capoverso dell’art. 71 cdfArt. 71 cdf – Dovere di collaborazioneL’avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l’attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi al…Leggi il testo completo → (già art. 24 cod. prev.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo →) la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio territoriale di chiarimenti, notizie, o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto (In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso in parte qua).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Esposito), sentenza n. 13 del 18 aprile 2019

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 13 del 18 Aprile 2019 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 24 Febbraio 2014 (sospensione)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 2506 del 04 Febbraio 2020 (accoglie)