Tag: cdf (prev.) art. 53

  • I limiti, anche deontologici, alla critica dell’operato del giudice

    Nell’ambito della propria attività difensiva, l’avvocato non deve mai giungere ad atteggiamenti o comportamenti sconvenienti e violativi dell’art. 20 c.d.f., che impone al professionista di mantenere con il Giudice un rapporto improntato alla dignità e al rispetto sia della persona del giudicante, sia del suo operato (Nel caso di specie, l’incolpato aveva urlato al Giudice di “non conoscere la legge”, “lanciando un codice contro un muro simbolicamente volendo colpire il Giudice stesso”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 3 settembre 2013, n. 158
    NOTA:
    In senso conforme, CNF 4.6.2009, n. 65.

  • La violazione del principio di corrispondenza tra fatto contestato e addebito disciplinare

    Il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito in via generale dall’art. 112 cod. proc. civ., trova applicazione anche nei procedimenti in materia disciplinare, sicché vìola il diritto di difesa dell’incolpato il provvedimento disciplinare fondato su un fatto non contestato nel capo di incolpazione (Nel caso di specie, l’avvocato aveva inviato una lettera personale alla dimora del magistrato in vacanza con la famiglia per sollecitarne il rientro in ufficio al fine di revocare il provvedimento, prospettando allo stesso la possibile responsabilità personale di danno come mezzo di pressione per ottenere l’invocato provvedimento. Il COA di appartenenza, dopo avergli contestato la violazione dell’art. 54 c.d.f.Art. 54 cod. prev. – Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici.L’avvocato deve ispirare il proprio rapporto con gli arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici a correttezza e lealtà nel rispetto delle reciproche funzioni. Note Articolo così modificato…Leggi il testo completo → ed in particolare dei “doveri di probità, dignità e decoro e di dignità e rispetto delle rispettive funzioni, utilizzando mezzi assolutamente estranei alle previsioni procedimentali invasivi della riservatezza e di contenuto intimidatorio, in quanto estranei alle previsioni di leggi vigenti in materia di danno da esercizio dell’attività giurisdizionale”, lo sanzionava ai sensi dell’art. 53 c.d.f.Art. 53 cod. prev. – Rapporti con i magistrati.I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni. I. Salvo casi particolari, l’avvocato non può discutere del giudizio civil…Leggi il testo completo →, nella parte in cui, “salvo casi particolari, l’avvocato non può discutere del giudizio civile in corso con il giudice incaricato del processo senza la presenza del legale avversario”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF adito in sede d’appello ha annullato la decisione del COA).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 19 luglio 2013, n. 114

  • La “minaccia” di azioni legali infondate

    Integra illecito disciplinare, perché contrario agli art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →, art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo → e art. 53 c.d.f.Art. 53 cod. prev. – Rapporti con i magistrati.I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni. I. Salvo casi particolari, l’avvocato non può discutere del giudizio civil…Leggi il testo completo →, il comportamento dell’avvocato che preannunci azioni giudiziarie palesemente infondate (e formalmente inattuabili) nei confronti di un Giudice, specie se fatte al fine di precostituirsi una ragione di ricusazione (Nel caso di specie, il professionista aveva preannunciato un’azione risarcitoria nei confronti di un Giudice di Pace, cui richiedeva il pagamento della parcella in luogo del cliente che, a suo dire, gli aveva revocato il mandato per l’esito di una causa decisa dal magistrato).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Ferina), sentenza del 15 marzo 2013, n. 38

  • La c.d. immunità giudiziaria non scrimina l’illecito deontologico

    La scriminante di cui all’art. 598 c.p. non trova spazio nel procedimento disciplinare, atteso che la tutela della libertà della difesa non attribuisce una singolare facoltà di offendere, dovendo tutti gli atti ed ogni condotta nel processo rispecchiare il dovere di correttezza, anche nelle forme espressive usate dalle parti.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Broccardo), sentenza del 15 marzo 2013, n. 39
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF 4.6.2009, n. 65.

  • Atto d’appello: i limiti deontologici alla critica dell’operato del giudice di prime cure

    Il potere-dovere di critica dell’avvocato, soprattutto nella fase dell’impugnazione che rappresenta di per sé il momento di censura dell’operato del giudice, incontra il limite del divieto di assumere atteggiamenti e comportamenti sconvenienti e del dovere di mantenere con il giudice un rapporto improntato a dignità e decoro, sia con riferimento alla persona del giudicante sia al suo operato e alla funzione esercitata (Nel caso di specie, il professionista aveva attribuito al magistrato un comportamento volto ad avvantaggiare una parte del processo a danno degli imputati suoi assistiti).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Broccardo), sentenza del 15 marzo 2013, n. 39
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF 18.7.2011, n. 110.

  • Le espressioni sconvenienti od offensive nei confronti del giudice

    L’avvocato, nell’ambito della propria attività difensiva, può e deve esporre con vigore le ragioni del proprio assistito, utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone. A tale ampiezza dei mezzi difensivi si contrappone tuttavia, quale limite invalicabile, il divieto di assumere atteggiamenti o comportamenti sconvenienti e in violazione del codice deontologico forense, che impone al professionista di mantenere con il giudice un rapporto improntato alla dignità e al rispetto sia della persona del giudicante che del suo operato (Nel caso di specie, il professionista aveva appellato la sentenza asserendo che il giudice avrebbe condannato il suo assistito senza leggere gli atti, utilizzando la tecnica del “copia ed incolla” e con motivazione mediocre. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha quindi ritenuto responsabile il professionista, che ha sanzionato con l’avvertimento, in luogo della censura inflittagli dal COA di appartenenza).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Sica), sentenza del 27 febbraio 2013, n. 22
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PISANO), sentenza del 18 luglio 2011, n. 110.

  • Gli obblighi deontologici nei confronti del Giudice

    Il codice deontologico forense impone al professionista di mantenere con il Giudice un rapporto improntato alla dignità e al rispetto sia della persona del giudicante che del suo operato.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 193

    NOTA:
    In senso conforme, C.N.F. n. 110 del 18.7.2011.

  • I limiti deontologici alla critica del provvedimento giudiziario

    Ancorchè il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario costituisca facoltà inalienabile del difensore, tale diritto deve essere sempre esercitato, in primo luogo, nelle modalità e con gli strumenti previsti dall’ordinamento processuale e mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa. Proprio la giusta pretesa di vedere riconosciuta a tutti i livelli una pari dignità dell’avvocato rispetto al magistrato impone, nei reciproci rapporti, un approccio improntato sempre allo stile e al decoro, oltre che, ove possibile, all’eleganza, mai al linguaggio offensivo o anche al mero dileggio.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 193

    NOTA:
    In senso conforme, C.N.F. 22.10.2010 n. 101.

  • L’avvocato che sia anche magistrato onorario deve astenersi dal decidere le cause dei propri colleghi di studio

    Pone in essere un comportamento contrario ai doveri di lealtà e correttezza il professionista che nell’esercizio delle funzioni di magistrato onorario non si astenga ex art. 53 can. II c.d.f.Art. 53 cod. prev. – Rapporti con i magistrati.I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni. I. Salvo casi particolari, l’avvocato non può discutere del giudizio civil…Leggi il testo completo → in una procedura introdotta da un avvocato sulla cui carta intestata risulti anche il proprio nominativo quale componente dello studio (Nel caso di specie, l’avvocato magistrato onorario, dopo aver deciso -accogliendolo- il ricorso del collega di studio, si era inoltre personalmente recato presso l’autorità di polizia competente al fine di accertare l’esecuzione del provvedimento stesso).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 169

    NOTA:
    In senso conforme, CNF 6.9.2002 n. 121.

  • Il diritto di critica non giustifica accuse gratuitamente offensive

    Il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario fa parte delle facoltà inalienabili del difensore, entro il limite, tuttavia, al di là del quale tale facoltà lascia il posto all’obbligo del rispetto della dignità dell’interlocutore (Nel caso di specie, l’avvocato aveva auspicato, in modo irridente e provocatorio, che il magistrato frequentasse una scuola di perfezionamento al fine di non incorrere in errori di diritto).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA – Rel. PIACCI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 131