Tag: cdf (prev.) art. 53

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Uso di espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.

    Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che usi in scritti difensivi espressioni offensive nei confronti dei magistrati. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura nei confronti del professionista che aveva dato del bugiardo al giudice). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vigevano, 31 ottobre 1995-11 novembre 1995).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 31 dicembre 1999, n. 300

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Uso di espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.

    Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che usi in scritti difensivi espressioni offensive nei confronti dei magistrati. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura nei confronti del professionista che aveva dato del bugiardo al giudice). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bassano del Grappa, 11 novembre 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GAZZARA), sentenza del 28 dicembre 1999, n. 272

  • Rapporti con i magistrati – Richiesta di provvedimento cautelare e omessa menzione di un precedente negativo di altra autorità – Dovere di verità – Dovere di lealtà – Insussistenza dell’infrazione.

    Il codice di procedura civile, all’art. 88, impone alle parti e ai difensori di agire «secondo lealtà e probità». In detta norma non è ricompreso l’obbligo ulteriore di dire la verità nel processo: pertanto, il difensore non è tenuto ad evidenziare l’esistenza di giurisprudenza o dottrina che contrasti con le tesi sostenute dallo stesso avvocato del ricorrente. (Nella fattispecie è stato ritenuto esente da censura il comportamento dell’avvocato che chiedendo al giudice un provvedimento urgente, inaudita altera parte, abbia taciuto sull’esistenza di una precedente ordinanza che respingeva analogo ricorso). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Prato, 16 luglio 1992).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Cagnani), sentenza del 8 luglio 1994, n. 64

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Elemento psicologico

    Qualora, sulla base delle circostanze emerse nella fase istruttoria e dibattimentale, risulti che l’incolpato non abbia inteso offendere l’onore e la professionalità del magistrato cui egli abbia rivolto espressioni ingiuriose e non pertinenti allo svolgimento dell’incarico difensivo, la rivisitazione dell’elemento psicologico, pur restando la condotta connotata da colpa per aver in ogni caso dato origine ad un comportamento non qualificabile di rispetto nei confronti della magistratura, così come codificato nell’art. 53 c.d., ed inosservante della dignità e del decoro professionale, consente di contenere il biasimo disciplinare nella misura dell’avvertimento in luogo della sanzione irrogata della censura. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 5 novembre 2008).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tirale, rel. Borsacchi), decisione n. 45 del 20 aprile 2011

  • Art. 53 – Rapporti con i magistrati.

    I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni.
    I. Salvo casi particolari, l’avvocato non può discutere del giudizio civile in corso con il giudice incaricato del processo senza la presenza del legale avversario.
    II. L’avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla incompatibilità.
    III. L’avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di familiarità o di confidenza con i magistrati per ottenere favori e preferenze. In ogni caso deve evitare di sottolineare la natura di tali rapporti nell’esercizio del suo ministero, nei confronti o alla presenza di terze persone.