L’avvocato deve ispirare il proprio rapporto con gli arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici a correttezza e lealtà nel rispetto delle reciproche funzioni.
Note
Articolo così modificato dal CNF con la delibera del 15 luglio 2011. Versione precedente:
“Art. 54 – Rapporti con arbitri e consulenti tecnici. L’avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni”.