Tag: cdf (prev.) art. 53

  • Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive

    Benche´ l’avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probita` e lealta`, i quali non gli consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignita` della professione, giacché la liberta` che viene riconosciuta alla difesa della parte non puo` mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti e il giudice, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro (Nel caso di specie, l’incolpato aveva affermato ad alta voce in udienza che “una cosa del genere non l’aveva mai vista in 48 anni di professione”, quindi intimato al giudice dell’esecuzione di sospendere subito la procedura altrimenti lo avrebbe “denunciato al Consiglio Superiore della Magistratura, al ministro dell Giustizia ed avrebbe fatto venire gli ispettori”).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Damascelli), sentenza del 20 aprile 2015, n. 61

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 2 ottobre 2014, n. 127

  • Il COA di Torino chiede se vi siano profili d’incompatibilità tra la carica di Vice Procuratore Onorario e la funzione d’incaricato alle vendite all’asta nelle procedure d’esecuzione immobiliare ai sensi dell’art. 591 bis cod. proc. civ.

    Il quesito rileva se ed in quanto il Vice Procuratore onorario sia contemporaneamente iscritto all’Albo degli Avvocati, giacché l’art. 53, comma 3, del nuovo Codice deontologico forense – che riprende testualmente l’art. 53, can. II, del vecchio Codice – prevede che “L’avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla incompatibilità”.
    L’art. 42 quater del R.D. n. 12/1941, nel disciplinare il regime delle incompatibilità per il giudice onorario, testualmente prevede, al comma 2, che “gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici”: la disposizione in esame pone quindi una incompatibilità generale tra lo svolgimento delle funzioni di g.o. e l’esercizio della professione forense nel circondario del medesimo Tribunale.
    Orbene, la delega al compimento delle operazioni di vendita, di cui all’art. 591 bis c.p.c. integra una ulteriore fattispecie di prestazione professionale dell’avvocato: ne consegue che essa rientra a pieno titolo nella nozione di “esercizio della professione forense” ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 42 quater e, pertanto, non può essere ricevuta né esercitata dall’avvocato, limitatamente al circondario del Tribunale in cui svolga le funzioni di giudice onorario.

    Consiglio nazionale forense (Allorio), parere 10 dicembre 2014, n. 102

    Quesito n. 350.1, COA Torino

  • I limiti al diritto/dovere di difesa

    Nell’ambito della propria attività difensiva, l’avvocato deve e può esporre le ragioni del proprio assistito con ogni rigore utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone e ciò massimamente nella fase dell’impugnazione, atto diretto a criticare anche severamente una precedente decisione giudiziale e ciò rappresentando con la maggiore efficacia possibile la carenza di motivazione del provvedimento impugnato. Tuttavia, il diritto della difesa incontra un limite insuperabile nella civile convivenza, nel diritto della controparte o del giudice a non vedersi offeso o ingiuriato: soggetti nei confronti dei quali non devono essere utilizzate espressioni dirette consapevolmente ad insinuare la esistenza di condotte illecite o la violazione del fondamentale dovere di imparzialità, dovendosi mantenere con il giudice un rapporto improntato a dignità e decoro sia con riferimento alla persona del giudicante che al suo operato e alla funzione esercitata; l’esercizio del diritto di critica non deve mai travalicare in una censurabile deplorazione dell’operato del difensore, delle controparti e del giudicante (Nel caso di specie, l’avvocato aveva impugnato una sentenza scrivendo nell’atto di appello: “le motivazioni poste a supporto del dispositivo sono talmente scoordinate e contraddittorie sì da ingenerare nel lettore il fondato dubbio che esse siano state preconfezionate non già in conformità all’effettiva valutazione giuridica dei fatti di causa, quanto piuttosto, per spiegare al lettore una decisione altrimenti giustificabile”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Tacchini), sentenza del 10 giugno 2014, n. 85

  • I limiti di operatività della c.d. immunità giudiziaria

    In tema di espressioni sconvenienti od offensive contenute in un atto giudiziario, l’esimente di cui all’art. 598 c.p. non è applicabile qualora le espressioni stesse non concernano l’oggetto della causa ma si riferiscano ad un soggetto diverso dal legittimo contraddittore del procedimento (Nel caso di specie, le espressioni de quibus erano contenute in un atto di citazione per responsabilità medica e si riferivano al pubblico ministero che in sede penale aveva disposto l’archiviazione del procedimento per quei medesimi fatti).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Merli), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 20

  • I limiti del diritto di critica dei provvedimenti giudiziari

    Il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa (Nel caso di specie, il difensore aveva agito in sede civile censurando l’archiviazione dei medesimi fatti in sede penale, asseritamente dovuta a “frettolosità”, “malafede od ignoranza”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Merli), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 20

  • Non sussiste rapporto di specialità tra fra gli artt. 20 e 53 del codice deontologico (ora 52 e 53 nuovo codice)

    Non sussiste rapporto di specialità fra gli artt. 20 e 53 del codice deontologico, giacché il secondo delimita l’ambito etico nel quale devono estrinsecarsi i rapporti fra avvocati e magistrati, richiamando, al riguardo, i principi generali della pari dignità e del reciproco rispetto, mentre il primo individua una specifica violazione dei canoni comportamentali anzidetti, che potrebbe essere commessa per il tramite della scrittura, sia in giudizio che al di fuori del medesimo, sicché, in presenza dei necessari presupposti di fatto, l’utilizzo delle “espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in giudizio” ben può comportare comportare la violazione di entrambe le norme.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Merli), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 20

  • La rilevanza deontologica di un comportamento prescinde dalla sua eventuale liceità civile o penale

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, l’illiceità dei comportamenti deve essere valutata solo in relazione alla loro idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando che i suddetti comportamenti non siano configurabili anche come illeciti civili e o penali; la relativa valutazione è apprezzamento proprio del giudice disciplinare ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. E’ pertanto irrilevante in sede deontologica che per i fatti disciplinarmente rilevante non sia stata presentata denuncia/querela o che non sia stato comunque aperto alcun procedimento penale, trattandosi di circostanze che non escludono la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro fissati nell’art. 5 del C.D., ai quali l’avvocato deve ispirare la propria condotta (Nel caso di specie, l’incolpato aveva rivolto espressioni offensive nei confronti di un magistrato, che tuttavia non aveva sporto querela).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 185
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cassazione Civile, sentenza del 23-07-2001, n. 10014, sez. U- Pres. Iannotta A- Rel. Varrone M- P.M. Cinque A (conf.)

  • Le espressioni sconvenienti od offensive nei confronti del giudice

    Nell’ambito della propria attività difensiva, l’avvocato non deve mai giungere ad atteggiamenti o comportamenti sconvenienti e violativi del Codice deontologico, che impone al professionista di mantenere con il giudice un rapporto improntato alla dignità e al rispetto sia della persona del giudicante, sia del suo operato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 185
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF 4.6.2009, n. 65.

  • La pretesa “letterarietà” dell’espressione sconveniente o offensiva non ne scrimina la rilevanza deontologica

    La circostanza che l’espressione offensiva o sconveniente sia stata ricavata da un testo letterario è del tutto irrilevante e non vale ad escludere la rilevanza deontologica della stessa (Nel caso di specie, l’incolpato aveva inviato una lettera personale al giudice della causa, definendolo “pinche tiranito”).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 185

  • I limiti al diritto di critica nei confronti dei provvedimenti giudiziari

    Il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario fa parte delle facoltà inalienabili del difensore, entro il limite, tuttavia, al di là del quale tale facoltà di legge lascia il posto all’obbligo del rispetto della dignità dell’interlocutore L’individuazione di siffatta linea di discrimine costituisce il risultato di una valutazione di merito che va condotta caso per caso (Nel caso di specie, l’incolpato aveva inviato una lettera personale al giudice della causa, definendolo “tirannuccio da niente”, “una personuccia che si mostra solamente fastidiosa”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 185
    NOTA:
    In senso conforme, CNF 15.3.2013, n. 39; 27.2.2013, n. 22; 27.12.2012, n. 193; 29.11.2012, n. 131; 20.7.201, n. 105; 24.4.2011, n. 45; 2.11.2010, n. 195; 22.10.2010, n. 101; 22 4.2008, n. 28.