Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, in violazione degli artt. 5 co.1, 6 co.1, 20 co.1, 29 e 53 co.1 c.d.f., il professionista che utilizzi espressioni sconvenienti ed offensive, dirette consapevolmente ad insinuare, nei confronti dei colleghi, la esistenza di condotte illecite e, nei confronti del giudice, la violazione del fondamentale dovere di imparzialità nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 28 maggio 2005).
Tag: cdf (prev.) art. 53
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.
Il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario fa parte delle facoltà inalienabili del difensore, entro il limite, tuttavia, al di là del quale tale facoltà lascia il posto all’obbligo del rispetto della dignità dell’interlocutore. L’individuazione di siffatta linea di discrimine costituisce il risultato di una valutazione di merito che va condotta caso per caso. Deve ritenersi disciplinarmente rilevante l’affermazione del professionista, contenuta nel verbale di un procedimento civile, che inviti il Giudice a leggere le carte prima di emettere ordinanze inique, trattandosi di affermazione che imputa al magistrato la grave negligenza di aver assunto una decisione senza la previa valutazione degli argomenti risultanti dagli scritti difensivi, con il risultato, parimenti imputatogli, di aver danneggiato una parte (nella specie, è stata ritenuta adeguata la sanzione minima dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 27 settembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ITALIA), sentenza del 5 ottobre 2006, n. 88
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.
Va confermata la sanzione della censura irrogata al professionista che, in un proprio scritto difensivo, abbia adoperato nei confronti del giudice espressioni di natura sconveniente ed inutilmente offensive (nel caso si specie, nella memoria veniva espresso il concetto secondo cui sarebbe stato più opportuno che il giudice svolgesse un altro mestiere, se non in grado di svolgerlo con il distacco necessario). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 18 novembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 5 ottobre 2006, n. 83
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Espressioni colorite – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.
Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto il professionista che, nei limiti del diritto di patrocinio e difesa, usi nei confronti del magistrato espressioni “forti”, polemiche ma non offensive. (Nella specie è stato ritenuto non responsabile disciplinarmente l’avvocato che per esprimere il proprio convincimento sulla erronea determinazione del magistrato si era espresso con frasi che pur non eleganti e frutto di polemica forense non potevano ritenersi offensive, quali: “leggere una legge e capirla al rovescio non è dato ad un magistrato”). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lanciano, 30 novembre 2001).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e lealtà – Rapporti con i magistrati – Rapporti con i colleghi – Rapporti con i terzi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Minacce – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che depositi ripetute istanze di ricusazione verso giudici contenenti affermazioni offensive e usi, altresì, espressioni sconvenienti ed offensive verso C.T.U., il personale della cancelleria e di polizia. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Mantova, 11 dicembre 2003).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Dovere di correttezza – Espressioni offensive verso magistrati – Illecito deontologico.
Al difensore compete il più ampio diritto di difesa nei confronti del giudice, ma sempre attenendosi a criteri di assoluta correttezza, imposta dalla legge e dalla dignità della funzione espletata. Pertanto pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che in udienza usi espressioni offensive e minacciose nei confronti del magistrato onorario, a nulla valendo in materia deontologica l’esimente prevista dall’art. 599 c.p., la eventuale provocazione può essere considerata solo come possibile attenuante ai fini della riduzione della sanzione. (Nella specie anche in considerazione che il comportamento del professionista era stato determinato dalla passione derivante dall’ansia di tutelare nel modo più efficace possibile gli interessi del proprio assistito, la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ascoli Piceno, 10 dicembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DANOVI), sentenza del 3 novembre 2004, n. 262
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Rapporti con i magistrati – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive in scritti difensivi – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.
Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che usi in una memoria difensiva espressioni forti verso il collegio arbitrale se dall’analisi delle stesse e dal contesto difensivo in cui erano state poste debbano considerarsi una critica dura ma coerente con le risultanze processuali e il comportamento delle parti. (Nella specie è stato ritenuto non responsabile disciplinarmente l’avvocato che nella memoria relativa ad una causa di impugnazione del lodo arbitrale dichiarava”..ci ha pensato l’ineffabile collegio arbitrale che…”). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 11 dicembre 2000).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con la parte assistita – Rapporti con i magistrati e il C.d.O. – Richiesta di compensi eccessivi – Espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti del magistrato – Espressioni offensive verso il C.d.O. – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che a seguito della revoca del mandato invii numerose parcelle all’ex cliente così chiedendo compensi eccessivi, usi in scritti difensivi espressioni offensive nei confronti di un magistrato e nei confronti del consiglio dell’ordine e del suo presidente. Il professionista, infatti, nell’espletamento della sua attività può manifestare la massima fermezza tanto negli scritti, quanto negli interventi orali pur sempre però nella rigorosa osservanza dei principi di probità e correttezza propri della classe forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 14 dicembre 2001).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Ipotesi di insussistenza.
Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che si rivolga la magistrato con una frase non elegante ma inoffensiva. (Nella specie è stato assolto l’avvocato che, soddisfatto nel vedere accolta una sua istanza, si rivolgeva la giudice dichiarando “finalmente lei mi ha dato ragione in una causa. Lei che ha l’abitudine in sentenza di darmi sempre torto…”). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Matera, 21 aprile 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 29 maggio 2003, n. 105
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Rapporti con i magistrati – Rapporti con il C.d.O. – Espressioni offensive nei confronti del C.d.O. – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, per accreditarsi davanti al giudice, precisi ed enfatizzi il suo incarico di giudice di pace presso altro distretto e che in note difensive usi espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti del C.d.O.. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 19 maggio 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CASALINI), sentenza del 22 maggio 2001, n. 93