Tag: cdf (nuovo) art. 33

  • L’oggetto dell’obbligo di restituzione della documentazione al cliente

    La documentazione che il legale è tenuto a restituire (art. 33 cdfArt. 33 cdf – Restituzione di documentiL’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti…Leggi il testo completo →), comprende tutto quanto può interessare la parte assistita per la prosecuzione del giudizio o per eventuali future necessità ivi inclusi atti, documenti e fascicoli. In particolare, ai fini della sussistenza di tale obbligo, è irrilevante che la documentazione sia costituita da originali o semplici fotocopie, così come è evidente che il diritto del cliente non sia condizionato all’indicazione delle ragioni della propria richiesta di restituzione, né circoscritto alla richiesta di pratiche in corso o recenti, potendo invece essere sempre esercitato nei limiti temporali in cui possa ragionevolmente ritenersi sussistente il dovere del professionista di conservare la documentazione relativa a pratiche ormai esaurite.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 413 del 6 novembre 2024

  • Restituzione documenti e divieto di ritenzione

    La restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato non può essere subordinata al pagamento delle spettanze professionali (art. 33 co. 2 cdfArt. 33 cdf – Restituzione di documentiL’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti…Leggi il testo completo →), essendo estremamente disdicevole e lesivo della reputazione e dignità dell’ordine forense condizionare la restituzione di atti e documenti al pagamento di sia pur dovute spettanze professionali, in quanto l’ordinamento della professione forense non prevede un diritto di ritenzione (art. 2235 c.c.).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 413 del 6 novembre 2024

  • La restituzione dei documenti al cliente implica un comportamento attivo

    Al fine di adempiere l’obbligo disciplinare di restituire senza ritardo alla parte assistita tutta la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato (art. 33 cdfArt. 33 cdf – Restituzione di documentiL’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti…Leggi il testo completo →) non è sufficiente lasciare la documentazione stessa nel proprio studio a disposizione del cliente, giacché il termine “restituire”, di cui alla norma, implica una condotta attiva da parte del professionista e non già la semplice messa a disposizione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 394 del 28 ottobre 2024

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 171/2021, CNF n. 103/2021, Cass. n. 14233/2020, CNF n. 155/2020, CNF n. 64/2019, CNF n. 87/2015, CNF n. 68/2014.

  • L’omessa restituzione di documenti al cliente costituisce illecito permanente

    La violazione dell’art. 33 cdfArt. 33 cdf – Restituzione di documentiL’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti…Leggi il testo completo → (Restituzione di documenti) costituisce illecito deontologico permanente. Conseguentemente, il relativo dies a quo prescrizionale va individuato nel momento cui: 1) il professionista ponga fine all’omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure 2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l’asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell’altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Criscuolo), SS.UU., sentenza n. 4840 del 25 febbraio 2025

  • L’omessa restituzione di documenti al cliente costituisce illecito permanente

    La violazione dell’art. 33 cdfArt. 33 cdf – Restituzione di documentiL’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti…Leggi il testo completo → (Restituzione di documenti) costituisce illecito deontologico permanente. Conseguentemente, il relativo dies a quo prescrizionale va individuato nel momento cui: 1) il professionista ponga fine all’omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure 2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l’asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell’altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Favi), sentenza n. 363 del 7 ottobre 2024

  • L’omessa o tardiva consegna dei documenti concernenti l’oggetto del mandato a cliente e parte assistita

    Incorre nell’illecito disciplinare di cui all’art. 33 cdfArt. 33 cdf – Restituzione di documentiL’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti…Leggi il testo completo → l’avvocato che ometta di restituire tutta la documentazione, di cui sia venuto in possesso nel corso dello svolgimento del proprio incarico professionale, al cliente, anche qualora questi non paghi le sue spese legali; né l’obbligo di consegna può ritenersi assolto con la semplice messa a disposizione della documentazione richiesta se, di fatto, ne è stata impedita la materiale apprensione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Favi), sentenza n. 363 del 7 ottobre 2024

  • L’omessa restituzione di documenti al cliente costituisce illecito permanente

    Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, la violazione dell’art. 33 cdfArt. 33 cdf – Restituzione di documentiL’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti…Leggi il testo completo → costituisce illecito deontologico permanente, il cui relativo dies a quo prescrizionale va individuato nel momento cui il professionista ponga fine all’omissione, ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure – sollecitato in tal senso – opponga il rifiuto affermando l’asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell’altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare; in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 282 del 28 giugno 2024

    NOTA:
    In senso conforme, Cass. n. 24268/2024, CNF n. 233/2024, CNF n. 196/2024, CNF n. 127/2024, CNF n. 262/2023, CNF n. 156/2023, CNF n. 201/2012, CNF n. 132/2011.

  • L’omessa restituzione di documenti al cliente costituisce illecito permanente

    Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, la violazione dell’art. 33 cdfArt. 33 cdf – Restituzione di documentiL’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti…Leggi il testo completo → costituisce illecito deontologico permanente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Santinon), sentenza n. 233 del 31 maggio 2024

    NOTA:
    In senso conforme, Cass. n. 24268/2024, CNF n. 196/2024, CNF n. 127/2024, CNF n. 262/2023, CNF n. 156/2023, CNF n. 201/2012, CNF n. 132/2011.

  • Procedimento disciplinare: obbligo di restituzione documenti al cliente e presunzione di non colpevolezza

    Secondo il principio accusatorio che informa il procedimento disciplinare, la violazione dell’art. 33 cdfArt. 33 cdf – Restituzione di documentiL’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti…Leggi il testo completo → (“Restituzione di documenti”) presuppone la prova dell’inadempimento all’obbligo stesso, quindi dell’esistenza di documenti in possesso dell’avvocato e asseritamente non consegnati al cliente o alla parte assistita (Nella specie, l’avvocato aveva restituito il fascicolo al cliente, ma era stato comunque sanzionato per non aver restituito ulteriori -ma neppure individuati- atti di causa, di cui tuttavia non vi era prova che fosse in possesso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso dell’incolpato annullando in parte qua la sanzione irrogatagli dal CDD).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 230 del 31 maggio 2024

  • L’omessa restituzione di documenti al cliente costituisce illecito permanente

    La violazione dell’art. 33 cdfArt. 33 cdf – Restituzione di documentiL’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti…Leggi il testo completo → (Restituzione di documenti) costituisce illecito deontologico permanente. Conseguentemente, il relativo dies a quo prescrizionale va individuato nel momento cui: 1) il professionista ponga fine all’omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure 2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l’asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell’altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Rivellino), sentenza n. 196 del 13 maggio 2024