Sussiste violazione dell’art. 33 cdfArt. 33 cdf – Restituzione di documentiL’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti…Leggi il testo completo → (secondo cui l’avvocato è tenuto a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato ogni qualvolta il cliente ne faccia richiesta), anche allorché il professionista abbia provveduto a riconsegnare la documentazione soltanto con colpevole ritardo, a nulla rilevando il fatto che il comportamento stesso non abbia di fatto danneggiato il cliente, non incorso in decadenze o preclusioni di sorta.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Palma), sentenza n. 28 del 17 febbraio 2025