La restituzione dei documenti al cliente implica un comportamento attivo

Al fine di adempiere l’obbligo disciplinare di restituire senza ritardo alla parte assistita tutta la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato (art. 33 cdfArt. 33 cdf – Restituzione di documentiL’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti…Leggi il testo completo →) non è sufficiente lasciare la documentazione stessa nel proprio studio a disposizione del cliente, giacché il termine “restituire”, di cui alla norma, implica una condotta attiva da parte del professionista e non già la semplice messa a disposizione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 394 del 28 ottobre 2024

NOTA:
In senso conforme, CNF n. 171/2021, CNF n. 103/2021, Cass. n. 14233/2020, CNF n. 155/2020, CNF n. 64/2019, CNF n. 87/2015, CNF n. 68/2014.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 394 del 28 Ottobre 2024 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera n. 8 del 23 Febbraio 2023 (sospensione)